Quesito pubblicato su ISF1998/1-p

In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 507/93 i Comuni devono destinare una parte degli impianti pubblici a servizio delle affissioni svolte direttamente da privati (ad es. Imprese funebri)? Una ditta di onoranze funebri può affiggere con proprio personale i manifesti funebri e, nel caso positivo cosa dovrà pagare al Comune, a titolo d’imposta sulla pubblicità e a titolo di diritto per le pubbliche affissioni?

Risposta:
Con risoluzione ministeriale 7/6126 del 28/9/94 il Ministero delle Finanze ha ritenuto che il messaggio diffuso attraverso manifesti recanti annunci mortuari non ha alcuna rilevanza economica. Da ciò discende che per tali casi il Comune non è legittimato all’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (e quindi della maggiorazione del 10% del diritto sulle pubbliche affissioni prevista dall’art. 22/9 del D.lgs. 15/11/93 n. 507), ma unicamente all’esenzione del diritto di affissione. L’affissione degli annunci mortuari può essere effettuata: a) negli appositi spazi previsti in “impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica”; b) nelle superfici di “impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette”. È quindi il regolamento di ogni Comune che determina la ripartizione di dette superfici e la localizzazione. Nella ipotesi che un Comune preveda spazi su impianti pubblici in prossimità di chiese e cimiteri, detti impianti vengono posti in opera dal concessionario del servizio e l’affissione dei manifesti in tali spazi è a cura del servizio di pubbliche affissioni, nei tempi e modi stabiliti dal citato regolamento. A fronte della prestazione del servizio, il committente deve corrispondere al Comune (o al concessionario) il relativo diritto, la cui misura sarà però ridotta del 50% per espressa statuizione dell’art. 20, lett. e) del D.Lgs. 507/93. Nell’ipotesi in cui la suddetta affissione sia richiesta per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, sarà altresì dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, debitamente ridotto della metà; mentre il minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione previsto dalla norma troverà invece applicazione solo nel caso in cui per l’attuazione del servizio l’applicazione della relativa tariffa condurrebbe alla riscossione di importi inferiori a quello sopra indicato. In proposito, considerato che il comune non ha nello specifico alcuna potestà regolamentare essendo le disposizioni relative alla maggiorazione in questione espressamente stabilite dalla legge – devono ritenersi illegittimi sia l’esonero dal pagamento della suddetta maggiorazione, ove dovuta secondo quanto sopra precisato, per i manifesti contenenti annunci mortuari, che la richiesta di corresponsione della stessa per fattispecie diverse da quelle stabilite dall’art. 22, c. 9. È possibile che un Comune destini alcune superfici nei pressi dei cimiteri, delle chiese o altri luoghi per l’effettuazione di affissioni dirette da parte di soggetti privati. In tal caso l’impresa funebre non dovrà corrispondere alcuna imposta o diritto. Il diritto di affissione, difatti, è dovuto a fronte della prestazione del servizio del concessionario, svolta nei termini temporali regolamentari. In realtà sussiste una ulteriore fattispecie e cioè quando all’impresa funebre (e al committente) per i ristretti tempi intercorrenti fra l’annuncio mortuario e l’esecuzione del funerale, non è sufficiente l’affissione negli usuali termini temporali regolamentari. In tal caso l’impresa funebre versa egualmente il diritto di affissione e si sostituisce al concessionario, consenziente, nella materiale affissione degli annunci. In conclusione: 1. I Comuni devono, con regolamento, stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici, quella da destinare ad affissioni di natura commerciale, nonché quella degli impianti da attribuire a soggetti privati (art. 3/3 D. Lgs. 15/11/93 n. 507). 2. Una impresa funebre può affiggere direttamente annunci mortuari nelle superfici destinate dal Comune a soggetti privati, senza pagare diritti di affissione (e tantomeno l’imposta di pubblicità). 3. Se il concessionario è consenziente l’impresa funebre può anticipare l’affissione, per suo conto, di annunci mortuari. In tal caso è dovuto il diritto di affissione esattamente nella stessa misura di affissione con personale del concessionario.

Norme correlate:
Art 3 di Decreto Legislativo n. 507 del 93
Art 22 di Decreto Legislativo n. 507

Riferimenti:

Parole chiave:
VARI-manifesti funebri


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.105 Posts

View All Posts
Follow Me :