Quesito pubblicato su ISF1998/1-c

In epoche passate vennero concessi a privati, dal Comune di ……., sepolture a sistema di inumazione a due posti, con dimensione di 2.7 m x 1.6 m. È legittimo bloccare la sepoltura di nuovi feretri in quanto non sussistono le misure minime, in larghezza, stabilite dall’art. 72 del DPR 285/90? L’interfossa è da mantenere anche per sepolture private?

Risposta:
L’art.90 comma 2 del DPR 285/90 prevede la possibilità di impiantare sepolture private a sistema di inumazione. In tal caso il campetto (area concessa) o l’intera zona oggetto di più concessione di campetti deve essere dotata di adeguato ossario. Inoltre il comma 3 dell’art.90 stabilisce che alle sepolture private a sistema di inumazione si applicano le “disposizioni generali stabilite dal …….. regolamento (DPR 285/90)”. La dizione disposizioni generali, ad avviso dello scrivente, è da intendersi quella serie di misure che non siano proprie dei campi comuni di inumazione. Pertanto la inumazione ordinaria decennale non è applicabile, ma il concessionario potrà decidere la permanenza della salma inumata anche oltre il decennio, fino alla scadenza della concessione. Viceversa il periodo decennale è condizione minimale per la scheletrizzazione dei cadaveri. Ogni posto salma deve occupare almeno un rettangolo di m 0.8 x m 2.2. Pertanto, visto che si esclude per un campetto a due posti l’interfossa fra le fosse contigue, si ritiene che la superficie minima debba essere di m1.6 x m2.2 . Tutto intorno al campetto il Comune dovrà prevedere un vialetto di almeno 50 m di larghezza. La soluzione sopra individuata può variare laddove la natura del terreno (sciolto, medio impasto, ecc.) non dia adeguate garanzie per lo scavo delle fosse. La soluzione, in tal caso, può consistere nell’utilizzo di appositi sistemi di contenimento delle pareti di scavo (sbadacchiature). Infine è da valutare che dal 10/02/1976 (data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n.803) l’allora art.72 comma 1 prevedeva già misure minime della fossa di m 0.8 x m 2.2 (con interfossa di m 0.5). Precedentemente l’art.51 del RD 21/12/1942 N. 1880 stabiliva che le fosse dovessero essere almeno di m 0.8 x m 1.8 (con interfossa di m 0.6). Conseguentemente occorre valutare se concessioni di vecchia data (anteriori al 10/02/1976) hanno lo spazio in lunghezza necessario per la collocazione del feretro (in genere lunghe 2 m. o più). Laddove questo spazio non sussista non è consentito procedere ad inumazione se questa avviene con sconfinamento in area già concessa ad altri.

Norme correlate:
Art capo14 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo18 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-misure interne,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-scavi


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