Quesito pubblicato su ISF1993/1-a

Il Comune di …… chiede se il trasporto di ossa umane o di resti mortali può avvenire con un mezzo qualsiasi o se è necessario affidarsi ad una impresa funebre pubblica o privata.

Risposta:
Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto, in base all’art. 36 del DPR 285/90 – Regolamento di polizia mortuaria nazionale misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme. Si ritiene pertanto che non sia necessario l’utilizzo di apposita autofunebre e il trasporto possa essere effettuato anche parte di un privato cittadino. Le ossa ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, con spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata e recante le generalità del defunto. In caso di resti mortali identificabili sarà sufficiente indicare il luogo e la data del rinvenimento dei resti. Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni previste dagli artt. 24 (trasporto entro l’ambito del comune in luogo verso dal cimitero o fuori dal Comune), 27 (trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino), 28-29 (trasporto da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino) del DPR 1990 n. 285.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-ossa,CADAVERE-resti mortali,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto


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