Domanda
L’Ufficio Cimiteriale, durante gli anni ‘80, ha provveduto a ‘vendere’ alcuni loculi a fronte di due somme distinte in:
1) “anticipo e saldo” in regime temporale di 30 anni;
2) “prenotazione”.
Il contratto veniva però stipulato solo in caso di utilizzo del manufatto, con assegnazione secondo l’ordine di occupazione.
Dopo trent’anni, esistono ancora persone che esibiscono ricevute di pagamento di “prenotazioni” di loculi mai occupati.
Alcune di queste richiedono di poter rinunciare all’assegnazione del loculo “prenotato” (avendo nel frattempo una tomba di famiglia in concessione).
L’Ufficio propone la restituzione della somma allora sborsata. Tale provvedimento è corretto?
Risposta
Si tratta di prassi del tutto irrituale e, si aggiunge, illegittima.Difatti un contratto per legge deve avere durata certa.
Esattamente l’opposto di quanto posto in essere col sistema delle prenotazioni.
Una soluzione è l'identificazione delle prenotazioni acquisite e, a seguire, una procedura di assegnazione alla tariffa vigente oggi. Ciò detratta la prenotazione, e quindi col versamento del saldo, con decorrenza dei 30 anni dalla data del saldo stesso.
Chi non risulta può vedersi restituire la somma di originaria prenotazione aumentata del tasso legale.
Se non ci si presenta entro una data per il pagamento del saldo, si percepirà il solo rimborso della prenotazione aumentata del tasso di interesse legale.
Si tratta pur sempre di soluzione pasticciata, ma almeno pone un termine ad una situazione che è ben difficile far proseguire.
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