Manutenzione di cappelle comprese nel muro perimetrale del cimitero

Domanda

In uno dei cimiteri del Comune le pareti posteriori di alcune vecchie cappelle di famiglia sono un tutt'uno col muro di recinzione del cimitero stesso.
In caso tali cappelle necessitassero di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nella parte posteriore, che funge da muro divisorio con l'esterno, i costi relativi dovrebbero essere sostenuti dal Comune o dal privato cittadino?

Risposta

La norma speciale di settore impone:
a) che ogni cimitero sia recintato (art. 61 D.P.R. 285/90) con un muro o altra idonea recinzione alta non meno di 2,5 metri dal piano esterno di campagna;
b) che ogni cappella sia costruita sul suolo in concessione (art. 90, comma 1 D.P.R. 285/90);
c) che ogni sepoltura non possa avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero (art. 94, comma 3 D.P.R. 285/90);
d) che di ogni cappella venga approvato preventivamente il progetto (art. 94, comma 1 D.P.R. 285/90);
e) che il concessionario mantenga a sue spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione manufatti di sua proprietà (art. 63, comma 1 del D.P.R. 285/90);
f) infine, che il cimitero sia area demaniale e inalienabile; non può essere oggetto di diritti terzi se non tramite concessione amministrativa (artt. 823 e 824 C.C.).
In sintesi, non ci si sarebbe dovuti trovare nella situazione descritta nel quesito. Pertanto, si doveva costruire il muro perimetrale della cappella sull'area in concessione, che non poteva corrispondere al perimetro cimiteriale. Per cui non resta che avvalersi dei principi stabiliti dal D.P.R. 285/90, con buon senso, laddove lo stato dei luoghi ha determinato la situazione di comunione del muro.
Infatti, se il Comune consente al concessionario di sostituire il muro perimetrale col muro di sostentamento del coperto di una cappella e se il concessionario determina un'alterazione dello stato dei luoghi, il Comune deve diffidarlo a ripristinare le condizioni stabilite per legge (altezza minima del muro, divieto di aperture che consentano l'accesso al cimitero, rispondenza al progetto approvato).
In conclusione, la manutenzione è dovuta dal concessionario, perché la parete della cappella è di sua proprietà fino al termine della durata di concessione. Però, allo stesso tempo, essendo recinzione perimetrale del cimitero, questa deve essere garantita e propria del cimitero.
Il buon senso si applica quando il Comune, non ritrovando il concessionario (ad es. perché deceduto) garantisce che il muro della cappella mantenga le caratteristiche per impedire l'accesso al cimitero. Conseguentemente è il Comune che provvede ai lavori strettamente necessari alla bisogna, dopo aver diffidato gli eredi a provvedere, e laddove questi siano irreperibili.