Domanda
La vigente normativa prevede la possibilità di dispersione delle ceneri dei defunti in luoghi naturali, pur a determinate condizioni.
Ma se il defunto avesse richiesto ai familiari la dispersione delle proprie ceneri all'estero, nella fattispecie l'Islanda?
Quale sarebbe l’iter da seguire?
Esiste specifica autorizzazione da presentare per effettuare la dispersione in natura in questa nazione?
Risposta
A parere dello scrivente i familiari dovrebbe fare richiesta di trasporto dell’urna cineraria nello Stato Estero in questione. Ciò, con disponibilità di luogo in cui conservare le ceneri (sepoltura, deposito temporaneo, domicilio se con affido)In seguito si provvederà alla dispersione, una volta che ve ne siano le condizioni.
Poi valgono le norme dello stato estero per il trasporto nel luogo di dispersione e per l’autorizzazione alla dispersione.
Più complessa la procedura se i familiari chiedessero il trasporto a fini di dispersione nello Stato estero.
In tal caso si dovrebbe acquisire la traduzione asseverata della normativa che lo consente da parte dello Stato estero.
Pertanto, l’autorizzazione italiana sarà limitata al trasporto nel luogo di dispersione delle ceneri.
Qui i familiari dovranno dotarsi dell’autorizzazione alla dispersione di quel Comune islandese (se prevista).
Si ritiene che l’Ufficiale di stato civile italiano abbia competenza autorizzatoria alla dispersione solo per il territorio del proprio Comune.
Conseguentemente, per dispersioni all'estero vale la norma estera.
- del: 2019 su: Ceneri e urne cinerarie per: Estero Tag: dispersione ceneri in: ISF2019/1-e Norma:
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