Costruzione e gestione crematorio da parte di privati

Domanda

In Lombardia un soggetto privato può essere autorizzato per la costruzione ed eventuale gestione di un impianto di cremazione nel territorio comunale?

Risposta

No. I crematori, per effetto della normativa esistente (art. 343, comma 1 del TU. Leggi Sanitarie, poi modificato con art. 6 comma 2 della legge 30 marzo 2001, n, 130; art. 78 D.P.R. 285/90) sono solo realizzabili all'interno dei cimiteri e costituiscono servizio pubblico di carattere economico.
In Regione Lombardia, vale non solo l'obbligo di costruire il crematorio dentro il cimitero (art. 19 del regolamento regionale 6/2004), ma anche che sia tra quelli individuati dalla Regione stessa, attraverso un apposito piano regionale, non ancora emanato.
Per la demanialità comunale del cimitero (art. 824 del Codice civile) in esso è possibile effettuare solo attività secondo quanto stabilito dalle leggi che riguardano i cimiteri.
Unico sistema di coinvolgimento di privati, alla luce dell'attuale legislazione, è la realizzazione dell'impianto attraverso gli usuali criteri per opere pubbliche (legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni).
Se un Comune ha già realizzato un crematorio, la gestione dello stesso, oltre alla economia diretta, è consentita con una delle forme previste dall'art. 113 bis del decreto legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.br> In sostanza, o con società in house o con società scelta a mezzo gara o con società mista in cui il socio privato sia scelto a mezzo gara.
È, inoltre consentito realizzare e gestire l'opera pubblica con il sistema del project financing (sempre regolato dalla legge Merloni), ma all'interno di cimitero.