Concessione e jus sepulchri

Domanda

È pervenuta a questo ufficio una richiesta, da parte della titolare dello jus sepulchri quale unica figlia del concessionario deceduto.
Ella richiede l'estumulazione delle salme degli zii paterni dalla tomba predetta, per inumarle nel locale cimitero.
La cugina della richiedente, figlia unica dei defunti, si oppone alla traslazione rivendicando il diritto di sepoltura.
Si chiede se l’istanza può essere accolta con conseguente rilascio del provvedimento di autorizzazione o se l’istanza dovrà invece essere rigettata.
In quest’ultimo caso, con quale motivazione, considerato che il regolamento comunale di polizia mortuaria nulla prevede?
Inoltre, come può tutelarsi la richiedente dalle continue interferenze della cugina?
La stessa, sebbene abbia preso visione della concessione e successiva modifica, continua a rivendicare il diritto d’uso della tomba.
Si trasmette atto di concessione ai fratelli del 17/4/1935 e modifica di concessione con cui un fratello cedeva all'altro i diritti d’uso della tomba in data 27/6/1977.
Il fratello e la moglie, di cui si chiede l’estumulazione, sono deceduti entrambi in data 28/9/1977 e tumulati nel sepolcro suddetto.

Risposta

Come prima cosa è opportuno precisare i termini, in quanto concessionario è, di norma, il c.d. fondatore del sepolcro.
Ma tale posizione può essere assunta dai discendenti del fondatore del sepolcro, quando il concessionario originario venga a decesso.
Il subentro dovrebbe essere regolato, sia in positivo che in negativo, dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
In difetto di regolamento locale, è da ritenere che al decesso del concessionario originario (fondatore del sepolcro) subentrino i suoi discendenti in linea diretta.
Quindi non gli eredi, in quanto il sepolcro familiare può divenire ereditario ove esaurita la discendenza.
La condizione di titolare dello jus sepulchri è quella della persona che ha diritto, passivo, a venire sepolto nel sepolcro privato nel cimitero.
E riguarda il concessionario, ma anche altre persone, cioè i familiari del concessionario (art. 93, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285).
I familiari del concessionario sono, in genere, titolari dello jus sepulchri, ma non titolari della concessione, sin tanto che non si verifichi la condizione del subentro.
Nel caso di specie, la posizione di concessionari e fondatori del sepolcro risulta essere stata, nel 1935, riferita ad entrambi i fratelli.
Mentre la modifica del 1977 più che una cessione sembra una rinuncia di uno dei due concessionari che ha determinato la piena ed unica titolarità dell’altro fratello.
Al di là che si tratti di una cessione o di una rinuncia, si è determinato l’effetto per cui l’iniziale co-concessionario ha perduto ogni titolarità sulla concessione.
Effetto che ha prodotto la perdita di ogni diritto o titolarità in capo ai discendenti del "cedente" (o "rinunciante") che non hanno relazione con la concessione.
Tra l’altro, il diritto di sepoltura è un diritto personale e non un diritto patrimoniale.
Si hanno, abbastanza frequentemente, situazioni ove persone hanno titolarità patrimoniale del manufatto sepolcrale, con connessi obblighi di conservazione e manutenzione.
Ciò senza che si determini anche il sorgere di un qualsiasi diritto di utilizzo del sepolcro in termini di diritto a venirvi sepolti.
Accanto a questi aspetti, vanno anche considerati i diritti personali rispetto alla destinazione dei resti mortali, che sono diritti personali di pietas dei defunti.
La loro definizione è rimessa alla giurisprudenza, che trova sintesi concreta nei soggetti individuati come titolari di una potestà autonoma di destinare la salma alla cremazione.
Il criterio di poziorità ex art. 79, comma 2 DPR n. 285/90 altro non è se non la sintesi dell’elaborazione giurisprudenziale sulla titolarità a disporre della salma e dei resti mortali.
Nella situazione rappresentata, si presume che l’avvenuta sepoltura dei due defunti abbia avuto luogo in quanto "familiari" dell’unico concessionario allora avente tale titolo.
Ciò sulla base di una definizione dei familiari individuata dal regolamento comunale, da verificare sul testo del regolamento in vigore al momento della sepoltura (settembre 1977).
Non è da escludere che i defunti, o uno di essi, fossero persone non qualificabili come membri della famiglia del concessionario.
Se così fosse, in tutto o parzialmente, potrebbe essere eccepita l’indebita sepoltura.
Mentre, se tali persone (o una di esse) avessero avuto, al momento del decesso, la qualità di membri della famiglia, la questione cambia.
Essa verrebbe a porsi unicamente sotto il profilo della titolarità del potere di disporre delle salme e loro resti.
In difetto di una disposizione che preveda che chi richiede operazioni cimiteriali agisca con l’accordo di tutti i soggetti a vario titolo interessati, il comune può accogliere un’eventuale richiesta di estumulazione.
Essa deve essere corredata, od integrata (anche in momenti differenti), da un assenso di chi abbia titolo a disporre delle singole salme o dei loro resti mortali.
Infatti, una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato.
Mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua.
La salma deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR n. 285/1990), salvo non ricorra il caso di cui all'art. 88, cioè il trasferimento in altro sepolcro.
Quest’ultima previsione normativa, fa sì che vi sia la richiesta, o quanto meno l’assenso, di chi abbia titolo a disporre della salma o resti mortali.
Se la concessionaria, divenuta tale per subentro paterno, presenta richiesta di estumulazione, questa va accolta se chi ha diritto a disporre delle salme o resti vi aderisca.
In difetto, il comune si limiterà a formulare, per iscritto, l’esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso.
Ricordando che solo chi abbia relazioni parentali di grado adeguato può disporre della salma o dei resti.
Disponibilità che non è surrogabile da terzi, cosicché il figlio (1° grado) prevale, ed esclude, il nipote (3° grado).
Si ricava abbastanza chiaramente che i rapporti tra le parti non siano idilliaci o, comunque, hanno valutazioni tra loro contrastanti.
Il comune non assolve alcun ruolo arbitrale, ma deve limitarsi al rilascio di quelle autorizzazioni che rispettano entrambe le posizioni.
Laddove la richiedente, concessionaria, intenda far valere un’eventuale indebita sepoltura, non potrà che rivolgersi al giudice per far valere i propri diritti.
Così come l’altra parte potrebbe far valere eventuali vizi della cessione del 1977, sull’assunto che essa è avvenuta dopo il 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del DPR n. 803/75).
Il comune, estraneo alle posizioni delle parti interessate, deve solo limitarsi al mantenimento dello stato di fatto, fino a che le parti non raggiungano tra di loro un accordo.
Oppure ottengano un provvedimento giurisdizionale (definitivo) che tenga luogo all’accordo, definendo la questione in un senso od in altro.
Per quanto riguarda la richiedente e la tutela dalle "interferenze" dell’altra parte, si ribadisce che il comune è del tutto estraneo alle relazioni interpersonali delle parti interessate.
Ove lo voglia, la parte può avvalersi dei rimedi posti dall’art. 949 C.C., comma 2 (azione negatoria) o dall’art. 1170 C.C. (azione di manutenzione).