Domanda
Il quesito riguarda il momento della chiusura feretro per la partenza del funerale in Emilia-Romagna.
Le agenzie di onoranze funebri operanti sul territorio del Comune utilizzano un modulo di attestato di garanzia per trasporto cadavere, che può riportare informazioni incomplete.
Si chiede quale valore giuridico abbia questo documento e se possa essere considerato autocertificazione?
È poi possibile prendere provvedimenti su false dichiarazioni ricevute con questo stampato?
Risposta
L'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere si trova nella determina del responsabile Servizio Sanità pubblica della regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004.Anche in B.U.R. Emilia-Romagna n. 144, parte II, del 27 ottobre 2004, determina emanata in esecuzione dell'art. 10 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.
Il modello dell'attestato di garanzia utilizzato è conforme all'allegato alla determina del Responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia Romagna 6/1072004 n. 13871.
Nella stessa determina è esplicitamente indicato che tale procedura è sostitutiva di quella ex articolo 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90.
In particolare, l'art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. attribuisce agli addetti al trasporto l'attestazione dell'esecuzione delle seguenti incombenze:
a) verifica dell'identità del defunto con quella del cadavere per cui è stato autorizzato il trasporto;
b) verifica della corrispondenza del feretro appropriato in relazione al tragitto, al luogo di destinazione, alla tipologia di pratica funebre richiesta;
c) verifica dell'avvenuto regolare confezionamento e della sua chiusura, che presuppone, altresì;
d) l'apposizione di un sigillo recante, almeno, la denominazione del comune autorizzante l'esercizio dell'attività funebre (art. 13 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.) e il numero dell'autorizzazione di cui sia in possesso; e) la verbalizzazione delle attività compiute nello specifico, con la compilazione e sottoscrizione dell'attestato di garanzia.
L'art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., determina come gli addetti al trasporto di cadavere vengano a trovarsi nella condizione di incaricati di pubblico servizio, ex circolare Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
Sussistono inoltre le condizioni previste dall'art. 358 C.P., in presenza di un'attività disciplinata delle stesse forme della pubblica funzione, pur senza i poteri propri di quest'ultima.
Qualora l'addetto al trasporto di cadavere, nell'adempiere alle funzioni attribuitegli dall'art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., non provveda ad indicare nell'attestazione di garanzia l'attività svolta, o riporti indicazioni non corrispondenti alla realtà, si determina la fattispecie del reato falsità ideologica (artt. 479, 480, 481 C.P.), per l'estensione di cui all'art. 493 C.P. (eventualmente, in concorso con i reati di falsità materiale di cui agli artt. 476, 477 e 478 C.P.).
Trattandosi di fattispecie penali perseguibili d'ufficio, opera quanto previsto dall'art. 331 C.P.P.
Esso comporta l'obbligo dell'immediata segnalazione all'A.G., che, se omessa o ritardata, espone il pubblico ufficiale omittente al reato considerato all'art. 361 C.P.
Si potrebbe osservare come l'art. 493 C.P. possa apparire come non pertinente, dato che gli addetti al trasporto di cadavere non hanno, tecnicamente, la qualifica di pubblico ufficiale.
Ma tale interpretazione aveva fondamento fin tanto ché la qualificazione di incaricati di pubblico servizio era individuata, in via interpretativa con la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
Poi, però, la norma di legge regionale sopra indicata ha, espressamente, attribuito agli addetti al trasporto di cadavere tali funzioni, con la conseguente attribuzione di pubblica fede all'atto di verbalizzazione dell'esecuzioni di tali incombenze.
Tuttavia, proprio un richiamo strettamente testuale all'art. 493 C.P. potrebbe argomentare l'inapplicabilità delle disposizioni penali in materia di falsità compiute da pubblici ufficiali, rispetto alla posizione di incaricati di pubblico servizio.
Aspetto che, per altro, non può essere apprezzato se non sollevato in corso di giudizio.
Resta in ogni caso una valutazione, evidentemente pre-giudiziale, sottratta al pubblico ufficiale che, avendo notizia di taluni fatti, deve adempiere denuncia all'A.G. ai sensi dell'art. 331 C.P.P.
Per esempio, il caso in cui si impieghino casse non rispondenti alla singola fattispecie di trasporto di cadavere.
Oppure nel caso in cui il confezionamento del feretro non tenga conto delle disposizioni che lo regolano nelle modalità prescritte.
Accanto agli aspetti penali, si deve considerare, in caso di incompletezza dell'attestazione o della sua non veridicità, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui:
- all'art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale modificato dall'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, che importano l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro, per la violazione della parte normativa espressamente prevista dal regolamento statale;
(che può essere oggetto di oblazione in via breve, entro 60 giorni dall'accertamento e contestazione dell'infrazione, con il versamento della somma di 3.098,00 euro)
- all'articolo 7 della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19, se invece la violazione è relativa ad una violazione di materia prevista dalla Regione.
Nel caso di mancata regolamentazione comunale la sanzione è tra un minimo di 1350,00 e un massimo di 9.300,00 euro;
(in tal caso l'oblazione comporta il versamento di 2.700,00 euro, qualora il regolamento comunale non abbia individuato la sanzione);
con la sola precisazione che tali sanzioni amministrative non sono alternative alle sanzioni penali, ma concorrenti con esse (se sussistano entrambe).
- del: 2009 su: Trasporto funebre per: Emilia-Romagna Tag: Impresa Funebre | Quesiti | trasporto funebre in: ISF2009/1-a Norma: R.D. 1265/1934, art. 358 e D.P.R. 285/90, art. 29