Fascia di rispetto cimiteriale e sue deroghe

Nella lettura della pronuncia del TAR Lazio, Roma, Sez. V, 20 marzo 2023, n. 4832 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE) si ricava un ulteriore intervento sulla portata del vincolo cimiteriale (la fascia di rispetto prevista dall’art. 338 T.U.LL.SS., disposizione che, come ormai largamente noto, è stata, e non poco, modificata, con una di fatto sostanziale ri-scrittura della disposizione, dall’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti“.
La massima che se ne ricava può essere. “L’art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante il “Testo unico delle leggi sanitarie” vieta soltanto la costruzione di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge; la disposizione non menziona affatto fra gli interventi interdetti la realizzazione di strade, come espressamente confermato dalla lett. b) del comma 4 dello stesso art. 338, il quale precisa che può essere autorizzata la costruzione o l’ampliamento di un cimitero anche ad una distanza inferiore a 200 m e fino a 50 m dal centro abitato, purché il cimitero stesso “sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente”.
Le deroghe alla fascia di rispetto risultano, quindi, ammesse purché gli interventi non mettano a repentaglio interessi di sanità e salubrità dell’ambiente.
È per tale ragione che la norma consente dunque la realizzazione di opere pubbliche entro la fascia di rispetto cimiteriale a condizione che intervenga l’autorizzazione del Comune e della ASL competenti, o, laddove, si tratti di opere strategiche e sia stato quindi nominato un organo Commissariale, tale autorizzazione è sostituita dal decreto commissariale.

Si tratta di prendere in considerazione la funzione del vincolo d’inedificabilità cimiteriale, posto in termini di interessi di sanità e salubrità (ma anche, per altre pronunce, in funzione di assicurare spazi per eventuali futuri ampliamenti), vincolo avente natura assoluta ed effetti conformativi.
Si ricorda che per vincoli conformativi si intendono i vincoli che impongono una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, tale da non richiedere necessariamente l’espropriazione dell’area e l’intervento ad esclusiva iniziativa pubblica; tali vincoli, di conseguenza, restano al di fuori della schema ablatorio-espropriativo, non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e non fanno sorgere un dovere di ritipizzazione.
Infine, non manca per altro anche la sensazione che le questioni sollevate sia vedano una lotta, impari, tra un nano e giganti, nonché le problematiche che sempre sorgono quando vi siano mutamenti d’indirizzo derivanti dalle urne, laddove i neoeletti si pongono, frequentemente, in posizioni contrastanti a quelle precedenti, generando quell’azione che viene definita quale “contra factum proprium, aspetto che appartiene alle logiche democratiche.
In difetto, si dovrebbe pensare che le scelte (quali esse siano) fatte in un dato momento, siano irrimediabili, irreversibili, quando il cambiamento è nelle cose.

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Sereno Scolaro

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