La Regione Emilia Romagna ha esteso la possibilità di trasporto di salma a casa del commiato o ad obitorio, servizio mortuario di struttura sanitaria, dalla situazione ordinaria (e cioè tra comuni dello stesso territorio della regione) a comuni di regioni confinanti, purché in condizioni di reciprocità.
La norma, su cui qualche esperto ha pensato che potessero sopraggiungere motivi di costituzionalità , visto che eccede i confini regionali, è comunque inattiva finché non si attuino le condizioni di reciprocità e cioè, si ritiene, che sussista analogo provvedimento da parte di una o più regioni confinanti.
Altra questione che non è stata affrontata è la durata del trasporto, visto che in teoria si potrebbe partire ad es. da un comune della Romagna e arrivare con un trasporto di salma (a bara aperta e quindi con sacco a cerniera sempre aperta) ad es. in una casa funeraria o in in obitorio dell’Alto Veneto.
E’ inoltre da chiarire se il termine obitorio sia stato utilizzato in forma atecnica o secondo le definizioni proprie. Difatti vi è differenza tra obitorio e deposito di osservazione secondo quanto previsto dagli articoli rispettivamente 13 e 12 del DPR 285/1990, regolamento sttale di polizia mortuaria.
Di seguito il testo della innovazione legislativa:
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29 – DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019
CAPO V – SANITA’
Art. 12 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.”.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.