[Fun.News 3539] Sefit 10: Sepoltura animali d’affezione

In un messaggio inviato dall’On.le Brambilla e letto nel corso di Sefitdieci, la deputata di Forza Italia – impossibilitata a partecipare di persona – sostiene la necessità di una normativa sulla sepoltura degli animali d’affezione e ribadisce la necessità che per via legislativa si chiarisca la possibilità di seppellire il proprio animale nella tomba del padrone.
“Una facoltà assolutamente estranea alla normativa statale in materia”, afferma il Governo, e che “contrasta in particolare con l’art. 50 del Dpr 285/1990, secondo il quale nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, “i cadaveri delle sole persone”.
Le disposizioni della legge a tutela degli animali d’affezione, riporta la On.le Brambilla, sarebbero in contrasto per il Governo “con i principi fondamentali in materia di ‘tutela della salute’, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La On.le Brambilla prosegue il suo messaggio precisando che "risulta indispensabile intervenire sulla legge statale. E sono grata a SEFIT perché ha evidenziato in audizione l’esistenza della suddetta lacuna e per il proficuo confronto tecnico sul mio testo."
L’onorevole ha poi proseguito:
"Vi preannuncio, a tal proposito, che accoglierò certamente alcune proposte migliorative come quella che consente la realizzazione di cimiteri per animali in aree confinanti con cimiteri tradizionali, o in aree ed immobili interni ai cimiteri esistenti, laddove disponibili."
Il mio auspicio è che il Comitato ristretto della Commissione, di cui faccio parte, arrivi in tempi ragionevoli all’elaborazione di un testo base su cui i lavori della Commissione potranno proseguire tenendo conto il più possibile dei rilievi mossi dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni.
La Responsabile della Sefit ha chiarito poi che laddove le spoglie mortali dell’animale d’affezione siano sotto forma di ceneri inserite in contenitore, non si vede alcuna incompatibilità, già nella normativa vigente, per permetterne la collocazione esterna al vano in cui è presente una bara, ma anche nell’immediata vicinanza di questa.
Difatti le ceneri di animale d’affezione sono una "cosa" di proprietà del defunto o dei familiari del defunto e ben possono stare – come una cornice fotografica, dei fiori o altro nell’immediatezza della sepoltura.
ULTIMA
PARTE DI QUATTRO.

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