Il T.A.R. Piemonte, Sez. 1^, con sent, n. 470 del 23 aprile 2018 (il cui testo è reperibile anche in banca dati del sito www.funerali.org, nell’apposita sezione Sentenze), si è espresso sulla domanda di risarcimento per danni materiali, in conseguenza di esumazione ordinaria effettuata, decorso il termine ordinario di rotazione, senza che vi sia stata una comunicazione ad personam al figlio della persona defunta.
Trattandosi di sepoltura in campo ad inumazione comune, visto che il DPR 285/1990 non prevede alcuna comunicazione individuale precedente alle operazioni massive di esumazione, nulla è dovuto ai ricorrenti.
E’ quindi sufficiente effettuare la pubblicazione preventiva, con congruo anticipo, di apposito avviso da pubblicare all’albo pretorio comunale e all’interno dei cimiteri dove si svolgeranno le operazioni, purché la regolamentazione comunale (o quella regionale) non disponga una procedura differente.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
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