[Fun.News 3236] Se un cittadino casca in cimitero e si fa male passando in zone interdette non è colpa del gestore

Il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni occorsi ad una cittadina, recatasi al cimitero per cambiare i fiori sulla tomba dei propri defunti ed inciampata su una tubatura dell’impianto di irrigazione presente nel terreno, se la cittadina non ha seguito i viali presenti.
La Corte di Appello di Lecce (sez. II, sentenza 12 ottobre 2017, n. 1051) ha respinto la domanda di risarcimento avanzata da una donna, che per recarsi alla propria cappella privata presente all’interno del cimitero comunale, anziché passare attraverso strade asfaltate, attraversava le aiuole, ossia zone non deputate al normale calpestio, così inciampando su dei tubi, oltretutto ben visibili, collocati per terra.
La responsabilità oggettiva prevista ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, invocabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, è infatti da escludersi nelle ipotesi di caso fortuito.
Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale può valere ad escludere la suddetta responsabilità.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.