E’ di interesse, per coloro che operano nel settore cimiteriale e che appaltano parte dei servizi, valutare la sentenza 5 ottobre 2016, n. 4109 del Consiglio di Stato Sez. V.
Di seguito se ne riporta una massima.
Rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione e delle stazioni appaltanti disporre i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo, ed all’interno di queste scelte è rimessa sempre alla stazione appaltante la scelta dei requisiti da richiedere e tra questi non può essere l’applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all’aggiudicatario; l’indicazione dell’applicazione di uno specifico CCNL può eventualmente essere indicata nella legge di gara, anche a pena di esclusione, ma certo è che tale clausola deve rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, perché in caso contrario il principio del favor partecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito e la legge di gara sarebbe stata emanata in assoluta violazione del principio di concorrenza.
Per chi fosse interessato alla lettura della sentenza integrale basta cliccare su CDS 5/10/2016 n. 4109
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.