[Fun.News 2944] Seconda parte di consigli pratici per trasmissione al Fisco di dati su Spese Funebri in detrazione

Proseguiamo con i suggerimenti pratici, iniziati con la Fun.News di ieri, per ottemperare all’obbligo di comunicazione al Fisco di dati concernenti Spese Funebri da mettere in detrazione a causa di funerale.

4) Chi deve inviare i dati al Fisco?
In questo caso, la norma fa generico riferimento ai soggetti che emettono fatture (per forniture di beni e servizi) relative a spese funebri sostenute in dipendenza del decesso di una persona.
Pertanto, sono inclusi nell’obbligo di comunicazione tutte le imprese e gli Enti che hanno ceduto qualsiasi bene o prestato qualsiasi servizio funzionale all’espletamento di un funerale.

Salvo diversa identificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è considerata “spesa funebre” detraibile l’erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente:

a) all’acquisto della bara e degli suoi arredi

b) al trasporto funebre

c) alle prestazioni di agenzia d’affari in occasione del decesso

d) alle prestazioni per tanatocosmesi del defunto

e) al trasporto della salma dal luogo di decesso ala casa funeraria

f) al trasporto funebre dal luogo di decesso o dalla casa funeraria a crematorio o cimitero

g) alla cremazione del defunto

h) alle operazioni cimiteriali per provvedere alla sepoltura di quel defunto al momento del funerale (smuratura, muratura, tumulazione)

i) alla movimentazione di lastra tombale, ricollocazione dopo le operazioni di sepoltura

j) ai diritti di tumulazione o ingresso al cimitero k) alle tariffe del Comune per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre

l) al pagamento della concessione cimiteriale ove collocare il defunto, se questa serve alla tumulazione del defunto ed è pagata nella immediata prossimità del funerale

m) al pagamento dei necrologio annunciante il decesso su quotidiano (non i trigesimi, o le pubblicazioni postume)

n) al pagamento dei fiori, delle corone e altre composizioni funerarie servite durante il funerale, per la ritualità o) quant’altro svolto al momento del funerale per quel defunto.

I soggetti che, salvo diversa valutazione dell’Agenzia delle Entrate, emettono documenti contabili connessi con la vendita di beni e servizi sono pertanto:

  1. impresa funebre, per le lettere a), b), c), d), e), f)
  2. gestore di cimitero/Comune, imprese edili, per le lettere h), j), l
  3. marmista per la lettera i)
  4. editrice o concessionaria di pubblicità su quotidiano per la lettera m)
  5. fiorista per la lettera n)
  6. gestore di crematorio, per la lettera g)
  7. Pubblica Autorità (Comune) per la lettera k)

Quindi, oltre alle imprese di pompe funebri che curano tutto il funerale, l’invio dei dati sarebbe obbligatorio anche per  tutti i soggetti sopra indicati. E qui i problemi aumentano, poiché parte di quelle spese sono sostenute direttamente da un familiare del defunto e parte dall’impresa funebre (sia in regime di fatturazione per vendita di beni e servizi propri, sia per acquisti svolti per conto del cliente). Molto spesso alcuni di questi soggetti non conoscono i dati del defunto (si pensi ad un fiorista che vende una corona di fiori per un determinato funerale ad una persona che non ha vincoli di parentela). E qui casca l’asino: chi ha diritto di detrarre le spese funebri? il familiare o i familiari prossimi o anche altri soggetti che hanno concorso ad una parte del funerale e chi ha priorità nella detrazione? La norma non lo specifica. Prima l’onere di presentazione della detrazione fiscale era in capo al soggetto che intendeva detrarre tali spese. Ora invece l’onere di trasmissione delle informazioni è su tutti i soggetti che vendono un bene e servizio. Sarà il Grande Fratello a stabilire chi ha diritto alla detrazione?
Vedremo quel che risponderà l’Agenzia delle Entrate a sollecitazioni che da più parti stanno venendo per limitare (almeno in questa fase dati 2015) l’invio alle sole pompe funebri.Difatti con riferimento all’anno 2015, le imprese, nella contabilità tenuta ai fini fiscali hanno solamente il codice fiscale dell’intestatario della fattura o ricevuta fiscale e l’ammontare della spesa sostenuta, ma non hanno anche i dati e tanto meno il codice fiscale del soggetto defunto.Ma poi per cambiare la norma alla prima occasione utile (Disciplina dei servizi funerari?).
5) Infine dobbiamo registrare all’ultimo momento che le istruzioni in progress dell’Agenzia delle Entrate hanno modificato la precedente bozza di tracciato record (che ancora prevedeva il rapporto di parentela col defunto), poiché già a decorrere dal 2015, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, c. 954), ha eliminato il vincolo di parentela per l’ottenimento della detrazione dell’onere.

Per chi ne volesse sapere di più sugli ultimissimi documenti emanati dall’Agenzia delle Entrate in questa materia, si clicchi ULTIME da AGENZIA ENTRATE (link aggiornato)

La continuazione dei suggerimenti pratici a domani ….

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