E’ entrato in vigore da circa due settimane (il 18/1172015) il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (G.U. 20/08/2015, n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51).
Il decreto è composto da 5 articoli e un allegato tecnico che ne costituisce il cuore:
art. 1 – Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
art. 2 – Campo di applicazione
art. 3 – Impiego dei prodotti per uso antincendio
art. 4 – Monitoraggio
art. 5 – Disposizioni finali
allegato 1 – Norme di Prevenzione Incendi, strutturato in 4 sezioni distinte:
Sezione G – Generalità che definisce termini, definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi.
Sezione S – Strategia antincendio: è il cuore delle norme tecniche di prevenzione incendi
Sezione V – Regole tecniche verticali: con le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico
Sezione M – Metodi: si definisce nel dettaglio la metodologia di progettazione dell’ingegneria delle sicurezza antincendio, suddiviso a sua volta in 3 sezioni: M1 – Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio M2 – Scenari di incendio per la progettazione prestazionale M3 – Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ne ha criticato i contenuti.
"Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni" ha dichiarato l’ing. Gaetano Fede, consigliere e coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri. "L’impianto delle Nuove norme tecniche – ha continuato l’ing. Fede – resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale – quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso – avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell’efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un’applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma".
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.