[Fun.News 2135] Il decreto Monti facilita la concesisone di lavori pubblici

Il Consiglio dei Ministri ha approvato domenica 4 dicembre il cosiddetto decreto legge “salva Italia”. Tra le misure ulteriori tagli per gli Enti locali, che renderanno sempre più difficoltosa la gestione dei Comuni e incentiveranno, implicitamente, l’affidamento a terzi di servizi pubblici locali. La quarta manovra da questa estate (ormai, nel totale supera i 100 miliardi di euro) comporta anche talune modiche al codice dei contratti, tra le quali segnaliamo:

  • l’abrogazione dell’articolo 81, comma 3-bis relativo al costo del personale che era stato inserito dall’articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 44, comma 2 del nuovo decreto-legge);
  • le modifiche introdotte all’articolo 143 relativo alle “Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici” con la sostituzione del comma 5 (articolo 42, comma 1 del nuovo decreto-legge);
  • la soppressione dell’articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180 con cui era stata innalzata la soglia prevista dall’articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all’articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti (articolo 44, comma 5, lettera a) del nuovo decreto-legge);
  • l’inserimento nell articolo 33 del Codice dei contratti relativo ad “Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza” del comma 3-bis con cui viene precisato che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia devono affidare obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni (articolo 23, comma 4 del nuovo decreto-legge);
  • l’inserimento dell’articolo 112-bis relativo alla “Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro” (articolo 44, comma 8 del nuovo decreto-legge)

Di seguito, per la rilevanza, si riporta l’intero articolo sulle concessioni di lavori pubblici:

Art. 42
Misure per l’attrazione di capitali privati
1. All’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico finanziario della concessione.”.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.”;
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”.
3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.”
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All’articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge,”, sono inserite le seguenti parole: “nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)”.
9. Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n. 340″nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all’erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Il decreto legge è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il calendario dei lavori parlamentari prevede che sia approvato entro la fine della prossima settimana dai due rami del Parlamento.

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