[Fun.News 2007] Mitigate le norme per la dismissione di società pubbliche per i piccoli comuni

Il comma 117 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” (GU n. 297 del 21-12-2010 – Suppl. Ordinario n.281) introduce una limitazione all’obbligo di dismissioni societarie previsto dall’articolo 14, comma 32, del DL 78/2010 convertito con la L.122/2010.
Sono esclusi dall’obbligo di dismissione i Comuni fino a 30.000 abitanti per quelle società che, nell’ultimo triennio, non hanno presentato perdite. Tali Comuni non dovranno quindi liquidare o dismettere, al 31/12/2011, le società che rispettano i suddetti requisiti. La manovra rimandava ad un decreto interministeriale le modalità attuative del comma e la definizione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.
Resta demandata a tale atto regolamentare la disciplina di dettaglio del processo di dismissione previsto, per il quale restano da chiarirsi numerosi aspetti. Nulla infatti e’ disposto circa i Comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 che, da manovra, possono detenere una sola società, e quindi devono liquidare anche quelle che hanno avuto utili nell’ultimo triennio.
Il provvedimento in questione infine pare non risolvere il problema interpretativo del comma 32 art. 14 DL 78 e s.m.i., in quanto non è ancora chiaro a quali servizi si faccia riferimento. Ciò sia per l’esplicito riferimento che pare fare salve le disposizioni all’art. 3 commi 27, 28 e 2, della finanziaria 2008, sia in merito alla specifica disciplina dei SPL.
Entrambe queste ultime norme prevedono differenti modalità e criteri per le dismissioni societarie.

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