Sempre maggiori difficoltà per i Comuni nel garantire i servizi alle popolazioni interessate e quindi aumenterà il ricorso alla esternalizzazione dei servizi pubblici locali, tra i quali i servizi cimiteriali. A questo concorre anche il comma 118 dell’art. 1 della L. n. 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011), che ha apportato modifiche al regime delle assunzioni a tempo indeterminato negli Enti locali recato dal comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/ 2008, convertito dalla L. n. 133/2008.
Come noto, tale disposizione, come sostituita dall’art. 14, c. 9 del D.L. n. 78/2010, prevede un divieto per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti (sottoposti al patto di stabilità) possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
Per effetto dell’integrazione operata dal comma 118 dell’articolo unico della legge di stabilità, per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall’art. 21, comma 3, lettera b), della L. 5 maggio 2009, n. 42.
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