[fun.news.1392] Infrastrutture per impianti radioelettrici: decide il Comune

L’ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici è il Comune.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza 3792/2007).
L’articolo 87 D.Lgs. 259/2003 attribuisce genericamente all’Ente locale la competenza al rilascio dei titoli abilitativi.
Secondo il C.d.S., da una lettura costituzionalmente orientata della norma (alla luce dell’articolo 118 Cost.), si deve dedurre che "l’attribuzione delle funzioni amministrative al Comune rappresenta la regola, potendosi accedere ad una diversa collocazione solo laddove risulti che i Comuni non siano in grado di esercitare adeguatamente tali funzioni.".
Il C.d.S. trae una conferma a tale interpretazione dall’articolo 86 D.Lgs. 259/2003, che equipara gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria. ,Posto che le opere di urbanizzazione debbono essere assentite dal Comune, il C.d.S. ritiene che al Comune competa di assentire la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni.
Si rammenta che la Regione Lombardia ha recentemente chiarito (Reg. Reg. 1/2007) che nelle zone di rispetto cimiteriali possono essere installate opere di urbanizzazione primaria, tra le quali gli impianti radioelettrici.

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