I Comuni possono legittimamente vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile nei pressi di "siti sensibili" quali asili nido e scuole materne.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza 1017/2007).
Secondo il CdS la potestà assegnata al Comune dall’articolo 8, comma sesto, della legge 22 giugno 2001, n. 36, di regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici" può tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di (e nella conseguente imposizione di distanze minime da) siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (quali asili nido e scuole materne; scuole elementari, medie e superiori; ospedali, case di cura e/o riposo). Aumenterà sempre più, quindi, la pressione per la collocazione delle antenne nei dintorni dei cimiteri.
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