I materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (quest’ultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 443/2001 ed al Dlgs 152/2006) e vanno considerati rifiuti speciali.
Con la sentenza 39369/2006 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’esclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dall’interpretazione autentica ex legge 443/2001 – attualmente riprodotta nell’articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 – non ha alcun riferimento alla “terra mista ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi, paletti in cemento precompresso” i quali sono rifiuti speciali da demolizione, sia ex articolo 7 del D.Lgs. 22/97 che ex articolo 184 del “nuovo” D.Lgs. 152/2006.
Viene così ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze 2611/2002 e 35002/2003) basata sulla “specificità” della disciplina sui rifiuti, parzialmente contrastata dalla sentenza 37508/2003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di materiali non impone una diversità di trattamento.