Detraibilità spese funebri

Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.

Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).

Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.

Spese funebri: quanto si può detrarre?

A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.

Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.

L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.

A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:

– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).

In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.

Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.

Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre

I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME

  • Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
  • Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
  • Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)

Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI

259 thoughts on “Detraibilità spese funebri

  1. Sono una pronipote che a ereditato come da testamento il 50/della casa di mia zia e nella dichiarazione di successione abbiamo messo la spesa del funerale di € 2,000,00 l’agenzia dell’entrate mi a mandato un pagamento di € 2,360,00 non tenendo conto della fattura del funerale, e nella legge di stabilità del 2016 anno inserito che tale spesa del funerale si può scaricare indipendente dal grado di parentela
    volevo sapere se io pago questa somma perché i termini di scadenza sono il 06/06/16, posso successivamente se ho ragione della detrazione fare ricorso perché oggi sono venta a conoscenza della detrazione che nella dichiarazione di successione bisognava mettere tale spesa . saluti flora

    1. x Flora
      Onestamente non è molto chiara la sua domanda. Comunque ecco le regole da seguire:
      La detrazione delle spese funerarie relative alla successione (che come passività ai fini del calcolo delle tasse di successione sono detraibili fino a 2000 euro) sono una cosa completamente diversa (e aggiuntiva) alla detrazione delle spese funebri ai fini della dichiarazione dei redditi.
      Esiste un problema di ripartizione di spese funerarie tra coeredi. In altre parole se lei è erede al 50% dovrebbe farsi carico nella misura della ripartizione ereditaria della sola parte del 50% delle spese funerarie. L’altra parte va all’altro erede.
      Questo deriva dall’art. 752 del Codice civile. Vada a questo link e legga: http://www.legaleconsulenza.it/eredita-e-testamento/277-le-spese-per-il-funerale-sono-debiti-dellasse-ereditario-suddivisione-tra-coeredi.html#.V0X2k5OLRMY
      E questo è per capire quanta parte doveva pagare lei di spese funerarie. Se invece le ha pagate tutte lei, può ottenere in compensazione la parte di spettanza dell’altro erede riducendo corrispondentemente la quota di eredità.
      Faccio un esempio: eredità di 200.000 euro totale a lei spetta il 50% cioé 100.000 euro (al lordo delle tasse di successione). Se il funerale è costato 1500 euro lei avrebbe dovuto pagare 750 euro e altri 750 euro l’altro erede.
      Ma se lei ha pagato tutti i 1500 euro a lei spettano 100.750 euro del patrimonio lordo. E all’altro erede 99.250 euro.
      Questo al lordo delle tasse di successione. Vediamo ora come comportarci per le tasse di successione: il costo delle spese funerarie può essere detratto (ai fini del calcolo delle tasse di successione) fino a 2000 euro per quell’evento luttuoso.
      E quindi se voi 2 eredi aveste dovuto pagare le tasse di successione sui 200.000 euro (tralascio le altre detrazioni che la legge consente a questo fine) in reatà le pagate su un totale di 198.500.
      E qui è il primo chiarimento.
      Completamente diverso il discorso relativo alla detrazione delle spese funebri ai fini delle imposte sui redditi (suoi, o meglio di chi paga).
      Le spese funebri detraibili (da chiunque le abbia pagate, indipendentemente se sia o meno un erede o un parente, a partire dai pagamenti effettuati nell’anno 2015) sono nella misura del 19% delle spese ammesse in detrazione, fino ad un totale di 1550 euro per decesso.
      Quindi se avesse pagato interamente lei il funerale (per 1500 euro), avrebbe potuto detrarre il 19% di 1500 euro dalle tasse che paga in base alla sua dichiarazione dei redditi. Chiaro?
      Se invece avevate pagato il 50% come 2 eredi, ognuno avrebbe potuto detrarre il 19% di 750 euro.
      Se l’Agenzia delle Entrate chiede di pagare tasse di successione aggiuntive di 2.360 euro evidentemente (per la misura), non dipendono dalle spese funerarie. Veda questo link e capirà meglio: http://www.visurnet.com/comesi_compila_modello49.htm

      1. In riferimento alla risposta preciso che l’altro 50/ del erede fiscalmente era proprietaria dell’altro 50/ senza nessun legame giuridico perché convivevano pertanto la spesa funeraria e stata pagata da me senza alcun contributo di altre persone, nella dichiarazione di successione o pagato € 805,00 imp.ipotecaria, e € 403,00 imp.catastale tributi speciali, € 24,00, tassa ipotacaria€35,00 + bolli 64,00, per un totale di € 1,331,00, nel quadro b passività la fattura di €2,000,00.
        Tutto questo fatto il 03/02/16, nel inserto di job.fanpage.it spese funebri, mi dice che trattando di oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione,volevo sapere perché non anno tenuto conto della fatt/,inbase alla legge di stabilita’ le spese funebri da detrarre in successione. cordiali saluti.

        1. x Flora
          Evidentemente non mi sono spiegato bene: la modifica normativa data dalla legge di stabilità 2016 non c’entra nulla con le tasse di successione, ma opera solo per la detrazione delle spese funebri ai fini della dichiarazione dei redditi a partire dagli importi pagati dal 2015 in avanti. E quindi non è relativa al caso da lei prospettato. Per completezza le avevo esposto ambedue le possibilità, ma evidentemente no nero stato chiaro. Le consiglio di rivolgersi ad un professionista, chiedendo qual’è il suo compenso e quello che secondo lui può risparmiare se il ricorso contro l’agenzia delle entrate va bene. Poi decida (ma su queste cifre è più quello che si spende che quello che si risparmia.

        2. ci metta la H ogni tanto che non guasta:
          io ho,
          tu hai
          egli ha
          noi abbiamo
          voi avete
          essi hanno

          1 elementare….

  2. Buongiorno sono di Milano e sono disoccupata dal 2014.
    Fino ad oggi ho trovato lavori occasionali con ritenuta d’acconto ed ero a carico di mia mamma con pensione di reversibilità.
    Lo scorso luglio 2015 è deceduta è attualmente sono convivente con il mio compagno.
    Il mio quesito è il seguente:
    – ho spese sanitarie, spese funebri e sono proprietaria di una casa “non
    abitazione principale” di cui pago Ici,
    POSSO presentare il Mod.730 per il recupero delle spese sanitarie e funerali ESSENDO ancora disoccupata e avendo trovato lavori saltuari che non arrivano a €5.000 lordi? Quale prassi devo seguire?

    1. x Marzia
      sinceramente non abbiamo competenze in materia di convenienza a presentare il 730 nella sua condizione economica.
      Le consigliamo di rivolgersi ad un professionista o ad un CAF.
      Possiamo solo chiarirle che le detrazioni sono un importo che va appunto a detrazione di tasse pagate o da pagarsi. In pratica se lei ha avuto un reddito di 5000 euro su cui ha lasciato allo stato il 20% di ritenute d’acconto, vuol dire che ha ricevuto netti 4000 euro. quindi ha pagato tasse per 1000 euro. SE dai suoi giustificativi di spesa, tolta la parte ad es. per le spese farmaceutiche della soglia non detraibile, ecc. ha una cifra di detrazioni interessante allora faccia il 730. Una soluzione per capirlo può essere accedere attraverso il PIN dell’Agenzia delle entrate al 730 precompilato e vedere cosa le salta fuori di detrazione ammessa.

  3. O sostenuto i funerali di mio padre in romània ma le fatture non le o , ho solo il cetificato di decesso posò avere detrazioni con 730? Io sono a Torino

  4. Salve,
    avrei un problema.
    Mio padre è deceduto il 27/12/2015 e mia madre non avendo reddito era a carico di mio padre.
    Ora mia madre dovrebbe scaricare le spese funebri intestate nella fattura appunto a lei ma non avendo nessuno reddito nel 2015 ci hanno detto che non è possibile prendere quella piccola percentuale che le spetta proprio per il fatto che lei non aveva reddito . Potete darmi maggiori delucidazioni a riguardo?
    Grazie mille in anticipo

    1. x Valentina
      Se Lei come figlia riesce a provare che ha pagato (basta una dichiarazione della madre e sua nel retro fattura) la fattura o buona parte di essa, dal 2015 chiunque abbia pagato un funerale ha titolo alla detrazione nei limiti consentiti dalla legge (cioé il 19% del tetto di 1550 euro a funerale)

  5. Buongiorno,
    avei una domanda,
    mio padre è deceduto a Novembre 2015.
    L’importo totale del funerale è di 2800 euro.
    Mia Madre ha effettuato un primo bonifico di 1300 all’Impresa di Pompe Funebri, ma non è stata emessa fattura perchè L’impresa ci ha detto che avrebbe emesso un’unica fattura a saldo completo.
    La prossima settimana faremo il secondo bonifico e ci sarà data la fattura.
    La mia domanda è questa: è possibile scaricare secondo il criterio di cassa l’anticipo versato anche se non ho ancora fattura? basta la copia del bonifico? E per la dichiarazione che si farà l’anno prossimo come potrò fare dato che sarà un’unica fattura totale?
    Grazie e cordiali saluti

    1. x Vera
      Le consigliamo di richiedere all’impresa funebre fattura per l’importo di 1300 euro quale anticipo del funerale.
      Difatti Lei ha modo di provare il pagamento effettuato con bonifico nel 2015 e conseguentemente di metterlo in detrazione dei redditi 2015 appunto per 1300 euro.
      Poi potrà mettere in detrazione con dichiarazione dei redditi 2016 la restante parte 250 euro, quando pagherà il saldo di 1500 euro (2800-1300).
      Il rischio è che pagando i soli 1500 euro nel 2016 poi lei possa detrarre solo questi.

      1. Gent.ma redazione, l’Impresa mi ha spiegato che non può emettere fattura retrodatata e non può emettere fattura per un bonifico effettuato nel 2015, con data 2016. L’errore è stato non emetterla al momento del versamento.
        E’ vero? O anche se con fattura che riporta data 2016, posso mettere comunque in detrazione il bonifico fatto nel 2015?
        Grazie per la rapida risposta
        cordiali saluti

        1. x Vera
          E’ un problema della impresa funebre, non suo.
          Minacci di segnalare alla locale agenzia delle Entrate la questione e vedrà che la soluzione l’impresa funebre la trova in fretta.
          E, se non la trova, si faccia restituire i 1300 euro che loro non hanno titolo a trattenere, visto che non le hanno rilasciato alcuna ricevuta.
          Aggiungiamo che se ravvedesse un comportamento truffaldino non esiti a contattare fin da subito l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
          Non vorremmo che alla fine la soluzione che le propongono sia la seguente:
          i 1300 euro è come non siano mai stati pagati. Le fanno una fattura di 1550 euro nel 2016 che le chiedono di pagare (semmai dicendo che l fanno uno sconto).
          Loro incassano in nero la cifra o la gran parte dell acifra versata inizialmente e Lei detrae nel prossimo anno. Tutti contenti e gabbato lo Stato …

    2. Salve mio padre è deceduto il 19 Ottobre2020 posso io da figlia scaricare la fattura delle spese del funerale a mio nome?

      1. x Patrizia.
        Certo, se ha pagato lei può detrarre fino a 1550 e rotti euro per il funerale, con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020. Con una modifica normativa in vigore da pochi anni è stato tolto il vincolo della parentela col defunto e chiunque paghi lo può detrarre.

  6. Buongiorno,
    nel caso in cui le spese funebri per un funerale avvenuto a fine dicembre 2015 siano state pagate nel 2016, la detrazione potrà essere applicata con il 730/2016 (redditi 2015) o con il 730/2017 (redditi 2016)?
    Grazie.

    1. x Cristian
      vale il criterio di cassa. In altri termini, funerale fatto a fine 2015, ma pagato nel 2016, va nella dichiarazione dei redditi concernenti il 2016 e quindi col 740/2017.

      1. sono nella stessa situazione ma in più la fattura dell’agenzia funebre è datata 30 dicembre 2015 anche se devo ancora pagare: la detrazione sarà comunque col 730/2017? devo far rifare la fattura?

  7. Buongiorno,
    pongo questo quesito perchè non mi è ben chiaro i concetto di evento unico.
    Se l’onoranza mi ha fatturato a dicembre 2015 ( giorno del funerale ) ed ho pagato sempre a dicembre 2015 una parte ( 1000€) ed il resto a gennaio 2016, posso con la dichiarazione che farò nel 2017 dedurre anche i rimanenti 549,37?

    1. x Gilberto
      La risposta al suo quesito non ci sembra sia contemplata nelle istruzioni diramate dalla Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista logico propendiamo per confermare la sua interpretazione, in quanto si tratta sempre di un solo evento luttuoso e il pagamento segue il criterio di cassa (anche ai fini della detrazione). In altri casi (ad es. detrazione ristrutturazioni) l’Agenzia si comporta come specificato da Lei. L’intervento di ristrutturazione se pagato in due anni viene detratto in due esercizi per l’importo che per cassa è pagato in ciascun esercizio.

  8. Buongiorno, pongo a voi questo quesito:
    Ho vissuto per tanti anni con due persone che erano fratello e sorella( non si sono mai sposati), praticamente per loro ero un figlio, da precisare che avevo i genitori, loro erano soli e mi hanno voluto con loro.
    Nel 1977 mi sono arruolato e sono partito rientrando in Sardegna nel 1986. Nel 1996 muore il fratello quindi la sorella rimane sola, non avevano parenti diretti, ma solo cugini; mi ha di nuovo chiesto la mia disponibilità per vivere con lei io e la mia famiglia(moglie e figli) ci siamo trasferiti a casa sua, purtroppo nel 2012 muore ed io ho pagato le spese funebri( non ho chiesto niente ai parenti-risulterebbero cugini di 1 grado), le spese di cui sopra le ho dichiarate nel 730.Ora l’agenzia delle entrate mi ha mandato un accertamento chiedendomi la parentela con la defunta. Ripeto non eravamo parenti, ho pagato per il funerale 3,000 euro.Cosa posso fare??grazie

      1. Ok, ma il commercialista che mi ha redatto il 730 doveva in qualche modo avvisarmi o chiedermi se il defunto era mio parente??va bene che la legge Italiana non ammette ignoranza(sic.) però in questo caso anche il professionista ha sbagliato nello specifico.

  9. X Antonio,

    Il matrimonio non concordatario (cioè quello valido solo per il diritto canonico di Santa Romana Chiesa) non produce automaticamente anche gli effetti civili, quindi il “marito” della Sua defunta zia per la Legge Italiana, almeno, NON è giuridicamente obbligato, se vuole provvedere motu proprio, agirà in termini di pura liberalità, almeno MORALMENTE l’onere dovrebbe pur sempre sussistere in capo a lui…. ma alle volte non c’è peggior sordo di chi non voglia sentire, secondo il celebre detto evangelico….per evangelica dicta deleantur nosta delicta!

    Sempre, per la Legge Italiana, l’autorità amministrativa (= il Comune) non può surrogare l’attività giurisdizionale nell’accertamento dell’incapacità di intendere e volere, la capacità di agire vien meno solo con l’interdizione giudiziale, altrimenti la persona interessata anche da gravi disturbi neurologici o comportamentali è legalmente riconosciuta idonea a compiere atti giuridici, si tratta di grave lacuna del Nostro Ordinamento.

    Quanto alla donazione di un immobile bisogna verificare nel relativo atto il modus e l’onere, ossia l’eventuale vincolo che sia stato istituito. Se la clausola prevede di attendere a determinate spese per la vecchiaia (comprese quelle per il funerale) gli oneri competeranno al soggetto così individuato, altrimenti saranno i più stretti congiunti, in solido tra loro, a doversi far carico di quest’ultimi.

    1. X Carlo: grazie per le delucidazioni.
      Anche se non legalmente riconosciuto Il coniuge di mia zia ha disposto per anni della pensione di mia zia, ricoverata presso istituto in quanto anche lei affetta da demenza senile. Costui ha regolarmente onorato la retta del ricovero privato pagandola con i soldi di mia zia, perciò credo che a questo punto possa anche provvedere lui a pagare il funerale con i soldi di mia zia, che non era povera. Se dobbiamo pagare noi nipoti, allora dovremmo anche disporre di quei soldi come eredità, ma considerato il soggetto mi sembra molto difficile che ci soddisfi. nel dubbio faremo orecchie da mercante. Grazie.

  10. Mia zia , vedova e senza figli, si è risposata celebrando il solo rito in chiesa (quindi senza registrazione del matrimonio ai sensi civili.
    La sua unica sorella ed erede, mia madre, è malata di demenza senile, incapace di intendere e volere. Io, una delle figlie, vivo ancora con lei, amministro la sua pensione, mi prendo cura dei suoi bisogni come da brava figlia, però non sono mai stata nominata tutore legale, quindi faccio le sue veci in via ufficiosa, per buon senso, dato che vivo con lei.
    Ora che mia zia è morta, le esequie sono a carico del coniuge, anche non hanno mai fatto registrare il matrimonio in comune?
    Nel caso negativo, toccherebbe a mia madre provvedere al funerale, anche se è incapace di intendere e volere e priva di un tutore legale, o la sua condizione di salute la esonera dall’obbligo?
    Prima di morire, mia zia aveva donato la sua casa a una mia cugina, con la condizione di provvedere alla sua vecchiaia. Questa cugina ha qualche obbligo di provvedere al funerale?
    In quanto nipote, io non avrei obbligo di occuparmi delle esequie di mia zia, ma mi chiedo: sono tenuta a farlo in virtù del fatto che amministro i beni di mia madre, pur senza essere mai stata nominata suo tutore?

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