La breve vita dei “cimiteri di urne”

Occorre, opportunamente, partire dall’inizio, cosa che, nella fattispecie, significa richiamare l’art. 15 Disposizioni sulla legge in generale (abbreviabile, spesso, in Preleggi, che, per quanto sia presunto noto, appare qui utile riportare: “””Art. 15. (Abrogazione delle leggi). Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.”””.

La L. 30 marzo 2001, n. 130 (entrata in vigore il 3 maggio 2001) era intervenuta per fornire una regolazione alla materia della cremazione, ed altresì alla dispersione delle ceneri ed ha fatto ricorso ad una sorta di “delega” per una revisione regolamentare (si ricordi quanto prevede l’incipit dell’art. 3, disposizione questa rimasta inattuata, per diversi ordini di motivazioni, sui quali, decorso oltre un ventennio, non è neppure il caso di approfondire.
Si tratta di una criticità che era stata rappresentata al parlamentare che era relatore della allora P.d.L., paventando proprio questo pericolo di inattuazione, ma che non è stata presa in considerazione, probabilmente perché ciò avrebbe potuto compromettere l’approvazione stessa della legge.

Con l’art. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130 (che altrettanto si riporta: “””Art. 4. (Modifica all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: “almeno duecento metri dai centri abitati” sono inserite le seguenti:”, tranne il caso dei cimiteri di urne”.“””), vi è stata una modifica all’art. 338 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., introducendo una deroga dal c.d. vincolo cimiteriale per i cimiteri di urne.
In tal modo, veniva introdotto un istituto non precedentemente presente, con lo scopo di consentire la collocazione delle urne cinerarie anche in siti diversi da quelli cimiteriali, partendo dal presupposto dell’assenso di pregiudizi o precauzioni igieniche, già enunciato all’art. 3, comma 1, lett. f) della medesima legge.
Questa deroga ha, per inciso, anche aperto la strada ad appetiti che, forse, andavano ben oltre a quelli che i promotori della legge consideravano opportuni.

L’introduzione di questo nuovo, ed innovativo, istituto, quello dei “cimiteri di urne”, ha dovuto fare i conti (di qui, il richiamo iniziale all’art. 15 Preleggi) con l’atto che con l’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166 (entrata in vigore il 18 agosto 2002) ha integralmente “riscritto” il comma 1 del citato art. 338 T.U.LL.SS., sostituendolo integralmente con altro testo (ancora una volta lo si riporta: “””L. 1: agosto 2002, n. 166. (omissis) Art. 28. (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”
;
(omissis, quanto segue).“””
Non occorre molto per cogliere come la previsione in precedenza contenuta nell’art. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130 sia, nel testo cosi riformulato (leggi: sostituito… la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore…) sia del tutto venuta meno, con la conseguenza che l’istituto dei cimiteri di urne è venuto meno.
Solo dopo 15 mesi e 1/2 circa dalla sua introduzione.

Quello che abbastanza spesso lascia perplessi è il fatto che la sostituzione ex novo del comma 1 dell’art. 338 T.U.LL.SS. non sia stata colta in tutta la sua portata, e nei suoi effetti, tanto che sembra che vi sia ancora chi si riferisce ai cimiteri di urne come se fossero ancora ammissibili.
Perplessità, non stupore, poiché in queste materie si registrano, qui o là, affermazioni che si pongono al di fuori di ogni argomentabilità.

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Sereno Scolaro

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