I cimiteri possono essere servizi “a rete”, oppure lo sono naturaliter? – 2/2

Si tratta di impostazioni cui è già stato fatto ricorso per altri servizi pubblici locali.
Ad esempio, quante sono le persone che ricordano quando gli acquedotti erano generalmente (con alcune eccezioni, anche importanti) comunali e, spesso, anche gestiti con reti distinte per determinate aree di territorio, magari anche solo per qualche frazione, separatamente da altre reti acquedottistiche del medesimo comune?
Magari con la presenza di figure multi-tasking di cantoniere-stradino-affossatore. Iniziare a considerare la prospettiva di un servizio cimiteriale integrato agente su di un ambito territoriale ottimale, potrebbe consentire fattori di efficientamento di alto profilo, anche in termini di gestione, in particolare per i cimiteri minori, le cui esigenze gestionali (risorse finanziarie, strumentali, di personale, ecc.) non sarebbero, comprensibilmente, adeguate.
Una scala di operatività di maggiore respiro, potrebbe assolvere a queste esigenze, in un contesto complessivo di efficientamento.
Ipotesi che può inquadrarsi nelle logiche proprie dei servizi pubblici locali “a rete”.
Ma i cimiteri possono qualificarsi in questi termini?

In fondo, isolando i singoli cimiteri, si può dire che essi siano entità (impianti) costituiti da un’area, una recinzione, nonché (non va dimenticato) una fascia di rispetto cimiteriale, esterna alla recinzione (che non fa parte del cimitero, ma costituisce un vincolo conformatorio sulle aree circostanti all’interno del raggio previsto).
In via generale, quando si parla di servizi “a rete” il pensiero corre abbastanza naturalmente a collegamenti, funzionali, al servizio costituiti da tubature, cavi o simili, pensiero che ha sì un fondamento, ma che non esaurisce il concetto di “rete”, poiché questo implica una correlazione tra una pluralità di impianti in funzione all’erogazione di un servizio inteso come un complesso di prestazioni ed operatività.
Del resto, vi sono già dei precedenti: l’art. 3-bis D-L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, prevede (comma 1-bis):
“1-bisLe funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. … (ecc.). Per inciso e memoria, la legge qui appena citata è rubricata “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”.
Ora il settore dei rifiuti urbani non opera avvalendosi di tubature e/o cavi, ma è qualificato, per legge, come servizio pubblico locale “a rete” proprio in ragione della natura funzionale del servizio, se si vuole dell’impostazione integrata del servizio, in cui i singoli impianti, strumentali, assolvono, nel loro complesso alla funzione integrata, per l’appunto. Si potrebbe anche citare il più recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 “ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, adottato tra i diversi atti di attuazione del P.N.R.R., che va nella medesima direzione.

Alla luce di quanto precede è tutt’altro che fuori luogo, né costituisce una qualche forzatura, orientarsi verso un riconoscimento del servizio cimiteriale integrato quale un servizio pubblico “a rete” dal momento che proprio l’approccio integrato porta a sottolineare la funzione e, a valle, l’esigenza di un’operatività in termini di bacino ottimale anche sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione (parametri questi ultimi che rispondono alle esigenze delle popolazioni).
Certo, una tale impostazione potrebbe, almeno inizialmente, essere esposta a qualche possibile fraintendimento, in particolare da pare di chi, non meditando né la situazione attuale né le prospettive verso cui ci si muove (se non vi siano impostazioni innovative), percepisca superficialmente ogni ipotesi di servizio cimiteriale integrato come una sorta di deprivazione di quei caratteri particolari che caratterizzano i servizi cimiteriali nel passato storicamente incentrati, e ristretti, in una logica meramente di impianti comunali, staccati e disconnessi tra loro da confini amministrativi non più coerenti con la funzione specifica.
Accedere ad una visione di servizio cimiteriale integrato non comporta una qualche espropriazione in danno dei singoli comuni, quanto una visione (ripetizione intenzionale) di contesto che pone in primo luogo la funzione, nei confronti della popolazioni (fermo che la tutela delle posizioni dei “consumatori” spetta alle associazioni che ritengono di assolvere a quest’ultima).
Ovviamente, ogni transizione comporta misure di adeguamento e di attuazione, a volte anche per fasi progressive, attraverso meccanismi di regolazione, meglio se ricorrendo a specifiche autorità di regolazione esistenti (per fruirne delle professionalità in atto), attraverso sistemi di regolamentazione in qualche modo omogenei (vi sono già esempi operanti in cui soggetti partecipati da comuni e affidatari dei servizi cimiteriali, operano su scale di bacino territoriale sovracomunali); attraverso il ricorso a strumenti comunque denominabili svolgenti ruoli d’indirizzo, a composizione plurima in modo da assicurare la fusione di professionalità differenti, che possano assolvere ad un ruolo di uniformazione regolamentare, che costituisca quadri di riferimento tendenzialmente uniformi, anche a costo di estendere criteri standard, con la conseguenza di favorire prassi concettualmente uniformi su base nazionale, rimuovendo, in prospettiva, singolarità, spesso non comprese dagli utenti che raramente colgono le differenziazioni attualmente presenti nelle singole realtà locali e, spesso, anche all’interno di queste, percepite e percepibili come irrazionali e scarsamente motivabili (almeno per il comune buon senso).

Da ciò anche l’esigenza di regolare le transizioni dalle situazioni in atto a quelle prospettabili, anche in termini di regolazione delle risorse, ma anche della strumentazione regolamentare, eventualmente valutando, da parte di un’autorità di regolazione o del soggetto a ciò competente dell’ambito territoriale ottimale anche la regolazione, e la graduazione della transizione conseguente, se e quanto sia ammissibile conservare come singole specificità (particolarità) che trovino giustificazione nella presenza di elementi di qualificazione propria, in particolare valorizzando adeguatamente il patrimonio cimiteriale esistente, che, specie in Italia, vede componenti di pregio sotto il profilo architettonico, artistico, storico, valorizzazione che, operando con uno spettro più ampio, può risultare proficuamente funzionale ad una vivibilità dei cimiteri, superando, idealmente, la barriera separatrice delle recinzioni, sorte in altre epoche e con tutt’altre funzioni.
Potendo contare su un impianto, anche normativo, non limitato ad un singolo territorio, ma operando secondo visioni ampie, uno strumento fondamentale è individuabile nel P.E.F. (piano economico-finanziario) che, quando correttamente impostato, verrebbe ad assumere un ruolo del tutto essenziale per assicurare una continuità del “modello cimiteriale italiano”, per quanto così reso maggiormente adeguato rispetto alla storia ormai bi-secolare che lo condiziona e, se non mutano le condizioni di fondo, rischia di affossarlo.

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Sereno Scolaro

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