Interrogazione alla Camera per conoscere della realizzazione di un crematorio a Piacenza

Di seguito si riporta la interrogazione

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04392
presentata da
MASSIMO POLLEDRI (LN)
giovedì 1 ottobre 2009, seduta n.224

POLLEDRI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’interno.- Per sapere – premesso che:

dalla cronaca di queste ultime settimane (a livello esemplificativo dai quotidiani locali quali Libertà e La Cronaca) si è appreso che è prossima la realizzazione nella città di Piacenza, al cimitero urbano, di un forno crematorio;

la scelta dell’amministrazione cittadina è avvenuta in assenza di un contraddittorio con la cittadinanza, tant’è che vi sono state immediate reazioni degli abitanti del quartiere interessato (cosiddetto Capitolo) che hanno manifestato perplessità, dettate da forti ragioni di carattere ambientale e di salute pubblica;

infatti, il quartiere in questione è caratterizzato dalla presenza di grandi aziende, una centrale elettrica, la vicinanza dell’autostrada, un inceneritore; tutti, dunque, fonti di inquinamento che presi sia singolarmente sia (cosa quindi ancora più grave) cumulativamente rendono a rischio l’area abitativa di cui in narrativa;

se da un lato vi sono esigenze per procedere al nuovo insediamento appare evidente che la scelta della amministrazione non tiene conto di una serie di palesi circostanze ostative;

l’Arpa regionale avrebbe dato il proprio nulla osta, al forno crematorio nell’area nord di Piacenza in questione, sulla base di ipotetici calcoli (non ben illustrati ma solo enunciati) dell’impatto ambientale del forno crematorio, prendendo tuttavia come altro unico parametro di confronto l’esistente inceneritore di Tecnoborgo (e non considerando quindi tutte le «fonti inquinanti» sopra ricordate);

a giudizio dell’Arpa i risultati sarebbero «trascurabili», a condizione però che non si verifichi nulla di diverso rispetto ai criteri utilizzati nel calcolo (questa sarebbe la conclusione che si intuisce nella nota apparsa su un quotidiano locale dove risulta quindi immediatamente debole nella sua costruzione);

appare quindi evidente che non sono state prese in alcun modo in considerazione possibili variabili, né tantomeno si è valutato il rischio concreto per la salute o sono state espresse valutazioni prudenziali;

tale situazione dipende anche in parte del fatto che non risulta emanato il decreto ministeriale col quale, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 130 del 2001, si sarebbero dovute definire la norme tecniche per la realizzazione dei crematori, «relativamente ai limiti di emissione, agli impiegati e agli ambienti tecnologici»;

la definizione dei limiti di emissione infatti rappresenta un elemento essenziale al fine di valutare la sostenibilità e soprattutto l’adeguatezza dell’impianto da realizzare;

secondo l’articolo 343 del Regio decreto n. 1265 del 1934 i crematoi sono autorizzati dal prefetto -:

se il crematoio di cui in premessa sia stato autorizzato;

se non si ritenga necessario la presente emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 8 della legge n. 130 del 2001 in modo tale da fissare in una chiara disposizione normativa i limiti di emissione ed evitare così rischi per la salute della popolazione e l’ambiente. (4-04392)

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