Una corrispondenza del 2003 sul mausoleo di Arcore

Pochi ricorderanno che il mausoleo di Arcore fu oggetto di una inchiesta giornalistica da parte de Il Diario.
In sostanza si contestava la possibilità di utilizzo del mausoleo, per la carenza di zone di rispetto e la contestazione veniva dal Direttore del tempo de il Diario, cioé Enrico Deaglio. Non solo, si adombrava anche l’idea che una legge (cosiddetta legge Lunardi, di qualche tempo prima) fosse servita per regolarizzare la situazione del mausoleo di Silvio Berlusconi.
Dopo uno scambio di idee telefonico tra il sottoscritto ed Enrico Deaglio, la pubblicazione di un articolo su Il Diario sul mausoleo, feci seguire una mia lettera, che ora rendo nota su funerali.org.
La lettera e le norme successivamente approvate in Lombardia, sono riportate di seguito. Spero possano dare un contributo di chiarezza visto che negli ultimi 3 giorni il sito ha avuto circa un migliaio (in complesso) di richieste di informazioni sulla natura dei sepolcri gentilizi fuori dei cimiteri.


Gentile direttore,
chiedo la sua ospitalità per chiarire alcune questioni connesse con l’articolo “Arcore, la villa dei misteri”, su Diario del 17/1/03, per la parte che si riferisce al “cimitero, lege su misura”.
Non ritengo che lo scopo della modifica alla legislazione sulle distanze cimiteriali fatto con l’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, la cosiddetta “Lunardi”, sia stato quello di consentire la praticabilità del sepolcro di villa Arcore. Questo per il semplice motivo che essa si applica solo alla riduzione delle distanze delle abitazioni dai cimiteri, mentre per quelle relative alle cappelle private costruite fuori dei cimiteri è ancora vigente l’art. 104 del Regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10/9/1990, n. 285.
L’articolo 104 prevede che per l’uso di tali cappelle esse siano contornate da terreni di proprietà della famiglia e che su questi terreni, per almeno 200 metri dalla cappella si assuma vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.
Decadendo tali condizioni la cappella non può essere utilizzata come tale.
È evidente che i locali predisposti dal cavalier Berlusconi nella sua villa di Arcore non possono che essere stati realizzati con altra destinazione d’uso e che per poter essere trasformati in cappella devono possedere le caratteristiche che ho sopra descritto.
Aggiungo inoltre che la natura della cappella è familiare e quindi in essa non possono che essere sepolte persone della famiglia.
Non è nemmeno utilizzabile al momento la legge 30 marzo 2001, n. 130 (che consente in linea di principio l’affido delle ceneri della cremazione anche per la conservazione in casa), in quanto la stessa attende da quasi 2 anni una norma di attuazione che non arriva (come anche per la dispersione delle ceneri in natura).
Invece l’art. 28 della legge Lunardi ha creato ben maggiori guasti, consentendo ai Comuni di ridurre a distanze minimali (fino a 10 metri, con pareti finestrate) le zone di rispetto bei confronti dell’abitato e avviando una corsa di diverse immobiliari alla valorizzazione di aree nell’intorno dei cimiteri. Crescono le notizie di tentativi di utilizzo a scopo commerciale di tali aree (si vedano diverse Fun.News in www.euroact.net).
È un provvedimento che, se non modificato al più presto, determinerà dei guasti veramente considerevoli, poiché gli unici spazi di crescita dei cimiteri sono attualmente le zone di rispetto cimiteriale, che possono e devono ridursi, solo per consentire il progressivo ampliamento cimiteriale nei secoli.
I cimiteri sono strutture che restano; che si modificano ma non si cancellano; che perpetuano la memoria collettiva di una popolazione.
Mentre l’abitato può crescere in diverse direzioni, i cimiteri sono costretti a svilupparsi dentro le zone di rispetto. Riducendole troppo o azzerandole facciamo una violenza alla natura stessa del cimitero.
Considero del tutto assurdo un vincolo normativo di tale entità (i 200 metri) per le cappelle private fuori dei cimiteri, e i tentativi che da più parti si stanno facendo per modificarlo mi vedono convintamente a favore, ma non certamente altre soluzioni che vadano nella direzione della commerciabilità dei posti salma che ne derivano.
È infine noto che taluni esponenti della maggioranza stanno interessandosi per cambiare questa norma.
Per tutti ricordo che il deputato sardo di Forza Italia Piergiorgio Massidda presentò ad ottobre 2002, in occasione della discussione del DDL finanziaria 2003, un emendamento teso proprio a portare per le cappelle private tale limite a 25 metri.
Anche in occasione della revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale vennero presentate analoghe proposte, accolte in III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità.
La stessa norma è ricompresa all’interno di un DDL di iniziativa governativa che il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia ha trasmesso al Consiglio dei Ministri in questi giorni, in prelettura.
È norma fortemente attesa anche da tutti gli operatori del settore funerario che ne sarebbe qualificato; da cittadini che con una nuova legge che regoli l’attività funebre verrebbero più tutelati al momento di un funerale; e infine si darebbe soluzione al desiderio di chi vorrebbe disperdere le ceneri di un proprio caro e non riesce ancora a farlo.
Non ci resta che augurarci che i contrattempi che ha il cavalier Berlusconi per creare una cappella di famiglia nella sua villa di Arcore possano far capire i problemi che ha la maggior parte dei cittadini italiani quando cerca un posto in un cimitero e che si possa ammodernare una normativa per la quale non è un vanto dire che è ancora quella che Napoleone ci impose duecento anni or sono.
Ing. Daniele Fogli

A maggior chiarimento è ora corretto riportare il testo dell’articolo 27 del regolamento regionale Lombardia 6/2004, che ha previsto in quel periodo la modifica di misure minime di zone di rispetto di cappelle gentilizie su area privata e le condizioni di suo utilizzo.


Art. 27. Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l’ASL e l’ARPA.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l’intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all’entrata in vigore del regio decreto n. 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto n. 1265/1934.

Quell’articolo di regolamento è poi stato modificato di recente con un successivo regolamento Lombardia 4/2022, che tratta la materia all’articolo 28, che di seguito si riporta. Per completezza tale regolamento ha abrogato quello precedente ed è entrato in vigore il 17 giugno 2022.


Art. 28 (Sepolture fuori dai cimiteri)

1. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveriresti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.
2. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.
3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformitalla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell’ATS dell’ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell’intera zona di rispetto di cui al comma 4 con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.
5. Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.
6. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
7. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell’articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, inquanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.

Written by:

Daniele Fogli

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