L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario

In linea di massima, l’estumulazione si esegue alle scadenza della concessione (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo quanto previsto dal successivo art. 88.

Dall’ambito d’azione di questa norma sembrerebbero esclusi i cadaveri tumulati in tombe perpetue, tuttavia anch’essi possono esser rimossi dal tumulo in cui furono originariamente deposti, per esser avviati a cremazione, presso una nuova sepoltura ancora in colombario oppure in campo di terra…

Talune amministrazioni, dopo la circolare n. 10 del 31 luglio 1998, la promulgazione della Legge 130/01 e soprattutto l’emanazione del DPR 254/90 hanno specificato nei loro regolamenti come per ordinarie si intendono pure le estumulazioni dopo 20 anni dalla tumulazione.

Mentre i periodo di sepoltura legale per i feretri interrati è, in via ordinaria, ma anche altrimenti modulabile, stabilito in almeno 10 anni il DPR 285/90 non fissa un tempo certo come periodo legale di sepoltura per i feretri racchiusi in nicchia o loculo.

L’unico riferimento temporale, i 20 anni di cui al comma 3 dell’Art. 86 è un termine su cui basare una diversa ed ulteriore sepoltura solo ed esclusivamente in quadra d’inumazione per gli inconsunti dissepolti dopo più di 20 anni di tumulazione.

Secondo il legislatore 20 anni di tumulazione sono un lasso temporale abbastanza lungo perché la decomposizione produca i suoi effetti, ancorché parziali, così anche nell’evenienza di rinvenire, all’atto dell’apertura del sepolcro, un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (prevalentemente un corpo corificato) basterebbero solo 5 anni per ottenere la scheletrizzazione della spoglia mortale, in quanto il fine ultimo del ciclo cimiteriale è pur sempre il completo smaltimento (meno elegantemente: distruzione) dei cadaveri sin quando rimangano solo le ossa da custodire nell’ossario comune in modo indistinto e promiscuo.

Sostanzialmente, almeno per le tombe singole, il periodo minimo di permanenza nel sepolcro del cadavere era pari alla durata minima della concessione all’epoca della prima tumulazione.

Certi regolamenti comunali di polizia mortuaria, magari approvati anche pochi anni addietro, a tal proposito disponevano che le estumulazioni ordinarie non potessero aver luogo prima dei 30 anni, ed il limite dei 30 anni quasi sempre corrispondeva alla durata standard di una concessione per un singolo loculo.

Il problema gestionale di assicurare un pieno ed ottimale sfruttamento di tutti gli avelli disponibili si complica notevolmente nel caso di tumuli privati plurimi (familiari o collettivi), per i quali pur esistendo una concessione temporale valida sull’intero sepolcro, non sussista una concessione (o turno di rotazione definito) per la singola salma ivi sepolta.

La stessa criticità è riscontabile per le tumulazioni perpetue individuali o plurime, in cui c’è il bisogno di sgombrare loculi o nicchie già occupati per accogliere nuovi defunti senza, in qualche modo, smarrire l’identità famigliare e quindi intergenerazionale di una sepoltura collettiva pensata per riunire sine die un nucleo di memorie ed affetti.

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni.

In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi, ad esempio, 30 anni dalla tumulazione (è anzi auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra questo caso (99 anni, salvo rinnovo) e l’ipotesi di perpetuità, esplicitamente consentita comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90.

Con la parola “estumulazione”, in questa fattispecie, non si intende la sola traslazione della bara dal tumulo in cui fu murata, ma l’apertura stessa del feretro, indispensabile proprio appurare se si sia in presenza ancora di cadavere (esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo prima dei 20 anni) resti mortali (risultato trasformazione post mortale di tipo trasformativo conservativo dopo i 20 anni) oppure ossa.

La ritumulazione nella stessa sede, all’inizio, non sembrava esser stata presa in considerazione dal legislatore che con il comma 2 dell’Art. 86 prescrive un turno di inumazione supplementare proprio perché la tumulazione è una forma di sepoltura altamente inefficiente che conserva le spoglie invece di favorirne il naturale disfacimento.

La sua introduzione, attraverso un formale riconoscimento di tale pratica benché con una semplice circolare, significa ancor più legittimare le cosiddette “verifiche feretro”, operazioni di cui molti nostri lettori hanno maturato esperienza.

Alcuni comuni, però, partendo da questo presupposto che la tumulazione sia una destinazione dei cadaveri assai critica (l’incidenza degli inconsunti sul numero dei cadaveri estumulati è altissima) vietano di fatto la ritumulazione, evitando di rinnovare la concessione in scadenza o già scaduta.

Con la formula di “verifica feretro” non s’intende ex Art 88 il controllo sulla tenuta stagna, che potrebbe esser stata compromessa dallo scoppio della bara, ma, più semplicemente, una ricognizione sulle trasformazioni post mortali del cadavere da compiere, naturalmente, a cassa aperta.

La circolare, visto l’art. 86/2 (inumazione per non meno di 5 anni), individua un’ alternativa ragionevole recependo ed adattando una prassi diffusa da decenni in molti cimiteri, ossia l’esame sullo stato di conservazione del cadavere per tentarne un’improbabile riduzione.

Prima dell’emanazione del DPR 254/03 gli inconsunti provenienti da estumulazione, in effetti, non avrebbero potuto esser direttamente cremati.

Dopo 20 anni di tumulazione siamo in presenza di resti mortali (anche tumulati) e, quindi, si agisce su questi esiti con sostanze biodegradanti: il risultato è che anziché occupare terra per 5 anni, si occupa il tumulo per altri 2 anni.

La procedura per recuperar spazi, definita gergalmente in alcune zone d’Italia come “spurgo” si sostanzia in questi termini: i familiari richiedono l’estumulazione della cassa e la successiva apertura, con taglio del coperchio metallico, SOLO per valutare lo stato di mineralizzazione della salma, non essendo intenzionati né ad inumarla (come, invece, richiederebbe il comma 2 dell’Art 86) né a trasferirla ad altra sepoltura: se le membra del defunto sono mineralizzate, si procede alla raccolta delle ossa liberando così un posto, mentre se non sono ancora scheletrizzate si provvede a rifasciatura e ritumulazione nello stesso sepolcro.

Le ossa racchiuse in cassettina di zinco potranno esser sepolte nello stesso tumulo oppure in una diversa celletta ossario.

Dato l’interesse degli aventi diritto secondo jure sanguinis verso gli avanzi mortali del de cuis difficilmente l’ossame rinvenuto sarà destinato all’ossario comune.

Se l’inconsunto è disidratato e non presenta parti molli, e quindi percolazione di liquami non è necessario l’avvolgimento della cassa con un cassone di zinco.

La circolare 10/98, la Legge 130/01 ed il DPR 254/03 per definire, in via generale, la condizione di resto mortale si rifanno al testo del DPR 285/90 (art. 86/3).

Logica vuole che il periodo temporale per la definizione amministrativa di resto mortale non sia più la durata della concessione, bensì di tumulazione, anche come somma di due o più periodi trascorsi in tombe diverse.

Bastano dunque 20 anni di tumulazione, in qualunque tomba siano stati effettuati.

Il principio dell’ordinamento italiano di polizia mortuaria, stabilito dal comma 3 dell’art. 92 e dagli artt. 93 e 94/2 del DPR 285/90 ed attorno a cui gravitano i diritti di sepoltura vantati su di un particolare sacello dai defunti già ivi tumulati e dai vivi che per ragioni morali o affettive, legate comunque allo jure sanguinis vogliano eleggere quel sepolcro in modo ideale quale loro dimora per il post mortem è il concetto di “capienza di sepolcro”, esso deve esser inteso nella sua accezione più ampia e figurale (laddove non diversamente specificato nell’atto di concessione, magari con un divieto di estumulazione o con la riserva di occupazione di una salma per un determinato manufatto) per le diverse forme in cui si presenta o si tramuta un cadavere per effetto dei diversi fenomeni postmortali.

Solo così uno stesso tumulo, come specificato dalla circolare n.24/93 può ospitare un solo feretro ma anche più cassette ossario ed urne, permettendo una certa rotazione del patrimonio cimiteriale.

Naturalmente l’ordinario metodo di regolazione di esumazioni ed estumulazioni è l’ordinanza del Sindaco, e tale strumento, in primis, dovrà contemplare un preciso protocollo operativo, con precise indicazioni igienico-sanitarie, cui si atterranno scrupolosamente i necrofori, qualora alle operazioni non presenziasse il personale dell’AUSL.

Bisogna, infine, ricordare come la riduzione in cassetta ossario dei resti ossei non debba mai, ai sensi dell’Art. 87 DPR285/90 risolversi in un atto cruento volto a costringere, con la forza, la spoglia mortale entro un contenitore dalle dimensioni più anguste rispetto alla cassa in cui il de cuius fu tumulato il giorno del funerale.

Gli unici trattamenti consentiti all’estumulazione se il cadavere è mummificato, saponificato o corificato sono specificati dal paragrafo 3 della circolare n.10 del 31 luglio 1998, quest’elenco, tassativo e non ampliabile, non ammette deroghe.

Si potrà, ora, proficuamente meditare su questi due importanti pronunciamenti giurisprudenziali.

T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa, fermo restando che il divieto di cui all’art. 88 comma 1 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 si riferisce a fattispecie diverse da quella relativa alla riduzione attuata mediante un processo naturale di mineralizzazione del cadavere, in quanto attiene versimilmente ad operazioni materialmente eseguite sulla salma e dirette a realizzare, con metodi artificiali, interventi coercitivi di contenimento della stessa in un ambito più angusto di quello originario.

Cassazione penale, Sez. VI, 13 giugno 1997, n. 8621 Atteso il chiaro disposto dell’art. 87 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il consenso dei parenti del defunto non giustifica la frantumazione delle ossa del cadavere.

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17 febbraio 2021, N.d.R. dato il notevole interesse suscitato da queste brevi riflessioni generali sul problema: “estumulazione, che fare?”, si consiglia vivamente un inquadramento da differente angolazione dell’istituto qui trattato, comodamente reperibile a questo link: L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 2/2 – funerali.org , per una visione globale del fenomeno giuridico ed operativo a tutto tondo.

 

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Carlo Ballotta

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112 thoughts on “L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario

  1. Mio padre e deceduto 44 anni fa Ed e’ stato sepolto nella tomba privata di famiglia nel comune di Agrigento con I suoi genitori e suo fratello. Oggi mi si informa Che la tomba di famiglia e’ satura e dei cugini hanno deciso di estumulare mio padre per dare posto alla moglie defunta di un suo cugino. Inoltre mi si informa Che Mia madre, mia sorella Ed io non abbiamo nessun potere di opporci all’estumulazione. E’ questo possibile o legale?

    1. X Simona,
      NO! è illegale: l’estumulazione se non d’ufficio, cioè alla scadenza, naturale o patologica, della concessione, è disposta dagli aventi diritto jure coniugii (per vincolo coniugale) ed, in subordine, jure sanguinis, ossia per rapporto di parentela (in questo caso di filiazione).
      In merito vi è giurisprudenza costante.
      I cugini, pertanto, non vantano alcun diritto di disposizione sulle spoglie mortali di Suo padre, a maggior ragione quando via sia la Vostra contrarietà a procedere in tal senso.

  2. La tomba di famiglia ormai satura dispone di una cripta sotterranea dove sono conservate varie cassette e che funge da ossario. Ciò premesso si è deciso di estumulare una zia defunta da 45 anni, già anziana al tempo del decesso. La possibilità che il corpo non sia scheletrificato non può essere esclusa. Ci hanno parlato di particolari casse zincate lunghe e basse nelle quale è possibile traslare la salma evitando la ritumulazione. Pertanto, nel caso in cui la salma della zia non potesse essere ridotta a ossa, è possibile trasferirla in tale apposita cassa e sistemarla nella cripta sotterranea?

    1. X PierFrancesco,

      Focalizziamo, adesso, l’attenzione sulle cosiddette “sogliole” nei cimiteri. Siamo a conoscenza di questo fatto: alcuni Comuni con ordinanza del Sindaco, forse anche dopo aver sentito la locale ASL, autorizzano, a seguito di estumulazione di salme, alla scadenza delle concessioni cimiteriali, risultate indecomposte, le cosiddette “sogliole” (salme non mineralizzate inserite in sole casse di zinco della lunghezza delle casse normali ma molto più basse di spessore ed altezza laterale) che vengono inserite come se fossero delle cassettine ossario nei loculi con la salma di parente prossimo ivi già tumulato, fino all’estinguersi del rapporto concessorio, magari pure rinnovabile e, permettono, così di dilatare ed ottimizzare la capacità ricettiva degli avelli di cui all’Art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/1990, oltre la quale si esaurisce lo stesso Jus Sepulchri.

      Ad ogni modo, condividendo le corrette considerazioni critiche che conseguono ad una mancata regolamentazione dell’atipica disciplina dei cosiddetti feretri “sogliola” si ritiene opportuno suggerire di limitare tale confezionamento degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo solo agli effettivi casi di mancanza aree da adibire a campo indecomposti, previa approvazione, possibilmente, di una regolamentazione organica ad hoc, in sede di novella del regolamento comunale di polizia mortuaria, tale da uscire finalmente dall’emergenza e, così, da subordinare l’effettivo impiego di casse di lamiera ribassate solo all’adozione di specifica ordinanza sindacale ex Art. 86 comma 1 D.P.R. n.285/1990. Infine si condivide l’opportunità di acquisire, prima dell’approvazione delle norme formali di diritto positivo (ordinanza o regolamento), il relativo parere igienico-sanitario della competente ASL, soprattutto oggi, quando, per effetto di Leggi, o provvedimenti regionali, viene omessa l’obbligatorietà di presenza del personale sanitario durante le operazioni cimiteriali.

  3. Scade il termine per l’estumulazione di mio nonno, sepolto 50 anni fa in un colombario; però nel 2013 vi è stata inserita la cassetta con le ossa di mio padre, deceduto nel 1992 e sepolto in terra, per vari motivi. Venne allora concordato con l’allora responsabile comunale che l’apertura della lapide col solo inserimento dell’ossario di mio padre non comportava esumazione della bara del nonno e pagammo quanto richiestoci. Oggi è cambiato responsabile (comune in provincia di un’importante città toscana) e ci dice che quell’atto fu illegittimo e dunque dobbiamo togliere entrambi, ovviamente a nostre spese, perché a loro interessa rimuovere tutta la fila di sepolture. Oggia siamo andati a controllare e, in una ampia terrazza, stanno rimuovendo solo quella fila lì! Possono farlo?

    1. X Stefano,

      rispondo, schematicamente, per singoli punti tematici:

      è illegittimo (e, quindi, tecnicamente ab-usivo, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso e di ripetizione forzosa del relativo canone) l’uso di un sepolcro privato a sistema di tumulazione quando non sussista quel regolare atto concessorio di cui all’art. 98 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ossia quando il rapporto concessorio tra Comune e concessionario o non sia stato proprio posto in essere o si sia, nel frattempo estinto per causa naturale o patologica.
      Ai sensi del paragrafo 31 punto 2 sub) 1 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 (se non ostano particolari disposizioni più restrittive nel regolamento municipale di polizia mortuaria) è consentito tumulare nello stesso loculo uno ed un solo feretro, ma anche, eventualmente assieme a questo più cassette ossario o urne cinerarie, per tutta la durata residua della concessione, sino alla saturazione del vano sepolcrale, oltre, infatti, la massima capacità di accoglimento per contenitori mortuari il diritto di sepolcro non è più esercitabile, e spira ex se. Detta soluzione è particolarmente opportuna ed intelligente perchè permette di massimizzare lo spazio sepolcrale, il quale, com’è noto non è dilatabile all’infinito.
      EX art. 102 D.P.R. n. 285/1990, ogni tumulazione deve esser autorizzata sulla base del titolo di sepoltura (= legittimazione attiva o passiva a fruire di quella sistemazione sepolcrale) ragion per cui per le ossa di Suo padre, prima dell’immissione nel loculo deve esser stato rilasciato apposito titolo autorizzativo, una volta ponderato, dopo breve istruttoria, nemmeno a dire il vero tanto strutturata, lo jus sepulchri.
      Le estumulazione ai sensi dell’art. 86 comma 1 D.P.R. citato si eseguono ordinariamente allo scadere della concessione, sono disciplinate con ordinanza sindacale per gli aspetti di dettaglio e calendarizzate di concerto con il gestore dell’impianto cimiteriale che materialmente le eseguirà.
      A mio modesto avviso tutto il Suo spinoso problema ruota attorno a questa domanda di fondo:

      a) La concessione è ancora in essere o ha esaurito i suoi effetti, per naturale scadenza?
      b) quando fu inserita la cassetta ossario si ebbe, per caso, una sorta di prolungamento nel rapporto concessorio (sempre più ammesso da molti regolamenti comunali)

      MI sappia rispondere, così sarò più preciso per ulteriori chiarimenti e delucidazioni sul caso da scrutinare attentamente, prima di adire il Giudice amministrativo territoriale (T.A.R.) per una possibile impugnativa del relativo provvedimento di estumulazione.

      1. Intanto La ringrazio molto, ma Le assicuro che si tratta solo di una questione di principio, poiché mia mamma si è convinta che la cremazione delle ossa del babbo e successiva sistemazione in un cinerario, da utilizzare in seguito anche da lei stessa, è la soluzione più consona. Di quella sistemazione noi in mano non abbiamo niente, però in questi anni il concessionario del cimitero è cambiato e, da pochi mesi, anche il responsabile comunale che si occupava di tutti i cimiteri del nostro comune (sono diversi e molti abbandonati: ex manicomio, frazioni lontane ecc.). Noi pensavamo che il prolungamento del rapporto concessorio si fosse prolungato, o almeno questo ci era stato assicurato a voce. Comunque riporterò questi suoi dubbi anche all’agenzia delle pompe funebri, che mi pare abbia un conflitto di interessi, in quanto anche a loro fa comodo che una serie di colombari della terrazza siano liberati. Grazie ancora, La terrò informata! Certo è che un ex assessore, di famiglia polacca, mi ha detto ieri che da loro esistono anche tombe antichissime e nessuno si sogna di demolire quelle lapidi, spesso poetiche e testimonianza di un’epoca che fu, infatti secondo lui, il nostro diritto cemeteriale è lo specchio di una cultura napoleonico-massonica barbara in disprezzo dei cittadini comuni. Perdoni lo sfogo.

  4. Buongiorno mi chiamo Francesco,vorrei sottoporre un quesito, i miei genitori hanno avuto donato una cappella funeraria da una zia,deceduta da circa 15 anni, ottenendo peraltro voktura e concessione cimiteriale,nella stessa sono sepolti lo zio deceduto da oltre 30 anni e i genitori dello zio deceduti da oltre 50, premesso che la cappella funeraria ha una sua ossaia,è stato chiesto al comune estumulazione dei deceduti da oltre i 50 anni per poter fare la riduzione in cassetta e porli in ossaia presente nella cappella funeraria, fatta la richiesta al comune,si scopre che vi é opposizione da parte di parenti di parte dello zio deceduto, peraltro nel regolamento cimiteriale non vi é nessuna casistica, essendo i miei genitori per il rispetto dei deceduti, nella quale per ragioni di famiglia liberare i loculi predisponendo uso dell’ossaia.
    Il comune ha chiesto assenso firmato,non si riesce ad ottenere assenso dei parenti dello zio, per cui chiedevo è possibile in termini di legge provvedere a estumulazione.
    Grazie buona giornata

    1. X Francesco,

      si rileva, di primo acchito, un forte elemento di primaria illegittimità sostaziale: dal 10 febbraio 1976, infatti, sono proibiti sul sepolcri privati (edicole, cripte, tombe di famiglia o semplici loculi monoposto…) tutti gli atti di disposizione per acta inter vivos, previsti, invece dalla precedente normativa speciale di settore (art. 71 commi 2 e segg. R.D. n. 1880/1942) ormai abrogata.

      Tra l’altro i sepolcri privati nei cimiteri sono attratti nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune (art. 824 comma 2 Cod. Civile) e sono, quindi soggetti al regime dell’art. 823 Cod. Civile, come tutti i restanti beni demaniali contemplati nella normativa civilistica.

      Dunque un’eventuale donazione avrebbe quale oggetto non il diritto d’uso sullo spazio sepolcrale, bensì solo le obbligazioni manutentive, cioè gli oneri derivanti dalla nuda proprietà sul mero manufatto sepolcrale. (diritto sul sepolcro in sè).

      La voltura della concessione ha, così, valore solo nominale ed è funzionale all’imputazione di eventuali spese gestionali sull’edificio funerario.

      I diritti di sepolcro pleno jure, possono, in tal modo e per una stranissima e paradossale eterogenesi dei fini divergere anche pesantemente sullo jus sepulchi primario consistente nella facoltà di dare o ricever sepoltura in quel determinato sacello gentilizio.

      La legittimazione a disporre del cadavere o delle sue trasformazionii di stato, intermedie o definitive ossia del Resto Mortale o dei Resti Ossei od anche delle Ceneri comporta una graduazione, una scala gerarchica definita in gergo “necroforese” principio di poziorità, laddove si coniugano potere di scelta e preminenza nella decisione.

      IN questa tassonomia sono compresi nell’ordine:

      a) il defunto (o defunti) stesso (o stessi), nell’ipotesi in cui abbia (abbiano) provveduto in via testamentaria alla cosiddetta electio sepulchri (esempio: il de cuius, fondatore del sepolcro privato nell’atto di concessione inserisce la clausola della “tomba chiusa” istituto che poi si traduce nel divieto di estumulazione)

      b) il coniuge o convivente more uxorio alla data di morte;
      c) in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, tutti costoro all’unanimità.
      Rispetto ai parenti (gli affini, di cui l’art. art. 78 del C.C. non hanno alcuna legittimazione) non ha interesse se il rapporto di parentela sussista per linea diretta o collaterale, ne’ se si tratti di parentela ascendente o discendente:in altre parole, va considerato solo il grado di parentela.

      L’individuazione del diritto a disporre della salma, (ovvero del Cadavere o dei Resti Mortali o dei Resti Ossei o delle Ceneri come anzi già detto) non ha, da subito, una definizione “in norma positiva”, discende invece da un’elaborazione giurisprudenziale che in gran parte deriva proprio da conflitti endo-familiari sul potere di disposizione delle spoglie mortali del defunto; giurisprudenza oggi considerata non solo costante ma consolidata, al punto che il legislatore, nel 1990, l’ha introdotta nello jus positum, ovvero nell’art. 79, comma 1 II perido del D.P.R. n. 285/1990 (cioè il vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria).
      L’articolo citato si riferisce alle disposizioni in merito alla cremazione ma esprime un indirizzo univoco da applicarsi a fortiori a tutti i casi simili, quando cioè per deliberare un’operazione di polizia mortuaria debba formarsi la relativa volontà degli aventi titolo.

      Per questi motivi, sopra esposti, il Suo Comune ha perfettamente agito secondo la Legge, altrimenti si configurerebbe il reato di violazione di sepolcro.

  5. Buongiorno,il mio problema è questo: il Comune vuole esumare la salma di mio zio, morto nel 1965, e deposto in zona libera,semplicemente “nella nuda terra” come voleva lui.Mio zio teneva molto alla sua tomba, volle una lapide con una scritta particolare, che ricordava il suo passato da emigrante che alla fine tornava a casa per ” amore della famiglia”. Io vorrei oppormi all’esumazione perchè mio zio è stato molto importante per la nostra famiglia e non trovare più un posto dove portare fiori e ricordarlo secondo me è una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Posso oppormi alla sua esumazione? Grazie e cordiali saluti.

    1. X Antonella,

      argomento delicatissimo, perché tocca affetti e memorie struggenti.

      Se Suo zio è stato inumato nella nuda terra, in campo comune, l’amministrazione, chiuso il turno di rotazione ordinaria (= periodo legale di sepoltura) procede d’ufficio all’esumazione delle spoglie mortali, per il principio di rotazione delle sepolture e degli spazi disponibili (…altrimenti i nostri già congestionati cimiteri esploderebbero per raggiunta saturazione!), ed a nulla varrebbe la sua, pur comprensibile opposizione, in quaanto vi è una norma inderogabile a tal proposito. Piuttosto se all’atto dell’apertura della fossa dovessero rinvenirsi sole ossa sarà possibile richiedere ed ottenere la loro raccolta in cassetta ossario per una nuova sepoltura (questa volta unicamente a sistema di tumulazione) della stessa in apposita celletta ossario data in concessione, con tempi anche molto variabili e piuttosto lunghi, molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaaria.

      1. La ringrazio per la solerte e utile risposta.Vedremo, allora, di conservare almeno le ossa e tumularle in uno di quei piccoli loculi che sono sempre all’ultimo piano degli edifici cimiteriali, ai quali è scomodissimo accedervi e dedicare loro il ricordo che meritano.Mi viene da pensare che viviamo in un mondo cinico dove si vuole cancellare anche la memoria dei propri cari e dove non c’è rispetto nemmeno per la morte. Grazie e complimenti per l’utile e competente rubrica.
        P.S.-Alle persone famose vengono eretti sepolcri e monumenti..che restano per secoli e millenni, invece per la gente comune che comunque manda avanti il mondo,non rimane più niente,solo un sacchettino di ossa buttato in un ossario comune.

    1. X Walter,
      dipende tutto dalla data di scadenza della concessione stabilità alla stipula del regolare atto concessorio di cui Lei o i suoi più stetti famigliari dovreste gelosamente custodire una copia.
      L’estumulazione ordinaria, infatti, in linea di massima si esegue al naturale estinguersi del rapporto concessorio a tempo RIGOROSAMENTE determinato, almeno dopo il 10 febbraio 1976.
      Un buon servizio di polizia mortuaria comunale (ma non è elemento di diritto, quanto di mera cortesia istituzionale) all’approssimarsi della scadenza della concessione (tramite ricerca anagrafica e di archivio) tenta di contattare nelle opportune forme il concessionario o i suoi aventi causa.

  6. Buongiorno,in proseguo alla sua risposta data a Francesco il 02/02/2019 alle 12:45,LE CHIEDO:
    a)il trasferimento dalla tumulazione alla inumazione a quel punto può essere fatto anche in una tomba a terra in un Cimitero diverso?
    c)in questo caso come dovrà avvenire il trasporto?
    d)conferma o no che potrebbe essere inumata la stessa cassa originariamente tumulata nonostante fosse zincata ?Ipotesi che ho trovato fattibile alla voce “tipologie” della pagina web: https://it.wikipedia.org/wiki/Bara#cite_note-6
    Grazie

    1. X Andrea,

      Attenzione wikipedia è una fonte d’informazione sì importante e spesso attendibile, ma non sempre completa.

      la traslazione da un cimitero ad un altro è normata dall’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: il feretro deve esser integro e non presentare o accusare lesioni di sorta, altrimenti altissimo sarebbe il rischio di ammorbanti percolazioni cadaveriche durante il trasporto. Occorre, pertanto una certificazione di garanzia sulla reale tenuta della bara, almeno durante il suo spostamento, in caso contrario si provvede al c.d. rifascio o avvolgimento consistente nel deporre il feretro in un cassone esterno opportunamente chiuso e saldato.

      IL trasferimento da sepoltura a sistema di tumulazione stagna (dove è previsto il duplice feretro di legno e zinco sigillato ermeticamente) al campo comune di terra dove al contrario la Legge (art. 75 comma 1 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) vieta l’impiego di casse metalliche è disciplinata dal combinato disposto tra gli artt. 86 comma 2 e 75 comma 2 D.P.R. n. 285/1990. Si tratta di rimuovere se necessario il coperchio di legno ed aprire squarci e tagli sulla cassa di zinco, in modo da neutralizzarne l’azione, affinchè le acque meteoriche possano penetrare nel feretro e consentire la normale lisciviazione cadaverica, quasi sempre inibita dall’ambiente impermeabile dove il defunto è racchiuso all’atto della tumulazione.
      Per completare l’opera alcuni regolamenti comunali prescrivono che si buchi pure il fondo della cassa, (ma la norma è di dubbia legittimità relativamente alla sicurezza ed agli eventuali inconvenienti di natura igienico-sanitaria) così da permettere il “trafilaggio” del liquidi post-mortali, liberi finalmente di spargersi nel terreno senza più il problema del ristagno attorno al cadavere dentro la vasca di zinco, da quale originerebbe il fenomeno medico-legale della saponificazione cadaverica.

  7. Buongiorno, quest’anno mia mammma sarà esumata dopo 21 che è deceduta. Mia cognata è stata avvisata che a breve il comune (in provincia di Forlì), comunicherà il periodo/data dell’esumazione a me e a mio fratello. Alla richiesta di mia cognata sulla possibilità che io, la figlia della defunta, possa essere presente all’atto, le è stato risposto che posso stare al cimitero ma fuori dal cancello principale e che per essere presente sul posto, al momento dell’esumazione, ho bisogno di una speciale autorizzazione. E’ vero questo? Questa era l’ultima volontà di mia mamma e non capisco perchè non posso esserle accanto in questo suo ultimo passaggio.
    Aspetto una sua risposta e la ringrazio anticipatamente.

    1. X Laura,

      in questo campo ogni Comune si regola con una certa autonomia e libertà di organizzazione. Non c’è un schema rigido ed univoco cui appellarsi.
      Le operazioni cimiteriali sono disciplinate nel dettaglio da apposita ordinanza sindacale, con questo strumento l’Autorità Comunale definisce alcuni particolari del tipo: “Chi può esser presente all’atto dell’esumazione/estumulazione?” Questo anche per ovvie ragioni di sicurezza degli astanti e degli stessi operatori necrofori impegnati in un difficile compito: e se qualcuno alla vista di un cadavere dissepolto o in avanzato stato di decomposizione dovesse accusare un malore e svenire, magari a bordo fossa?
      La ratio di questa limitazione così severa è pure da ricercarsi nell’evitare l’assembramento di estranei e morbosi curiosi, sempre in agguato anche tra gli abituali visitatori del camposanto.
      Insomma non siamo al cinema e lo “Spettacolo” è per stomaci forti, le persone particolarmente sensibili possono proficuamente astenersi da tale visione macabra.
      L’esumazione/estumulazione è un momento doloroso ed in qualche misura personalissimo ecco la ragione di un’autorizzazione ad hoc con cui si permetta la diretta presenza dei parenti.
      Sono, comunque, previste procedure di garanzia come la verbalizzazione sullo stato di scheletrizzazione del defunto (sono rinvenute semplici ossa, il corpo si presenta ancora o parzialmente indecomposto?) ed il ritrovamento di eventuali oggetti preziosi da consegnarsi, poi, ai congiunti del de cuius.
      La mansione di relazionarsi con l’utenza del servizio cimiteriale di esumazione/estumulazione, per eventuali informazioni all’atto dell’operazione di disseppelimento di solito è affidata al caposquadra necroforo, almeno nelle strutture gestionali più complesse ed articolate.

  8. Buongiorno. Volevo porre la mia domanda. La famiglia di mio padre è concessionario di un loculo per contenere le cassettine dei resti mortali successive all’esumazione. Al momento nel loculo (che ha capienza massima di 8 posti) sono contenuti i resti di mio nonno (intestatario del loculo) e sua moglie (genitori di mio padre), del fratello di mio padre con la moglie, e quelli di mio padre. Tra breve scade il periodo di inumazione per mia madre e quindi noi figli volevamo porre la cassettina con i suo resti mortali nel loculo di cui sopra. Ma mia zia (sorella di mio padre) ci nega questa possibilità poiché tempo addietro ci sono stati dei dissidi tra lei e mia madre quando era in vita, adducendo questioni di “cognome”. E’ nelle sue possibilità farlo? Noi figli non abbiamo alcun diritto? Aggiungo che mia zia poi vorrebbe mettere anche il marito nel loculo e comunque con lei non si supererebbe la capienza massima.

    1. X Salvatore,

      sul cosiddetto jus nomini sepulchri (= diritto all’intestazione del sepolcro) si potrebbe molto disquisire. Da quando è entrato in vigore il centralissimo art. 3 Cost. nel nostro sistema giuridico sono vietate le discriminazioni di genere, per cui anche un eventuale clausola concessoria che inibisse alle mogli degli aventi diritto (in quanto discendenti diretti del fondatore del sepolcro) l’accesso alla tomba in proiezione del loro post mortem sarebbe nulla di diritto.
      Lo jus sepulchri, nel suo momento genetico, si acquisisce jure sanguinis cioè per rapporto di parentela o jure coniugii, ossia per vincolo coniugale, e si tratta di situazioni di fatto non disponibili jure privatorum né prescrittibili.
      I rapporti poco idilliaci, con tanto di dispetti e ripicche mortuarie non rilevano, le spoglie mortali di sua madre hanno titolo di accoglimento nei limiti della capacità fisica e recettiva del sepolcro ex art. 93 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria, osssia sino alla saturazione dello spazio sepolcrale oltre la quale lo stesso jus sepulchri spira ex se divenendo così non più esercitabile. Vige poi la regola non scritta, ma sempre valida della premorienza, essendo tutte le persone portatrici in vita dello jus sepulchri poste su un piano giuridico di pari ordinazione: insomma….si tumula sin quando vi sia materialmente posto e chi prima muore meglio alloggia estromettendo altri potenziali aventi diritto.
      E’pertanto – al di là delle scontate minacce – che Sua zia ricorra ad azioni civilistiche di negazione o manutenzione contro un’improbabile turbativa di sepolcro la quale, nel caso in esame, per i motivi di cui sopra, pare proprio non esservi né configurarsi nei suoi elementi minimi, non sussiste il fumus boni juris per tentare un giudizio avanti il Tribunale in sede civile.

  9. Buonasera, io vorrei fare spazio in un loculo dove ci sono i miei nonni (da 30 e 35 anni).
    Chiedendo al personale addetto al cimitero, mi è stato subito detto che devo mettere in conto i probabilissimi costi di cremazione (a detta sua, oltre 1000€), da concordare con le mie pompe funebri.
    Altrimenti si ritumulano i miei nonni se non ancora mineralizzati e i circa 600€ di diritti comunali che pago li perdo.
    Praticamente, secondo loro, senza far passare 40/50 anni al 70% non si puo procedere con i resti in cassetta. Questa cosa ha un riscontro veritiero pratico?

    1. X Francesco,

      il personale del cimitero ha detto una sacrosanta verità, dopo SOLI 30 o 35 anni dalla tumulazione in loculo stagno è altissima (o pressoché assoluta!) la possibilità di rinvenire salme non scheletrizzate per effetto di fenomeni cadaverici di tipo trasformativo conservativo come – principalmente – corificazione o saponificazione.
      I trattamenti consentiti all’atto dell’estumulazione se i corpi non sono decomposti sono alternativamente:

      1) ri-tumulazione
      2) inumazione in campo di terra per inconsunti
      3) diretta cremazione, con procedura semplificata

      La legge (art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) vieta tassativamente operazioni cruente o violente volte a ridurre i resti mortali non mineralizzati in cassetta ossario.

  10. Salve,
    Mio zio anziano vuole a tutti costi un estumulazione delle spoglie di mia nonna per poter avere il “posto libero” per se. Mia madre – come unica erede insieme a mio zio – per se non ha nulla in contrario, ma non vorrebbe ne avere responsabiltà per l´estumulazione ne avere costi in carico. C´é la possibilità di dare il consenso a mio zio senza dovere “pagare” l´estumulazione? Grazie

    1. X Giuseppe,

      I servizi cimiteriali tutti sono ordinariamente a titolo oneroso, specie quelli (come l’estumulazione) in sepolcro privato. Gli aventi diritto sono obbligati in solido quando è l’Amministrazione cittadina o il gestore del cimitero ad agire d’ufficio…ad esempio allo scadere della concessione.
      Per il resto le operazioni cimiteriali sono a carico di chi le richiede, se Suo zio vuole spontaneamente accollarsi i relativi oneri nulla osta e si proceda pure così, il Comune resta, in ogni caso, estraneo ad eventuali controversie. E’comunque necessario anche il consenso di Sua madre da formalizzare all’ufficio di polizia mortuaria affinché l’estumulazione abbia luogo

  11. Buongiorno,avrei un quesito da sottoporle. Il concessionario di una tomba con un accordo verbale tra fratelli, consente l’ingresso nella sua sepoltura della di lui cognata. Il fratello del concessionario convola in seconde nozze ed ha dei figli ( con la prima moglie non ne aveva). Passati più di 30 anni dalla morte della prima moglie ed essendo venuti a mancare concessionario e fratello ( che non vanta alcun diritto sulla tomba gentilizia ) i nipoti, chiedono agli eredi dello zio, di partecipare alle operazioni di “spurgo “riguardante il loculo dove era stata tumulata la prima moglie del padre ( con la signora non sono legati da alcun rapporto parentelare). Questi, possono opporsi alla contribuzione, dato che non vantano diritti sulla tomba e non vantano alcun rapporto parentelare con la de cuius?

    1. X Lucia,

      le operazioni cimiteriali di “spurgo” (= estumulazione volta a liberare posti feretro tramite la riduzione – se e quando possibile – dei defunti già lì sepolti in cassetta ossario o urna cineraria quando si decida di procedere alla cremazione dei resti mortali, ossia dei cadaveri ancora integralmente o parzialmente indecomposti) sono richieste e pagate da chi abbia legittimazione per domandarle e, quindi, ottenerle. Il titolo per l’esercizio di tale diritto di disposizione sorge unicamente per vincolo coniugale o rapporto di consanguineità/parentela, con una graduazione per altro molto rigida: prevale sempre il coniuge superstite, poi, a scalare ascendenti e discendenti di pari livello, così come individuati dagli artt. 74 e segg. Cod. Civile. In caso di loro pluralità il consenso deve essere unanime. E’escluso, pertanto, che soggetti terzi o estranei a queste due relazioni giuridiche possano disporre alcunché sui feretri già tumulati in quel dato sacello gentilizio. A volte i diritti personalissimi o, comunque, di natura non patrimoniale sulle spoglie mortali divergono anche pesantemente dai meri e semplici diritti di gestione sulla tomba di cui all’oggetto.

      1. salve avrei un quesito da porgerLe.

        qualche giorno fa è venuta a mancare la nonna, concessionaria della tomba, la figlia vorrebbe fare richiesta per l’estumulazione della salma dei nonni (nonchè genitori della nonna), morti da oltre 40 anni. Uno dei fratelli della nonna si oppone senza una ragionevole motivazione. adesso mia zia sta facendo la voltura della concessione a se stessa. Cosa fare se lo zio non dovesse dare il suo consenso per l’estumulazione? Occorre agire per vie legali? Basterebbe una notifica del consenso allo zio ed eventualmente il suo tacito assenso si trasformerebbe in consenso? Le sarei grata se potesse dirmi come poter muoverci. Grazie

        1. X Simona,

          gli atti di disposizione sulle spoglie mortali si configurano quali diritti della personalità e, pertanto, richiedono un a manifestazione di volontà piuttosto rigida e strutturata.
          Il Consenso (e non un semplice atto volitivo informale) deve formarsi attorno all’istanza di estumulazione ed in caso di più aventi titolo ad esprimersi è richiesta l’unanimità.

          Adire il Giudice (con tutta l’alea che instaurare un giudizio in sede civile pur sempre comporta) è senz’altro l’extrema ratio, ma la volontà di Suo zio non è più di tanto coercibile.

          Diverso sarebbe se Suo zio mostrasse disinteresse (cioè l’animus di “fregarsene bellamente” verso l’operazione cimiteriale richiesta, in questo frangente il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe proficuamente individuare un tempo certo in cui rendere la propria volontà contraria, oltre il quale si procederebbe d’ufficio.

          Seconda opzione: spesso molti regolamenti municipali, per snellire il timing delle procedure prevedono che chi richieda un intervento su una tomba, ovviamente avendone titolo, agisca in nome e per conto di tutti gli altri soggetti parimenti legittimati, attenzione, però, la Legge (art. 76 D.P.R. 445/2000) punisce severamente le dichiarazioni forzate o mendaci.

          Dati i rapporti poco idilliaci che immagino intercorrano tra Lei e Suo zio, in merito a quest’estumulazione, sarà d’uopo renderlo edotto ex art. 7 e 8 Legge n. 241/1990 sull’avvio del procedimento (giusto per evitare future denunce di turbativa di sepolcro) affinché egli possa motivare la propria contrarietà, con argomentazioni e contro-deduzioni.

          Certo, l’ufficio locale della polizia mortuaria, se manca l’elemento fondamentale per istruire la pratica potrebbe anche decidere per l’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza volta ad ottenere l’estumulazione, abortendo ab-origine tutto il procedimento autorizzzativo.

          1. Grazie gentilissimo.
            Concludendo potrebbe scrivere l’istanza di inizio estumulazione direttamente l’ufficio del cimitero e in caso di silenzio da parte dello zio, dopo 30 giorni, avremmo l’assenso, giusto?

            1. X Simona,

              ….allora, purtroppo, non ci siamo proprio capiti: la regola del silenzio-assenso vale solo nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Ora qui paradossalmente saremmo dinanzi ad un’inversione dell’onere della prova, cioè il silenzio dello zio (se non sfocia nel manifesto disinteresse, ma anche questo da dimostrarsi attentamente attraverso i mezzi di prova dettati dal regolamento municipale) vale come rifiuto del consenso all’estumulazione.
              LO zio in questione, quale soggetto legittimato jure sanguinis, deve esprimersi, auspicabilmente in modo positivo, firmando la relativa istanza, cui seguirà, di conseguenza, il rilascio dell’ autorizzazione amministrativa all’operazione cimiteriale.

              Ipotizzo almeno due soluzioni:

              1) Lei, assumendosi tutti i rischi del caso (violazione di sepolcro) chiede ed ottiene, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli altri aventi diritto, ovviamente su Sua responsabilità anche penale, il provvedimento di autorizzazione se lo zio La scopre scatterà inevitabilmente la denuncia per dichiarazione forzata o mendace resa ad una pubblica amministrazione (personalmente starei alla larga dalle grinfie della giustizia penale, che non è per nulla simpatica).

              2) si rappresenta all’ufficio deputato ad accogliere la domanda, questa situazione di possibile conflitto con lo zio (mentire non serve a nulla, anzi è controproducente e foriero di possibili guai giudiziari), il Comune allora in subordine può: a) avvisare lo zio sull’avvio del procedimento affinché egli possa parteciparvi, magari dichiarando pure la sua contrarietà all’estumulazione dei defunti. b) limitarsi a garantire il mantenimento dello status quo, restando, comunque, estraneo alla controversia (da risolversi o in via bonaria con accordo tra le parti contendenti o avanti il giudice) rilevando semplicemente l’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza per la mancanza/difetto di volontà di uno tra i soggetti tenuti a pronunciarsi.

  12. salve sono il responsabile del cimitero comunale, circa trenta anni fa si sono costruiti dei loculi cimiteriali i quali sono stati occupati da persone defunte che dietro il pagamento del canone trentennale hanno occupato il loculo, siamo alla scadenza trentennale mandiamo agli eredi se vogliono rinnovare o meno il loculo, alcuni scrivono che non sono interessati al rinnovo, in qualità di Ente locale nei confronti di tale incombenza come si ci comporta se per legge non possiamo mettere la salma nell’ossario

    1. X James,

      il rinnovo è una facoltà dell’Amministrazione, cui i concessionari in scadenza possono o meno aderire, anche in caso di manifesto disinteresse al rinnovo, tutti gli oneri dell’estumulazione (rimozione dei feretri, apertura degli stessi, sanificazione dei loculi, comprese le spese per la nuova destinazione del resti mortali o delle semplici ossa rinvenute) vanno posti sempre a carico dei concessionari o dei loro aventi causa o su di cui vanti, anche residualmente, qualche potere di disposizione sugli estumulandi defunti.
      IL Comune non può accollarsi spese che non gli competono, stiamo, infatti, pur sempre ragionando di sepolcri PRIVATI, salvo non incorrere nella responsabilità patrimoniale per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

      All’atto dell’estumulazione se si rileva la presenza di resti mortali (cadaveri non scheletrizzati) gli unici trattamenti consentiti dalla circ. min. n. 10/1998 e sotto il profilo autorizzativo dall’art. 3 D.P.R. n. 254/2003 sono:

      la ri-tumulazione (nello stesso o in altro sepolcro, ma ciò presupporrebbe pur sempre l’instaurarsi di un rapporto concessorio)
      l’inumazione in campo indecomposti di cui all’art. 58 comma 2 D.P.R. n. 285/1990.
      La diretta cremazione, con procedura semplificata (basta un semplice assenso degli aventi diritto a pronunciarsi)

      La situazione di “disinteresse”, però, non trova, invece, un riferimento normativo nello jus positum e viene qualificata come il comportamento di indifferenza e/o noncuranza tenuto dai familiari in ordine nuova sistemazione delle spoglie mortali.

      Generalmente, nella nozione di “familiari” rientrano il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e ss. del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, con obbligazione che sorge in solido.

      Il disinteresse dei parenti, espresso o non espresso (nel regolamento di polizia mortuaria molti Comuni stabiliscono un termine, decorrente dalla notifica dell’estumulazione, oltre il quale tale disinteresse deve intendersi sussistente), deve essere univoco e non contraddetto, nonché continuo nel tempo.

      Eventuali atti di disposizione successivi comportano il mutamento della situazione che ha indotto il Comune ad intervenire, tanto da far rientrare l’attività svolta nell’ambito dell’istituto della
      “gestione di affari altrui” disciplinato dal codice civile (artt. 2028 – 2032) e qualificare le spese
      sostenute per l’organizzazione della nuova sepoltura come anticipazioni effettuate in conto terzi, con conseguente diritto al rimborso nei confronti del familiare “attivo”, pure ricorrendo, se necessario all’iscrizione a ruolo.

      Si rammenta, infine, come lo sversamento delle ossa in ossario comune resti l’unica forma gratuita, sino ad ora, di avvio dell’ossame ad una modalità di conservazzione anonima, massiva, promiscua ed indistinta: quindi: IRREVERSIBILE!

      Si conssiglia di normare tutta questa complessa materia, anche tariffaria, nell’ordinanza sindacale con cui ssi regolamentano nel dettaglio le operazioni cimiteriali ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

  13. Buona serata, ho una questione importante da risolvere mio padre morto ad ottobre del 2016 è stato tumulato nella tomba di famiglia di mia madre erede con altri cugini, per uno sbaglio degli impiegati comunali che ci hanno detto che non c era bisogno di chiedere il permesso agli altri aventi diritto poiché mio padre essendo marito di uno degli eredi non c era bisogno, invece alcuni eredi adesso chiedono di estumulare la salma perché dovevamo chiedere il permesso a loro, premetto che una delibera comunale lo prevede che questi parenti chiedano l estumulazione ma mio padre è morto da nemmeno due anni come dobbiamo comportarci

    1. X Arrabbiata,

      Premetto che si solito il coniuge premorto dovrebbe aver diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui il coniuge superstite sia (co)-titolare, a tal proposito vi è una casistica disparata.

      se in origine il sepolcro sorge come famigliare (per il concessionario/fondatore e la di lui famiglia) laddove il nucleo famigliare (la cosiddetta lex sepulchri) è definito e scolpito dell’atto di concessione da leggersi a rime parallele con il regolamento municipale di polizia mortuaria (sono, infatti, le due fonti cui attingere) per stabilire la “riserva” ossia la rosa delle persone titolari, quando ancora in vita dello jus sepulchri, è inibita ope legis (in quanto sarebbe una turbativa nel possesso del sepolcro privato e gentilizio) la tumulazione di soggetti estranei a questa cerchia per relazioni di coniugio o parentela, salvo non ricorrere all’istituto delle benemerenze, di cui all’art. 93 comma 2 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285,(da svilupparsi e distendersi, comunque in modo selettivo e puntuale, per evitare possibili abusi, con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del divieto che vi sia il fine di lucro e speculazione di cui all’art. 92 comma 4 D.P.R. 285/90, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.P.R. citato). In tale occasione v’è proprio riserva di regolamento comunale, ed è una delle rarefatte situazioni in cui il D.P.R. 285/90 rinvia, apertis verbis, alla potestà normativa municipale in tema di polizia mortuaria (Artt. 344 e 345 T.U.LL.SS), in difetto della quale l’istituto delle benemerenze non sarebbe minimamente attuabile, se non come enunciazione assiomatica, poi da declinare fattivamente nel locale regolamento dei servizi funerari. Il Comune, quindi, può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze. Parte della dottrina è di questa idea: solo il concessionario primo, cioè il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per sé e per la propria famiglia) potrebbe “derogare” alla familiarità dello stesso, permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti esterni rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare l’intransigenza della norma; tuttavia, siccome il diritto di sepolcro s’atteggia come mera aspettativa, per cui l’ordine di sepoltura, nelle nicchie di una tomba di cui si è contitolari, è scandito (salvo patti contrari di cui rendere edotta l’Amministrazione comunale), in relazione all’ordine temporale di morte, servirebbe, comunque, il consenso unanime di tutti i titolari di quote della sepoltura stessa affinché si addivenisse – legalmente – ad una compressione del loro jus sepulchri già maturato. Se ottemperiamo a questo schema, la benemerenza, quindi, presupporrebbe una tripla autorizzazione, rendendo molto difficile l’effettivo esercizio di questa facoltà, diverrebbero, infatti indispensabili questi preliminari documenti:
      1) L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. n.285/1990), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro, anche attraverso ricerche anagrafiche).

      2) L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità).

      3) L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/90, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.

      Atteso che l’estumulazione ex art. 88 D.P.R. n. 285/1990 possa avvenire in qualunque momento (anche solo dopo due anni dalla sepoltura) il Comune con atto di riesame (vista l’opposizione motivata del concessionari) potrebbe annullare o revocare l’autorizzazione alla tumulazione concessa per il funerale, disponendo, con oneri a carico dei parenti del defunto “abusivo” ‘d’ufficio l’estumulazione altrimenti i concessionari e tutti gli interessati (cioè tutto coloro che vedono leso o compresso il loro legittimo jus sepulchri) potranno agire in giudizio esperendo l’azione di manutenzione ai sensi dell’art. 1170 Cod. Civile o quella negatoria ai termini dell’art. 949 Cod. Civile.

  14. Vorrei sapere se serve il consenso da parte del coniuge vivente per disotterrare il coniuge morto. Mi spiego, mio fratello vuole disotterrare mia madre e trasferirla in un’altro cimitero ma mio padre non vuole. Mio fratello può farlo?

    1. X Francesco,

      negli atti di disposizione per il post mortem, la Legge (per una volta almeno è chiara, tagliente, tassativa e categorica).

      Nel silenzio del de cuius il titolo privilegiato a decidere per la movimentazione (= disseppellimento) della sua spoglia mortale spetta al coniuge superstite, e solo in subordine ai figli o agli altri parenti.

      Pertanto lo jus coniugii (= vincolo coniugale) prevale sullo jus sangiunis (rapporto di consanguineità).

      In tema vi è giurisprudenza costante ed omogenea, sia di merito sia di legittimità.

      Questo principio prima pretorio di cosiddetta “POZIORITA'” (laddove concorrono potere di scelta e preminenza nell’attuazione stessa) è stato finalmente cristallizzato in norma positiva con l’art. 79 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Si tratta di diritti della personalità soggetti alla sola legge statale.

      Pertanto Suo fratello senza il consenso di Suo padre deve desistere da tale proposito.

      In materia

  15. Gentile Signor Carlo,
    Lo scorso anno ho perso mio marito. Per una questione che al momento sembrava la più logica, ho acconsentito a far tumulare le sue ceneri non nel cimitero della città di residenza – Codogno, provincia di Lodi – ma nel cimitero di Bruzzano, a Milano, nel loculo già occupato dal padre del defunto e del quale mia suocera è la concessionaria.

    I 170 km tra andata e ritorno che percorro in auto quasi tutte le settimane per far visita a mio marito, mi hanno fatto comprendere che tale decisione era stata presa in un momento di temporanea mancanza di lucidità dovuta al dolore.
    Per questi motivi, sono andata al Comune di Milano per chiedere l’autorizzazione a portare le ceneri di mio marito nel nostro comune di residenza. Mi è stato risposto che la cosa era possibile, purché mia suocera desse il suo accordo all’estumulazione.

    I rapporti con la famiglia di mio marito si sono nel frattempo inaspriti – inutile dirlo, per motivi ereditari – di conseguenza non avrò mai la loro autorizzazione all’estumulazione.
    Le posso assicurare che l’intenzione di trasferire i resti non è dettata dal rancore ma dal desiderio di poteri recarmi al cimitero più spesso. Non sono più giovanissima, e non so per quanto tempo potrò ancora arrischiarmi a percorrere 170 km in autostrada e tangenziali.
    Inoltre, quando giungerà anche per me il momento, vorrei essere seppellita accanto a mio marito, nel cimitero del mio paese.
    Le chiedo con la presente se esiste un altro modo legale di riportare le ceneri di mio marito a casa.
    La ringrazio sin d’ora per una sua cortese risposta.
    Angela

    1. X PierAngela,

      il quesito non è nuovo, perchè periodicamente il problema (cioè il conflitto endo-famigliare sulla spoglia mortale del de cuius), in modo quasi ciclico si ripropone e si ripresenta quasi sempre negli stessi termini.
      In linea generale e di massima bisogna sempre distinguere la posizione del concessionario che è titolare dei diritti di gestione sulla tomba e concentra nelle sue mani lo jus sepulchri attivo e passivo dallo status di congiunto della persona defunta jure coniugii (per vincolo coniugale) o jure sanguinis (per rapporto di parentela riconosciuto ex lege)

      Le due qualità possono anche divergere pesantemente, ingenerando spesso liti, attriti ed incomprensioni. Il sepolcro, con il suo pietoso contenuto, non è mai una proprietà privata gestibile in piena autonomia e sui diritti patrimoniali prevalgono, comunque, quelli di natura personalissima tipo, apppunto, il diritto a disporre delle spoglie mortali del coniuge pre-morto.

      La premessa che deve necessariamente farsi è quella per cui il coniuge ha la piena, quanto esclusiva (si sottolinea questo aspetto) titolarità nel disporre della spoglie mortali del coniuge pre-deceduto, che non può essere limitata o gravata da soggetti terzi, fermo restando che nella scelta di luogo e modalità della propria sepoltura sovrana è la volontà del de cuius, ma nel suo silenzio si applica rigidamente il postulato di poziorità (brutta parolaccia di derivazione latina dove concorrono potere di scelta + preminenza nella decisione).

      Si tratta prima di un principio pretorio (enunciazione di una fortunatamente omogenea e costante giurisprudenza da parte dei Tribunali aditi per ricomporre simili controversie) che, poi, il legislatore ha recepito nello jus positum, ovvero nel diritto scritto attraverso l’elaborazione ragionata dell’art. 79 comma 1 II periodo del vigente regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nemmeno l’art. 3 della più recente legge statale n. 130/2001 si discosta da questo solco tracciato, si tratta di diritti civili, promossi e tutelati dalla sola Legge dello Stato, e ciò ci protegge dall’ingerenza indebita di leggi e leggine regionali, spesso confuse, velleitarie e pasticciate

      Nel caso di specie, poiché l’estumulazione ha quale fine il trasferimento dell’urna in altro sepolcro, va solo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fermo restando che gli oneri per l’estumulazione (quali, es., la tariffa per le estumulazioni effettuate prima della scadenza della concessione, la materiale smuratura del loculo con rimozione momentanea della lapide e degli eventuali arredi sono a carico di chi richiede l’estumulazione. Il concessionario può solo pretendere il ripristino della piena funzionalità della tomba, ma non può opporsi (se non costituendosi in giudizio, in sede civile) al trasferimento delle ceneri in altro sito.

      E’molto strana la risposta (…a proposito è stata solo verbale ed informale o è stata redatta in forma scritta e solenne?) fornitaLe dal Comune di Milano.

      Se l’atto di concessione della tomba non prevede cluasole “vessatorie” e fortemente restrittive come l’inestumulabilità tout court dei defunti in esso deposti (ma tale inibizione deve sancita e quaasi “scolpita” nell’atto di concessione di cui Lei potrà prendere visione quale soggetto direttamente interessato (D.P.R n. 184/2006 o anche D.Lgs n. 33/2013) l’amministrazione cittadina, anche e soprattutto in caso di rigetto della Sua istanza di estumulazione è obbligata a motivare ex art. 3 Legge n. 241/1990, il provvedimento di reiezione, indicando altresì l’Autorità di Garanzia cui presentare un possibile ricorso amministrativo. La carenza di motivazione, infatti, caratterizza una situazione patologica dell’atto amministrativo.

      1. Gentile Sig. Carlo,

        Grazie per il suo esaustivo commento. Sì, in effetti la risposta datami dal Comune di Milano è stata solo verbale.

  16. Non pensavo davvero che “post mortem” debbano essere osservate piu’ leggi che da “vivi”………

  17. Dopo aver richiesto delucidazioni su questo sito per l’estumulazione di mia madre lascio un piccolo resoconto che spero possa essere utile ad altri.
    Mia madre è stata tumulata nel 1980. Il loculo è stato pagato per 50 anni ma volevo riportarla al suo paese quindi ho richiesto l’estumulo e la cremazione. Mi sono stati restituiti circa 12 anni di loculo già pagato e non usufruito ma la cifra restituitami è ovviamente molto contenuta.
    L’apertura del loculo è costata €25,82 + iva. L’estumulazione e la tentata raccolta resti sempre eseguita da personale preposto dal Comune di Alba (CN) è costata €207,00 + iva.
    Dalla somma di questi due importi mi hanno scalato il residuo del loculo di cui sopra.
    La cremazione, per via di una convenzione con il comune di Bra sede del forno e il comune di Alba, è costata €305,00 + 32,00 di bolli.
    Cassa in cellulosa fornita da ditta onoranze funebri €100,00 + iva + 50,00 + iva non precedentemente preventivati ma resisi necessari per un lenzuolino contenitore impermeabile poichè i resti erano umidi.Trasporto al forno €250,00 più iva.
    Spero possa servire ad altri quale comparazione.
    Grazie per le informazioni che mi sono state fornite.

  18. Buongiorno,vorrei gentilmente un suo parere per la fattura che il mio comune ha fatto pervenire a mio padre. Apertura loculo piccolo ed estumulazione cassetta in zinco,euro 400,estumulazione loculo grande,euro 300,smaltimento zinco,euro 50. Totale euro 750. Manca ancora la cremazione. Non Le sembra un po’ esagerato il tutto? Grazie mille.

    1. X Marina,

      non entriamo volutamente nel merito delle strategie tariffarie del Suo Comune, esso le decide in piena autonomia, essendo un Ente Territoriale a rilevanza politica, con organi di governo elettivi, secondo i parametri di contabilità generale di cui all’art. 117 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico Ordinamento Enti Locali, dietro approvazione del Consiglio Comunale ai termini dell’art. 42 comma 2 lett.) f) medesimo D.Lgs n. 267/2000, mentre la fissazione della declaratoria dell’entità delle tariffe spetta alla Giunta Comunale.

      Il piano tariffario per i servizi erogati dal Comune deve rispondere a questi requisiti di base dettati dal sullodato art. 117 D.Lgs n. 267/2000 che così testualmente recita:

      1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
      a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
      b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
      c) l’entita’ dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
      d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

      2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e’ determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

      3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa é riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

      Da queste norme, così concatenate, discende logicamente che praticare tariffe a prezzo “politico”, e sotto-costo, anche su servizi di particolare delicatezza come quelli cimiteriali, comporterebbe un “danno erariale” alle casse del Comune stesso ai sensi dell’art. 93 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con obbligo di segnalazione immediata alla sezione regionale della Corte dei Conti.

      Tutte le operazioni su sepolcro privato (quali sono sono le tumulazioni tutte) sono da considerarsi necessariamente a titolo oneroso per il richiedente (a fortiori dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, la quale ha statuito la generale onerosità per il cittadino delle prestazioni cimiteriali, anche per quelle cosiddette istituzionali, e sino all’anno 2001 a titolo gratuito ex Legge n. 440/1987, come accadeva per la sepoltura in campo di terra con relativa esumazione al termine dell’ordinario turno di rotazione solitamente decennale).

      Le tariffe per la cremazione classificata ancor oggi come servizio pubblico locale, ai termini della Legge 30 marzo 2001 n. 130, nel loro MASSIMO sono stabilite dagli artt. 1, 3 e 5 del D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 ciò significa che potranno con un certo margine di discrezionalità esser modulate, secondo parametri abbastanza elastici, e graduate in base alla tipologia di cremazione da effettuare (di cadavere, parti anatomiche riconoscibili, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo provenienti da esumazione/estumulazione ordinaria, ossa, prodotti abortivi o del concepimento…)

  19. Buongiorno, Vi espongo il mio quesito. Mia madre morì 28 anni fa e all’epoca fu tumulata. 20 giorni fa, purtroppo, é venuto a mancare anche mio padre e per lui abbiamo adottato la cremazione. Su suggerimento delle pompe funebri abbiamo chiesto al cimitero di estumulare mia madre per rendere il feretro resti ossei e per poter conseguentemente posizionare mio padre accanto a lei in quello stesso loculo. Il direttore del cimitero ci ha negato il permesso dicendo che sono solo 2 i motivi per cui si può aprire un tumulo: su ordine della magistratura per indagini o su nostra richiesta ma solo per pulire il feretro (e renderlo resti ossei) che però poi va riposizionato nello stesso posto sempre “da solo” perché il tumulo é destinato ad una sola persona. Le pompe funebri insistono invece con la loro tesi che ciò é possibile. Mi può dire chi ha ragione e gli eventuali riferimenti normativi? Grazie.

    1. X Raffaele,

      Ad esser in discussione è, quindi, il concetto di “ampiezza del sepolcro”, il quale, è necessariamente da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell’atto di concessione o nel regolamento comunale di polizia mortuaria ), per le diverse forme in cui si presenta o si trasforma un cadavere (quindi anche resti mortali, ossa e ceneri).
      La domanda trova, poi, una precisa risposta nella norma di diritto positivo contenuta nell’enunciazione di cui al paragrafo 13.3 della circolare n. 24 emanata dal Ministero della sanità il 24 giugno del 1993 che così recita:
      “E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro”.
      Il limite naturale allo spazio sfruttabile è l’intrinseca capienza del sepolcro (Art. 93 comma 1 II periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285) da leggere in modo coordinato con l’Art. 87 DPR n.285/1990 con il quale si proibiscono atti violenti e brutali per ridurre l’ingombro di cadaveri e resti mortali proprio per guadagnare i metri (o i centimetri?) necessari ad immettere nel tumulo una nuova bara.
      La legge ammette solo due modalità per comprimere il volume di un cadavere: la scheletrizzazione dovuta al dissolversi dei tessuti sino alla raccolta delle ossa (et in pulvem reverteris!) o la cremazione. Tertium non datur!

      Ovviamente la sullodata Circolare 24 giugno 1993 n. 24 è solo una atto amministrativo di carattere istruttivo, le sue indicazioni, quindi non sono fonte di diritto se non vengono recepite dai regolamenti comunali di polizia mortuaria.

      Alle volte la capacità non tanto fisica ma “di fruibilità giuridica” della tomba può esser fortemente limitata da una disposizione del fondatore che riserva il diritto di sepoltura solo ad una particolare persona, negandolo, quindi ad altri potenziali aventi titolo, oppure introduce nell’usabilità del sepolcro il concetto di “tomba chiusa” con l’espresso divieto di traslare un feretro o di estumularlo per tentare la riduzione dell’ossame in cassetta ossario e liberare posti per nuove tumulazioni.

      E’ bene specificare sotto il profilo semantico il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

      1. Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali)
      2. Ossa
      3. Ceneri.
      L’inestumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassettina ossario eventuali resti ossei)

      Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del de cuius non possa esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine “spoglia” s’intendono tutte le involuzioni post mortali che possano interessare un corpo privo di vita, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se le membra del de cuius non sono presenti come solo cadavere sigillato nella bara, ma anche come resti mortali, ossa, ceneri.

      Questa precisazione è molto importante laddove occorresse ricavare ulteriore spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità del sepolcro gentilizio.

  20. Sarò spiccio e breve: ho chiesto l’estumulazione di mia madre per trasferire ciò che resta dal cimitero dove ora si trova al cimitero del suo paese vicino ai nonni. E’ mancata nel 1980. Mi hanno dato due possibilità: i resti non sono mummificati e quindi si possono mettere in una cassettina apposita che posso immediatamente trasportare al suo paese, oppure sono mummificati e devo quindi pagare cremazione, onoranze funebri, cassa per la cremazione e vari annessi e connessi che non sono affatto pochi in termini di centinaia di euro. Mi hanno dato sin da subito l’idea che dovrò per forza passare dalla cremazione e quindi dal trasporto delle onoranze funebri (16km = 300,00€) e così via. Ho la sensazione che vogliano favorire le onoranze funebri, dato il rapporto che ho notato più che cordiale con il cimitero e il relativo personale. La mia domanda è: chi decide se il corpo non è mummificato o se deve obbligatoriamente passare dalla cremazione? Vi ringrazio in anticipo.

    1. X Mauro,

      in brevis: all’atto dell’estumulazione (quando cioè v’è la ricognizione/verifica sullo stato di scheletrizzazione del cadavere, con l’apertura della cassa) finalizzata alla riduzione dei resti ossei in cassetta ossario per una successiva destinazione si possono presentare queste due fattispecie medico-legali:

      1) il corpo si è mineralizzato, lasciando le sole ossa completamente sciolte e disseccate.
      2) il cadavere per effetto di corificazione o saponificazione è, ancorchè parzialmente, incorrotto dalla putredine e tecnicamente viene definito quale resto mortale = esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo.

      Alle operazione di dischiusura del feretro e verifica dovrebbe provvedere il personale in servizio presso il cimitero con la supervisione dell’autorità sanitaria locale, almeno per i casi dubbi (in realtà si tende sempre più a “demedicalizzare” la polizia mortuaria con norme che sollevano l’A.U.S.L da questa responsabilità, sarà allora un protocollo generale concordato con l’A.U.S.L stessa a guidare l’azione degli operatori cimiteriali in questo delicato compito.

      L’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo secondo la Legge (Circ. Min. Sanità 31 luglio 1998 n. 10 e soprattutto, quale fonte sovraordinata Art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254) può esser sottoposto direttamente a questi tre trattamenti:

      1) inumazione in campo indecomposti
      2) ritumulazione
      3) cremazione, con successivo avvio delle ceneri ad una nuova forma di sepoltura

      Sono tassativamente esclusi,

      in quanto puniti penalmente altri interventi innaturali e violenti volti a mutilare o smembrare i corpi ancora intatti, così da costringerli in contenitori dalle più ridotte dimensioni, rispetto all’originaria bara.

  21. Buongiorno volevo chiedere un parere su una questione relativa all’estumulazione
    Premesso che la settimana scorsa hanno estumulato la salma di mio padre (tra l’laltro senza il mio preventivo consenso) volevo chiedere due cose:

    1) Il giorno dell’estumulazione io e mia sorella ci siamo recati per puro caso al cimitero e scioccati dalla visione del tumulo aperto non abbiamo pensato a opporci immediatamente. Abbiamo invece telefonato il mio fratellastro chiedendo informazioni sul perché avessero proceduto a questo estumulo. Sul posto era presente anche il custode del cimitero al quale mia sorella ha palesato la volontà di vedere il cadavere di mio padre. Il custode ci ha detto che potevamo andare il giorno dopo ma non siamo piu andati.
    Ora il mio quesito è questo: il fatto che noi siamo andati al cimitero il giorno dell’estumulazione può essere eventualmente opposto dalla controparte in ipotesi di denuncia di dichiarazione mendace (il mio fratellastro ha probabilmente dichiarato nella richiesta di estumulazione di aver agito con il consenso di tutti gli aventi diritto) come una implicita manifestazione del nostro consenso?

    2) Ci hanno edotti verbalmente sullo stato del cadavere di mio padre: in sintesi lo hanno trovato come mummificato e ci hanno spiegato di averlo avvolto in un lenzuolo per far spazio alla bara della moglie introdotta appunto nello stesso loculo. Ho letto un po il reg di polizia mortuaria (circolare 10/1998 paragrafo 3) dove si descrive che in ipotesi di cadavere mummificato solo due opzioni sono legalmente possibili: ritumulazione o inumazione o anche si parla di un “rifascio”…in cosa consisterebbe quest’ultimo?
    Ora il tumulo è stato richiuso: come faccio a sapere quali attività sono state compiute sul cadavere di mio padre ? E possibile richiedere agli organi competenti una descrizione delle attivita di estumulazione effettuate?

    Ringrazio fin d’ora il gentilissimo Carlo per il tempo dedicatomi.
    Marco

    1. X Marco,

      in estrema sintesi:

      1) andare casualmente in cimitero non è la manifestazione di un consenso per facta concludenda, occorre sempre la forma scritta ad sustantiam, poichè stiamo ragionando di diritti della personalità e di un’istanza rivolta ad una pubblica amministrazione volta al rilascio di un’autorizzazione di polizia mortuaria.
      2) Le spoglie deposte in un loculo debbono esser racchiuse in un contenitore mortuario, punto. Un semplice lenzuolo non è strumento idoneo a trattenere eventuali ed AMMORBANTI percolazioni di liquame cadaverico; il rifascio consiste nel’avvolgimento di un feretro entro un nuovo cassone esterno di zinco, così da ripristinarne la tenuta stagna ai miasmi post-mortali, esso è richiesto dall’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 obbligatoriamente, dopo l’estumulazione, quando all’atto della verifica sulo stato di mineralizzazione del cadavere si rinvengano ancora parti molli sullo stesso con conseguente produzione di gas putrefattivi e liquidi post-mortali.
      3) Tutte le operazioni cimiteriali debbono opportunamente esser verbalizzate per iscritto e trattenute agli atti in archivio (sulla responsabilità del custode si veda l’art. 17 D.P.R. n. 254/2003)

      1. Non so come ringraziarla per questo ma anche per gli altri commenti che gentilmente mi ha fornito nei giorni scorsi.
        Grazie ancora: non solo è competente, schematico e chiaro nelle sue risposte ma è anche di una disponibilità infinita.

        Quindi in estrema sintesi inoltrerò con l’assistenza del mio legale una formale richiesta di visione dei verbali sulle operazioni di estumulo avvenute all’ufficio cimiteriale o alla congrega che gestisce la cappella dove si trova mio padre. Probabilmente non verranno prodotte (ahimè qui in Campania…anche e sopratt i cimiteri sono gestiti dalla camorra e penso che se mio padre sia veramente avvolto in un lenzuolo illegalmente non sia ne la prima ne lultima volta.
        LA terrò aggiornato

        Grazie ancora
        Marco.

  22. Io volevo solo chieder se per la cremazione si mette anche la bara nel forno e se si ci vogliono. per legge. delle apparecchiature speciali dentro la cassa ??Grazie per una Vostra cortese risèposta Natter Giorgio

    1. X Giorgio,

      ai sensi dell’art. 80 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nel forno di cremazione deve esser immesso l’intero FERETRO (= cassa + cadavere)debitamente confezionato e sigillato.

      Assieme al feretro è inserita anche – almeno solitamente – una medaglia realizzata in materiale non termo-deperibile recante gli estremi anagrafici del de cuius, è il più usuale sistema per garantire la completa tracciabilità delle ceneri dopo la cremazione.

      La legge non prescrive altri particolari apparecchi da apporre accanto o entro il feretro, anzi se il defunto è portatore di pace maker è consigliabile la preventiva rimozione (in sede, magari, di visita necroscopica) di questo dispositivo, per evitare danneggiamenti all’impianto di cremazione.

  23. Buongiorno, vorrei avere, se possibile, una sua opinione in merito ad un avvenimento increscioso avvenuto in questi giorni.
    Mio nonno, deceduto nel 1977, è stato tumulato in un loculo in concessione trentennale, intestato a mio zio.
    Mio zio è morto nel 2009, quindi due anni dopo la scadenza della concessione. Avendo, quest’ultimo, una moglie e tre figli, costoro sarebbero dovuti subentrare nell’intestazione del tumulo.
    Oggi, il comune mi avvisa che entro 5 gg dal ricevimento della comunicazione mio nonno sarà estumulato e mi invita ad adempiere alle relative spese e a quelle derivanti dall’aver occupato illegittimamente il loculo oltre il termine di scadenza della concessione.
    Orbene, queste somme non dovrebbero essere richieste agli eredi legittimi di mio zio, in quanto intestatario originario della concessione?
    La ringrazio in anticipo per la collaborazione.

    1. X Mariangela,

      la pretesa del Suo Comune è fondata e legittima (purtroppo per Lei!). Difatti, alla scadenza della concessione (quando nessuno è molto propenso ad accollarsi spese) gli oneri sono così ripartiti:

      1) Il costo per riattare e sanificare il loculo (cambio lapide, smaltimento rifiuti) è addebitato al concessionario
      2) le spese per la nuova destinazione dei resti mortali rinvenuti al momento del disseppellimento al parti di qualunque atto di disposizione nel post mortem, segue la regola dei rapporti di coniugio o consanguineità, sono pertanto da ritenersi onerati i parenti più stretti del defunto.

      Attenzione questo è una schema di massima, in quanto si rilevano diverse difformità procedurali, anche profonde, da Comune a Comune, sull’individuazione dei soggetti obbligati, fermo restando che la tumulazione ( e la relativa estumulazione) si configura sempre come uan sepoltura privata e dedicata, e per tale ragione comunque a titolo oneroso per il cittadino.

      Se la concessione è già scaduta, ma il loculo non è stato ancora liberato la Legge (Art. 93 D.LGS n. 267/2000) impone il recupero pro-rata dei canoni concessori non versati per tutto i periodo di occupazione “transitoria”, ma pur sempre senza un titolo di legittimazione, difatti, l’estumulazione dovrebbe esser eseguita subito, ” a caldo”, altrimenti l’inerzia dell’amministrazione nella ripetizione di queste somme dovute (è bene ribadire io concetto!) provocherebbe il cosiddetto danno erariale a carico del bilancio comunale.

    1. X Daniela,

      ahimè, è vero il contrario: voi tutti onerati siete obbligati in solido: della serie “…o pago io o paghi tu!”, ai sensi dell’art. 1292 Cod. Civile.

      E’ tassativamente da escludersi che il Comune si assuma spontaneamente gli oneri dell’estumulazione, altrimenti sorgerebbe per i pubblici amministratori la responsabilità patrimoniale per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

  24. Buonasera, volevo chiedere un chiarimento in merito ad una questione relativa alla tomba di famiglia, il mio bisnonno ha acquistato moltissimi anni fa una tomba con sei posti, adesso lui è morto e ci sono gli eredi,cioè i figli e alcuni figli dei suoi figli. Il punto è il seguente, tutti i posti sono occupati adesso, quindi sarebbe necessario uno spurgo per la riduzione dei resti nelle cassettine, (infatti 4 dei defunti lì sepolti sono morti da più di 30 anni), ma due dei nove eredi si oppongono a quest’ operazione in quanto non vogliono partecipare economicamente alle spese che si devono sostenere, e hanno detto che sono contrari. Volevo a tal proposito sapere se , nel momento in cui ci fosse la necessità di ottenere un posto per un erede che quindi ha diritto ad essere sepolto in questa tomba, queste persone legalmente sono obbligate a partecipare alle spese? ci sono articoli che regolamentano questo aspetto? inoltre , per l’ingresso di una salma di un erede nella tomba, è necessaria la firma di tutti gli altri eredi? grazie mille.

    1. X Fresco,

      L’operazione di estumulazione (leggasi “spurgo”!) ex art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, volta a ridurre – laddove possibile – i resti ossei in cassetta ossario, al fine di liberare spazio per nuove immissioni di feretri è deliberata all’unanimità da tutti gli aventi titolo a disporre dei resti mortali, secondo il criterio dello jus coniugii (vincolo coniugale) che addirittura prevale su quello di consanguineità. SE qualcuno si oppone v’è l’improcedibilità.
      Gli oneri sono –naturalmente – ai sensi dell’art. 1 comma 7-bis Legge n.26/2001 a carico dei richiedenti, ed essi, nei confronti della pubblica amministrazione sono obbligati in solido ai termini dell’art. 1292 Cod. Civile.
      Nell’ingresso alla tomba, salvo patti diversi, di natura inter-privatistica da notificare, comunque, al Comune, per conoscenza, vale unicamente il criterio della premorienza: insomma…”chi prima muore meglio alloggia”, sino al completamento della massima capacità ricettiva della tomba, oltre la quale, giunti alla naturale saturazione lo stesso diritto di sepolcro spira ex se, divenendo non più esercitabile, per l’ovvia mancanza di posto.

  25. Buongiorno 40 anni fa sono morti i miei nonni adesso è scaduto la concessione. Mi è arrivato dal comune il conto da pagare x estimulazione e l’inumazione xche il corpo non è decomposto lo devono interrare x altri 3 anni. Volevo capire se sono io in qualità di nipote devo pagare visto che i miei nonni hanno ancora in vita una figlia e altri nipoti. Il comune mi dice xche chi ha comprato il loculo era mio padre che ora non c’è più. Mi sa dire qualcosa grazie.

    1. X Daniela,

      Lei dice bene!

      a rigor di logica le spese per riattare i loculi (sanificazione, cambio della lapide, smaltimento dei rifiuti cimiteriali) competerebbero al concessionario o a chi, nel caso di suo decesso, gli sia subentrato nell’intestazione dei tumuli.

      I costi, invece, di “smaltimento” dei cadaveri indecomposti (interro supplementare o cremazione) dovrebbero spettare ai più stretti parenti dei defunti in questione, secondo la regola della consanguineità.

      Spesso i Comuni, per brevitas ed economicità del procedimento, al fine di ripetere queste somme fanno riferimento al solo concessionario, perché di più facile individuazione, senza ricorrere a dispendiose e laboriose ricerche anagrafiche.

  26. Buongiorno Carlo,
    ti pongo questo quesito prima di recarmi presso un.agenzia di servizi funebri.
    Abbiamo necessita’ di effettuare due operazioni in due loculi differenti, stesso cimitero (roma flaminio). Nel loculo A c’e’ mia mamma (salma), papa’ (cassetta) e un parente (ceneri)
    Nel loculo B c’e’ mio suocero. Entrambi le salme sono decedute nel 1989
    Domanda, vorremmo spostare le salma e naturalmente urna e cassetta dentro una tomba di famiglia presente sempre dentro lo stesso cimitero. Cosa va fatto per le salme per fare si che venga sicuramente effettuata la raccolta e non, come dicono alcuni, la cremazione con zinco (cosa molto costosa).. Grazie del supporto

    1. X Marco,

      le due “salme” di persone entrambe decedute nell’anno 1989, per la Legge Italiana (Art. 3 comma 1 lett. b) D.P.R. n.254/2003) non sono più… salme, bensì “RESTI MORTALI”, in quanto sono già trascorsi oltre 20 anni dalla morte e dalla tumulazione in loculo. Il “resto mortale” è una strana entità medico-legale (tecnicamente cadaveri inconsunti o indecomposti) cui l’ordinamento giuridico accorda protezione sì, ma affievolita rispetto al cadavere, ad esempio consentendone la diretta cremazione con un iter amministrativo più snello e rapido: sostanzialmente essi sono sempre cremabili senza più il bisogno di produrre agli atti del Comune tutta la documentazione volta ad escludere anche il solo sospetto di morte violenta, o , peggio ancora, dovuta a fatto criminoso.

      Si procede, pertanto, così, sempre che vogliate “ridurre” ove possibile il contenuto dei feretri in cassetta ossario o urna cineraria

      1) istanza di estumulazione da presentare all’ufficio della polizia mortuaria, in cui si richieda l’apertura dei feretri per verificare lo stato di scheletrizzazione dei defunti, con eventuale e successiva raccolta delle ossa in cassetta ossario.
      2) L’ufficio cimiteri fissa la data dell’operazione, ai sensi del combinato disposto tra gli art. 75 comma 2 e 86 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il personale in servizio presso il camposanto provvede ad estrarre i feretri dai rispettivi loculi ed alla rimozione dei coperchi delle casse.
      3) qui ha luogo la ricognizione vera e propria se i corpi sono completamente mineralizzati si recuperano le ossa, altrimenti in presenza di cadavere non mineralizzato (cioè ancora, o parzialmente intatto) le soluzioni sono tre: la ri-tumulazione della bara nello stesso o anche differente loculo, una volta nuovamente garantite le condizioni di ermeticità della cassa, qualora vi sia il rischio di perdite di liquidi cadaverici. L’inumazione, dopo aver neutralizzato la cassa di metallo. La cremazione.

      La Legge (Art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) punisce severamente eventuali gesti empi e profanatori volti a fratturare volutamente i resti morali, al fine di costringerli con la forza entro casse di minori dimensioni rispetto a quelle originali in cui furono sepolti.

      Per inumazione e cremazione ai sensi della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 non è necessario l’impiego della cassa in legno massello con foderatura di zinco, basta un semplice imballo di cartone o legno grezzo, purchè facilmente biodegradabile, se durante la movimentazione ed il trasbordo s’avvertisse il pericolo reale di ammorbanti percolazioni cadaveriche sarà sufficiente avvolgere internamente il contenitore con un lenzuolino impermeabile sul fondo cosparso di sostanza assorbente e battericida.

      Non è vero, allora, che si debba obbligatoriamente cremare i resti mortali entro la cassa di zinco: è, infatti, antieconomico ed altamente inquinante al tempo stesso.

  27. Gentile Redazione,

    Per una nuova immissione di feretro si verifica la necessità impellente di liberare un posto salma.

    Alcuni parenti mi hanno sottoposto un documento da sottoscrivere. Premetto che sono all’oscuro di tutte queste procedure funerarie e mi sono fidato.

    Ho, infatti, firmato una scrittura privata con la quale “acconsento, come parente più prossimo, alla riesumazione del cadavere di mia madre”, ma sono perplesso, mi pare un oltraggio alla sua memoria.

    Sono obbligato a mantenere ferma questa volontà?

    1. X Frank,

      Vizio di forma oppure di pura sostanza?

      Nella polizia mortuaria spesso s’assiste ad un intricato “mix” tra regole squisitamente pubblicistiche e normativa di diritto civile o di famiglia. In quadro si fa complesso…cioè interessante!

      Non entro nel merito dell’opportunità (elemento troppo soggettivo e discrezionale) dell’estumulazione. Come scrive il Manzoni ne: “I Promessi Sposi” a proposito del pavido Don Abbondio quanto al coraggio: o uno ne ha, o non può certo darselo. Se l’operazione pare troppo scabrosa o irriguardosa verso la memoria del de cuius – nulla da eccepire – sono motivazioni, di ordine anche morale, rispettabilissime…esse vantano piena cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico. Alla fine il cuore ha ragioni imperscrutabili che nemmeno la Dea Ragione sa appieno intendere.
      Certo Lei quale congiunto più prossimo del defunto in questione è l’unico titolato a pronunciarsi, anche esprimendo eventuale Sua opposizione: contrarietà che , a questo punto, diventerebbe vincolante verso altri parenti diversamente intenzionati (almeno sino allo scadere naturale o per causa patologica, del rapporto concessorio).

      A rilevare, in senso totalmente negativo è lo strumento predisposto, magari pure con una certa malizia, (INIDONEO e, perciò, NULLO DI DIRITTO) della scrittura privata. Con essa, al massimo, i co-titolari dello jus sepulchri, cioè con un atto di natura eminentemente inter-privatistica, potrebbero, quale regolamento su cosa comune ex art. 1106 Cod. Civile, disciplinare l’uso delle nicchie sepolcrali, ovvero l’accesso delle rispettive salme nel sepolcro, altrimenti rimesso all’ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi, poichè gli aventi diritto sono posti su un livello di pari ordinazione. A tale scrittura privata, tra l’altro, il Comune rimarrebbe estraneo in caso di vertenze o contenziosi, limitandosi a garantire il mantenimento lo status quo, sino alla ricomposizione bonaria della lite o alla sua risoluzione in via giudiziale.

      Gli atti di disposizione per il post mortem su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri rientrano nel novero dei cosiddetti diritti personalissimi e come tali sono assoluti, intrasmissibili (o forse solo a certe condizioni, tipo: jure coniugii o jure sangiunis), indisponibili, incoercibili ed, infine, imprescrittibili. Essi non sono atti negoziali di diritto privato., in quanto assoggettati a tutt’altra normativa specifica e di settore.

      Non possono, quindi, averle carpito il consenso, con una sola scrittura privata, Gli atti di disposizione per il post mortem sono sottoposti al regime pubblicistico delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000, esse sono soggette sin dall’origine ad imposta di bollo. La volontà di estumulare o meno va formalizzata all’ufficio comunale della polizia mortuaria e la firma deve esser autenticata ai sensi dell’art. 2703 Cod. Civile, dal funzionario comunale preposto ad accogliere detta domanda secondo le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

      1. Anche io mi trovo in una situazione analoga al quesito posto da Frank.
        Espongo brevemente il fatto.
        In un loculo della tomba di famiglia di uno zio deceduto, da 37 anni è sepolta legittimamente mia sorella.
        Su pressione degli eredi della concessione cimiteriale (durata 99 anni), ho sottoscritto, con uno degli eredi concessionari, una scrittura privata con la quale “acconsento alla riesumazione del cadavere entro 90 giorni”. Preciso che nella tomba sono disponibili altri sei loculi vuoti.
        Da quanto si evince dalla risposta del dottor Carlo, la scrittura privata è NULLA a tutti gli effetti di legge e nessuno all’infuori del legittimo erede della defunta può procedere alla sua estumulazione.
        E quindi, in assenza del consenso scritto del diretto discendente, inoltrato alla polizia mortuaria comunale con firma autenticata, la defunta può riposare in pace fino a quando egli non deciderà diversamente.
        E’ giusta questa conclusione? Devo diffidare i parenti dal prendere iniziative volte ad avviare eventuali procedure di estumulazione? o cosa altro fare per tutelare la mia volontà?
        Grazie della cortese risposta.

        1. X Francesco,

          procedo, nell’esposizione articolando la risposta su singoli punti tematici:

          1) se Sua sorella, in vita, aveva maturato lo jus sepulchri, con tutti i crismi di legge (attualmente art. 50 comma 1 lett.) c. del Regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ora come cadavere (o sue trasformazioni di stato in cui sia degradato: cioè resti mortali, ossa o ceneri) ha diritto alla tumulazione in quel particolare sacello gentilizio, sino alla naturale (o per causa patologica?) estinzione della concessione 99ennale. lo jus sepulchri si acquisisce da vivi, ma è l’unico diritto ad esser fatto valere nel post mortem, e quindi a produrre i suoi effetti, quando, dunque, cessa la capacità giuridica.

          2) gli atti di disposizione del post mortem, nel ovvio silenzio del de cuius, seguono solo la regola dello jus coniugii ed in subordine dello jus sanguinis, cioè del vincolo coniugale o della consanguineità. C’è Giurisprudenza costante in materia, ossia si è formato un orientamento univoco nei Tribunali Italiani, chiamati a risolvere cause consimili. La condizione di “EREDE”, anche se in perfetta buona fede, è qui citata a sproposito (è un errore comunissimo!) poiché essa attiene unicamente a rapporti successori di tipo patrimoniale e mai ai diritti della personalità. Gli eventuali eredi, pertanto, non subentrano mai nell’esercizio dello jus sepulchri, anche dopo un primo periodo di sepoltura.

          3) Non sono, pertanto, gli eredi, ancorchè legittimi, a deliberare sulla sorte della spoglia mortale di Sua sorella: Lei vivente, la legittimazione sorge in capo solo a Lei stesso, come parente più prossimo, individuato secondo l’ordine di poziorità (laddove convergono potere di scelta + preminenza nella decisione) enucleato dall’art. 79 comma 1 II Periodo del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

          4) Gli eventuali atti afferenti alla gestione sulla tomba (opere manutentive o di ampliamento, rinuncia, organizzazione ottimale dello spazio residuo…), comunque sempre mitigati e limitati dal regolamento comunale di polizia mortuaria, si collocano su un piano differente rispetto agli atti di disposizione sulle spoglie mortali già tumulate e non si intersecano mai con quest’ultimi, siccome seguono differenti linee di applicazione (rectius: in alcuni casi potrebbero pure convergere, quando, ad esempio, il titolare della concessione cimiteriale, concentrando su di sè tutto il diritto di sepolcro,sia anche il congiunto più stretto del defunto di cui si chieda – poniamo – l’estumulazione, in altre circostanze essi divergono ed anche pesantemente e tale separazione è spesso foriera di liti estenuanti sino al giudizio di Cassazione.

          5) Titolare ultimo e, come tale qualificato dalla Legge, della funzione cimiteriale è il comune proprietario ex art. 824 comma 2 Cod. Civile, dell’impianto stesso; la sempre possibile domanda di estumulazione volta alla riduzione volumetrica della sepoltura (al fine di liberare posto per nuove immissioni di feretro) deve esser sottoscritta dagli aventi diritto a pronunciarsi (in caso di loro pluralità è richiesta l’unanimità, se il soggetto investito di tale potestà è uno solo il problema non si pone) ed ha natura di istanza formale, su impulso di parte, rivolta alla pubblica amministrazione e come tale è disciplinata dal D.P.R. n. 445/2000. La sottoscrizione dell’atto sarà debitamente autenticata ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
          Gli atti di disposizione del post mortem sono soggetti a questa procedura aggravata, essendo “indisponibili” jure privatorum, in quanto attengono a diritti personalissimi e cioè assoluti ed incoercibili, in effetti, la Legge, sottoponendoli a tale regime speciale li sottrae al capriccio (o al mercimonio?) del privato. E’da escludersi categoricamente un procura: essa, infatti, è negozio giuridico sotteso da uno scopo squisitamente economico/patrimoniale. La scrittura privata che Lei ha firmato è solo un pezzo di carta….almeno a mio modesto avviso!

          La nullità di questa scrittura privata è rilevabile d’ufficio e da essa origina l’improcedibilità, Le conviene, ad ogni modo, notificare presso il locale ufficio della polizia mortuaria e con le modalità di cui alla Legge n. 241/1990, tra l’altro recentemente riformata, la sua opposizione motivatissima, all’operazione di estumulazione, salvo non adire le vie legali qualora il Suo diritto personalissimo fosse ingiustamente leso, compresso o, per così dire, subisse pregiudizio, in questo ultimo caso sarebbe possibile, in giudizio, il riconoscimento del cosiddetto danno esistenziale ex art. 2043 Cod. Civile, ma non mi addentro, per brevitas, in quest’ulteriore fattispecie che esula dal nucleo del quesito proposto.

  28. X Francesco,

    comune nella provincia di Milano, quindi regione Lombardia e io per dispetto io risponderò solo in base alla normativa statale (e non regionale) vigente, perché, qui si ragiona di atti di disposizione per il post mortem, di conseguenza diritti della personalità, i quali sono imprescrittibili, assoluti e non trasferibili (se non a determinate condizioni jure coniugii e jure sanguinis )., nonchè soggetti alla sola Legge Statale ex art. 117 Cost, poichè attengono all’ordinamento civile e ai fondamentali diritti sociali garantiti su tutto il territorio della Repubblica.

    Orbene: sulla destinazione delle spoglie mortali, anche dopo un primo periodo di sepoltura legale (ossia alla scadenza della concessione) si applica il concetto di cosiddetta poziorità (“parolaccia” in gergo giuridichese di derivazione latina in cui si fondono potere di scelta coniugato con preminenza nella decisione) scandito, nello jus positum, a chiare lettere, dall’Art. 79 comma 1 II Periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Sovrana è la volontà del de cuius (da dimostrarsi anche in giudizio, pure a mezzo di prova testimoniale ) o nel suo silenzio prevale SEMPRE il volere del coniuge superstite, solo dopo subentrano ascendenti e discendenti di stesso livello, sino al sesto grado di parentela, l’ultimo riconosciuto dal Cod. Civile. I congiunti di pari grado, parimenti legittimati, sono posti, appunto, su un piano di pari ordinazione, cosicché essi dovranno esprimere unanime consenso per deliberare l’operazione cimiteriale (altrimenti procederà d’ufficio il Comune, con l’interro del resto mortale estumulato in campo indecomposti o lo sversamento, in forma anonima, massiva, promiscua ed indistinta delle ossa rinvenute in ossario comune).

    Tutte le concessioni di loculi sono a tempo determinato (è vietata la perpetuità almeno, in data certa, dal 10 febbraio 1976!) salvo rinnovo (o semplice proroga?) del rapporto concessorio
    I parametri contabili per calcolare correttamente il canone di concessione, al fine di evitare concessioni sotto costo o a prezzo politico) sono dettati dall’art. 117 D.Lgs n. 267/2000 e soprattutto, data la specificità della materia cimiteriale, dall’art. 4 comma 2 lett. a) e b) D.M. Interno 1 luglio 2002, emanato ai sensi dell’Art. 5 Legge 30 marzo 2001 n. 130. Non mi addentro, per manifesta incompetenza nella strategia gestionale del Comune in questione, in quanto l’Ente Locale mantiene amplissimi spazi di manovra sulla politica tariffaria.

    Sulla durata della concessione, poi, bisogna risalire all’epoca in cui essa fu posta in essere: prima del 10 febbraio 1976 sarebbero potute ancora sussistere concessioni sub specie aeternitatis, in forza del R.D. n. 1880/1942 o, risalendo ancora più a ritroso nel tempo in virtù dei precedenti regolamenti nazionali di polizia mortuaria, dopo, questa possibilità non è più stata contemplata dalla Legge, venendo così a decadere definitivamente e per sempre, naturalmente fatti salvi (tempus regit actum) i rapporti concessori instauratisi sotto l’imperio di una diversa disciplina, ancorchè ormai abrogata.

    A questo punto sono io a chiederLe: quando fu stipulato l’atto di concessione? Bisogna subito consultare attentamente questo documento ufficiale, il quale costituisce pur sempre il “TITOLO” per poter vantare diritti su suolo o porzione di edificio cimiteriale (si rammenta che il camposanto rientra ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile nel demanio comunale)
    Ricordo, poi, come l’onere della prova del diritto preteso, se si eccita un giudizio in sede civile ex art. 2907 Cod. Civile, con rito contenzioso, spetti al privato cittadino ai sensi dell’art. 2697 Cod. Civile, mentre la sentenza farà stato solo tra le parti in causa ai termini dell’art. 2909 Cod. Civile.

    Post scriptum: buona festa d’Ognissanti, data la sua imminenza!

    1. Buongiorno avv mi dispiace ma io nn possiedo questi documenti ieri ciò pensato posso chiedere la copia del contratto al comune e anche quella dei mie nonni poi voglio farle un altra domanda anche se credo dì averla già capita nella risposta precedente essendo defunti i mie nonni e sono in vita due mie zie siccome non vorrei fargli fare una brutta fine un domani ai resti essendo che non siamo in un ottimo rapporto possono prendere decisioni in merito a loro senza il nostro consenso essendo che io dovrei prendere la parte dì mio padre perché lui non c è più posso opporti se prendendo decisioni che a me non piacciono che non sono adatte per loro perché io ero molto legato e loro lo erano con me per quanto riguarda mio padre devo fare la volontà dì mia madre anche se non sono d accordo come ho capito che in Italia ci sono tante leggi fatte sbagliati non solo su questo lato ma sono tante grazie della sua attenzione Buona festa anche a lei

      1. X Francesco,

        dura lex, sed lex, come dicevano gli antichi Romani, nonché summa lex summa iniuria, nella sublime astrazione, quasi metafisica, dello scibile giuridico spesso si nascondono delle ingiustizie (o situazioni soggettivamente percepite come tali);capisco pertanto i suoi sentimenti di disappunto, ma le regole sono queste, insomma nel mondo dei diritto funerario, nel bene e nel male, funziona così!

        L’atto di concessione è un titolo formale che va gelosamente custodito, anche perchè è l’unica prova ammissibile per poter vantare legalmente ex art. 98 del Regolamento Statale di polizia mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285 diritti d’uso su una concessione cimiteriale.

        In caso di sua distruzione o accidentale smarrimento, specie per documenti vetusti, molto risalenti nel tempo, l’unica reintegrazione ammessa dalla Legge è quella consueta dell’accertamento giudiziale ex art. 2907 Cod. Civile, se non è previsto, nel regolamento municipale di polizia mortuaria, il rischioso istituto dell’immemoriale, come procedura amministrativa per acclarare la fondatezza di un diritto preteso.

        Avvocato io? sìììììì…magari, no, invece, sono un semplice giornalista-necroforo, (magari pure fallito), titolo piuttosto evanescente ed illusorio, di cui, però, mi fregio pubblicamente (anche noi beccamorti abbiamo le nostre debolezze!)

        In primo luogo si deve operare rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria, nel caso in cui questo contenga una definizione dell’ambito di titolarità del sepolcro e delle modalità di esercizio del diritto d’uso. In difetto di una norma regolamentare locale di dettaglio su questi aspetti, ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza cimiteriale, che assegnano il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ed in subordine ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo).

        Poiché non si tratta di diritti patrimoniali, per i quali potrebbe sussistere l’istituto della rappresentazione (art. 467 e seguenti codice civile), ma di diritti personali (anzi, personalissimi), si segnala come, in assenza del coniuge, sia del tutto sufficiente l’accordo dei discendenti in primo grado del defunto.
        Il principio di poziorità contiene, implicitamente, una norma ad escludendum, ossia i parenti di primo grado (nella fattispecie le Sue zie) mantengono la priorità nel decidere, estromettendo Lei quale nipote, solo in caso di loro irreperibilità o disinteresse manifesto subentrerebbe lei quale nipote dei de cuius. Nulla vieta, tuttavia, che Lei possa occuparsi direttamente della sepoltura del suoi nonni, ma occorre una sorta di atto liberatorio (o anche un silenzio/rifiuto ad assumersi eventuali oneri) da parte delle zie, non rilevano minimamente i rapporti endo-famigliari poco idilliaci.

        Per esonerare l’amministrazione comunale da ogni valutazione, è sufficiente che uno dei parenti nel grado più prossimo richieda l’operazione cimiteriale, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo. In ogni caso, restano salve differenti previsioni del regolamento comunale di polizia mortuaria, attenzione, però, la Legge (art. 76 DPR n.445/2000) punisce le dichiarazioni mendaci, o comunque, non veritiere, asserire il falso costa caro, meglio non rischiare!

        1. Potrebbe fare l avvocato e molto preparato io però mi trovo in disaccordo con queste leggi sia su mio padre e sia sui miei nonni oltre a questo anche su tante altre leggi che sono studiate a tavolino per arricchire chi fa le leggi (i politici) e l Italia non si adegua mai alle Europa sui miei nonni io non dovrei prendere il posto dì mio padre e farne le veci

          1. X Francesco,

            Preferisco, da umile beccamorto, approfondire la mia unica, vera e smisurata passione lavorativa, ossia il diritto funerario, non mi vedo in un’aula di tribunale a battibeccare con il Pubblico Ministero o un altro avvocato, quisque suum, ossia ognuno al suo posto a sviluppare le proprie innate competenze….ed io becchino si sono proprio nato…ahimè!

            Questo, notoriamente, non è un blog di politica politicante, qua commentiamo solo la dea Legge, cercando, seppur timidamente, di offrire qualche contributo in termini di risposte ragionate ai quesiti dei lettori; ragion per cui tutti gli orientamenti (di DX, centro o SX) godono di pari cittadinanza e rispetto.

            Noto solo come la sterile polemica qualunquistica contro l’attuale establishment di governo o di opposizione (= i politici tutti rubano e si arricchiscono!) sia del tutto fuorviante; in effetti anche la giurisprudenza comunitaria europea si attesta sulle stesse posizioni l’Ordinamento Italiano, (obiter dictum: il diritto è un’invenzione degli antichi romani, quindi, sotto quest’aspetto sostanziale, non abbiamo niente da imparare da nessuno!) senza, poi, contare come i cosiddetti diritti della personalità siano frutto di una lunga elaborazione dottrinaria, della tradizione, e giurisprudenziale, lungo il corso dei secoli.

            Post scriptum: il Cod. Civile attuale, di epoca fascista, da cui si possono desumere tutti i principi di cui abbiamo diffusamente parlato, non è stato certo emanato nel più recente evo repubblicano…la mala politica, per una volta almeno, proprio non c’entra!

          2. Quindi io non ho potere decisionale sui miei nonni e ne su mio padre quindi mi trovo in disaccordo perché abbiamo lo stesso sangue non sono un amico 1 sono il figlio 2 il nipote quindi dovrei avere diritto anche io a decedidere comunque ha livello europeo non intendevo su questo discorso ma su tanti altri argomenti che credo non sia il forum giusto per parlarne la rigrazio nuovamente mi troverò costretto ad ascoltare la decisione dì mia madre

  29. Buongiorno volevo porvi una domanda in una città in provincia dì milano è sepolto mio padre ed i mie nonni non che i suoi genitori qualche giorno fa mi è arrivata una lettera da parte del comune dìcendomi che verso la fine dì novembre ci sarebbe l estumulazione dì mio padre e che per i primi dì novembre dovremmo dare una risposta se vogliamo ricomprare il loculo x altri 30 anno oppure metterlo nel terreno x 5 anni se nn e mineralizzato ora loro x i 30 anni possono chiedere 3000 euro che a me sembra esagerato molto e specialmente venti giorni prima ho chiesto il pagamento rateizzato e non si può dicono che non è da regolamento io ricordo che mia nonna diceva che lo aveva comprato può essere che lo a acquistato senza scadenza perché ricordo che diceva che non dovevamo pagare più che lo ha pagato lei poi noi ci troviamo dalla parte opposta dì milano dico noi perché siamo io mia madre e mia sorella ,mia sorella fino all anno precedente voleva comprare il loculo ora non più lo vuole portare dove viviamo noi mia madre quando è arrivata la lettera ha chiamato il comune gli ha fatto diverse domande anche quello se fosse mineralizzato se mettevano le ossa da sua madre o con suo padre dopo qualche giorno pure lei decide dì portarlo qua però la mia decisione è diversa rispetto la loro perché io verrei lasciarlo la lui non voleva stare qua a vita quando era in vita poi è vicino a suoi genitori ,mia sorella se ne andrà da qua può essere che pure io andrò via a stare dove sono nato ovviamente ,dove loro sono sepolti i miei nonni e mio padre vi rigrazio anticipatamente per le risposte

  30. Buongiorno. Mio padre è sepolto dal 1991 in una tomba di famiglia in una frazione di Casale Monferrato (Alessandria, Piemonte). Vorrei farlo riesumare e cremarne i resti per ospitarlo a casa mia, Novara, sempre Piemonte. Non so risalire ai documenti di concessione della tomba di famiglia, né ho altre informazioni o documenti nemmeno riguardanti la sepoltura. E’ possibile procedere? Ho contattato l’ufficio cimiteri di Casale e sono stati piuttosto vaghi nelle risposte rimbalzandosi la responsabilità e le competenze…. Grazie

    1. X Silvia, (anzi…a Silvia, come direbbe il Leopardi!).

      Stiamo ragionando su diritti della personalità, anche se declinati nell’oscuro post mortem, quindi sociali e civili, e di conseguenza assoluti, e solo per certi versi trasmissibili, pertanto incardinerò questa risposta sulla sola normativa statale di riferimento.

      Il diritto personalissimo di disporre delle spoglie mortali, nel silenzio della persona interessata, il cui volere è sovrano, quando non in contrasto con la Legge, anche dopo un loro primo periodo di diversa sepoltura, segue, per giurisprudenza costante in materia e per norma positiva cristallizzata sia nell’Art. 79 comma 1 II Periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 sia nell’Art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130 solo la regola dello jus coniugii (vincolo coniugale) ed in subordine dello jus sanguinis (rapporto di consanguineità), quindi ha titolo privilegiato a decidere sulla nuova destinazione del defunto, secondo il principio di poziorità (laddove si condensano i criteri di potere di scelta e preminenza su quest’ultima) il coniuge superstite se presente, o in sua assenza i più stretti congiunti legati appunto al de cuius da consanguineità ed individuati dagli Art. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile, sino al sesto grado di parentela, l’ultimo riconosciuto dalla Legge. SE escludiamo per un momento lo jus coniugii, lo Jus sanguinis pone su un livello di pari ordinazione tutti i discendenti di pari grado, pertanto essi dovranno deliberare all’unanimità l’operazione cimiteriale, presentando apposita istanza in bollo al Comune (nella fattispecie Casale Monferrato) nella cui giurisdizione amministrativa si trova il feretro da estumulare e successivamente cremare. SE Lei è l’unica figlia il problema non si pone nemmeno ed è pienamente legittimata ad agire. La discendenza potrà certamente esser dimostrata con le ordinarie forme delle certificazioni di stato civile e di anagrafe, tenendo presente il disposto dell’art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432. A questo proposito, vanno ricordati sia l’art. 18 Legge. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., sia l’art. 43, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.).

      Questa lunga premessa è noiosa ma indispensabile perché la titolarità sulla tomba di famiglia (a proposito: a chi è intestata la cappella gentilizia?) non comporta necessariamente la legittimazione a disporre della spoglia mortale, anzi le due posizioni soggettive, a volte possono pure divergere, l’essenziale, allora, è capire chi abbia titolo (solo Lei?) a richiedere: a) l’estumulazione. b) la cremazione del resto mortale. b) l’affido delle risultanti ceneri.

      Se il locale regolamento comunale di polizia mortuaria non considera procedimenti più complessi o filtri più articolati (ma non sarebbe vietato addirittura per legge, l’inutile aggravio burocratico???) o divieti specifici di cui al momento non sono a conoscenza, e seguiamo il diritto minimo applicabile (cioè quello che poi conta agli effetti concreti) si procede così, abbastanza semplicemente, dopo tutto. Sarà Casale Monferrato a concedere, per competenza geografica, l’autorizzazione all’estumulazione ed alla cremazione, (tra l’altro essendo passati più di anni 20 dalla tumulazione la cremazione è facilitata sotto l’aspetto tariffario ed dell’iter amministrativo, cosa di non poco conto!), mentre il Comune dove saranno custodite stabilmente le ceneri accorderà l’autorizzazione finale all’affido con cui si chiuderà tutto il percorso.

      Attenzione, però, a parziale correzione o integrazione di quanto asserito prima ricordo come l’Art. 2 comma 5 della Legge Regionale Piemontese n. 20/2007 in materia di cremazione per stabilire tra tutti gli aventi diritto a pronunciarsi la destinazione dell’urna in caso d’affido richieda non più il consenso unanime, bensì la maggioranza assoluta.

  31. Spero in una risposta, è nata una controversia tra me e la Congrega che si occupa della “gestione” delle sepolture, nel caso specifico di mia madre. Madre morta nel 2009, domani vado a esumarne il corpo. La congrega riferisce che i termini ultimi sono scaduti nel 2011 (due anni). Attualmente, per disposto del ministro della sanità (mi sembra) il termine sia cinque anni. Il discorso è spinoso in quanto mi si calcola venti euro mese di penale per ogni mese eccedente il limite previsto: secondo loro due anni, appunto, quindi devo pagare quattro anni di penale. Alla mia eccezione che gli anni previsti in attesa dell’esumazione sono cinque e non due, la congrega mi riferisce che la legge dei cinque anni è successiva alla morte di mia madre (2009) e quindi non si applica. Spero di essere stato chiaro, voglio pagare, ma nei termini di legge e nel rispetto dei miei diritti. Tra spese e contro spese mi è stato chiesto un totale di 2100 euro, mi sembra francamente esagerato. Sperando nella Vostra attenzione attendo un chiarimento. Distinti saluti. E.C.

    1. X Emanuele,

      …Posso imprecare amaramente? Accidenti, doppio e triplo accidenti; ma perchè non specificate mai la Regione di provenienza, sarebbe essenziale siccome, anche se con indubbie forzature volontaristiche e velleitarie la polizia mortuaria, dopo la Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001 implementata poi dalla Legge ordinaria n. 131/2003, sia sciaguratamente divenuta materia di potestà legislativa regionale concorrente, attenendo – in parte – alla tutela della salute umana.
      Per questa ragione – e non certo per puro vezzo, Le Chiedo: “Da quale territorio mi scrive?
      Così, intuitivamente, da una Regione Meridionale? Per caso dalla Campania? Azzardo tale ipotesi perché al Sud sono molto diffuse le Congreghe nella gestione degli spazi sepolcrali e, soprattutto, in certi distretti amministrativi (Penso a Napoli, il suo hinterland e comuni limitrofi) si registra una cronica carenza di posti salma a sistema d’inumazione, tanto da indurre le autorità locali all’adozione di strumenti emergenziali, come appunto ordinanze contingibili ed urgenti volti a ridurre d’imperio il turno di rotazione dei cadaveri in campo di terra (= periodo legale di sepoltura) che la Legge Statale – DPR 10 settembre 1990 n. 295 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, con l’Art. 82 fissa, di norma, in anni 10, consentendone una sostanziale riduzione, sino ad un minimo, inderogabile, di anni 5.
      Questa possibilità di comprimere il turno di rotazione in campo di terra, prima era di competenza ministeriale, oggi, dopo il DPCM 26 maggio 2000 tale facoltà è stata devoluta alle regioni, sempre che queste con sub-delega non l’abbiano, a loro volta conferita ai comuni.
      Come dicevo prima, in tema di polizia mortuaria, la Regione può legiferare anche discostandosi – e non poco – dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il quale, con andamento “carsico” continua a valere, residualmente, per le parti o gli aspetti non novellati da apposita Legge Regionale.
      Dopo questa lunga e necessaria premessa tento timidamente di entrare in medias res con alcune considerazioni, assumendo, per difetto, a riferimento la sola normativa statale.
      Innanzi tutto bisogna capire se la confraternita amministri i campi d’inumazione per conto del Comune, in una sorta di rapporto concessorio, essendo questi, in ultima analisi, il vero titolare della funzione cimiteriale, oppure sia essa proprietaria del cimitero.
      La Legge Italiana, infatti, ammette, come antico retaggio del passato, la sussistenza di cimiteri privati, purchè essi siano antecedenti al Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto n. 1265/1934), vietato, quindi costruire nuovi sepolcreti di natura privatistica e siano soggetti alla vigilanza del Comune ai sensi dell’Art. 104 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
      La congrega pertanto non può violare la Legge imponendo un’esumazione forzata, prima che siano trascorsi almeno 5 anni.
      Diverso sarebbe se la fossa ad inumazione, a questo punto non in campo comune, fosse stata data in concessione d’uso, al pari un qualunque altro sepolcro privato e dedicato (si pensi alle tumulazioni tutte) , ai termini del capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285, in questo frangente la durata della sepoltura sarebbe determinata dall’atto di concessione. Ma…mi chiedo io malignamente, può un atto di natura para-contrattuale, come appunto l’atto in cui la confraternita cede in uso un posto feretro, derogare all’Art. 82 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285?
      Ad ogni modo il titolo di accoglimento in apposito campo d’inumazione privato, concesso o, addirittura, appartenente ad un Ente Morale è dato dallo statuto stesso della Congrega (bisogna esservi iscritti come confratelli o consorelle). Si richiama, tra l’altro, l’Art. 102 DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale per l’accettazione in ogni sepolcro privato (= tutte le destinazioni diverse dal campo comune) presuppone un’accurata istruttoria da parte degli uffici comunali volta ad accertare lo Jus Sepulchri.

  32. Buongiorno a mia nonna dopo 30 anni è scaduto il contratto ed hanno proceduto con spurgo, senza alcuna delicatezza hanno rotto il coperchio ed hanno visto che il corpo era intatto ed hanno gettato una sostanza liquida infine l hanno rimessa nel loculo senza mettere alcun coperchio, mi chiedo è normale? Grazie

    1. X Rosaria,

      nota tecnica e di servizio: con il termine gergale “spurgo”, tipico delle Regioni Meridionali, s’intende sostanzialmente l’estumulazione “ordinaria”, cioè effettuata alla scadenza della concessione, finalizzata all’eventuale riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, essa, allora, comporta necessariamente l’apertura del cofano di metallo, in funzione della verifica sullo stato di scheletrizzazione del corpo tumulato.
      Qualora questa ricognizione non dovesse sortire l’effetto sperato (= il resto mortale è ancora intatto o parzialmente incorrotto, per effetto, principalmente, di corificazione o saponificazione) la Legge prescrive alcune soluzioni di rimedio tra la quali s’annovera il cospargere l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo con sostanza biodegradante a base enzimatica, tale da favorire la ripresa dei processi disgregativi della materia organica, spesso inibiti, nella tumulazione stagna, dalla presenza di ambiente ermetico e bara di zinco impermeabile a gas e liquidi post-mortali.

      Quindi è ammessa la Ri-Tumulazione del defunto estumulato.

      Il nuovo confezionamento del feretro, dopo la rimozione dei coperchi, dipende dalla condizione del resto mortale: il rifascio con cassone di metallo esterno e’ d obbligo solo se si ravvisa il pericolo di percolazione dovuta ai liquami cadaverici (paragrafo 3 Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10), altrimenti basterebbe la sola cassa di legno, altri giuristi si spingono oltre considerando legittimo tumulare i resti mortali racchiusi nei contenitori di cui alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004. (bare cartacee o di legno gresso o ancora di altro materiale “leggero” e molto economico!)

      Ad ogni modo il coperchio, almeno quello della bara lignea deve esser chiuso (o anche solo appoggiato sul bordo cassa…non formalizziamoci troppo!), per ovvie ragioni, anche di pietas e rispetto, quindi ogni diversa azione deve esser considerata illegittima, anche se non si nasconde come un maggior afflusso di aria, all’interno della cella mortuaria sia del tutto consentaneo, affinché si riattivi, nel resto mortale, la naturale ossidazione delle parti molli reliquanti, sino alla loro completa mineralizzazione.

  33. Il marito all’atto della sepoltura del feretro della moglie chiede una tumulazione provvisoria impegnandosi a far seppellire definitivamente la bara nel loculo di spettanza al termine della provvisorietà.
    Scaduto il termine provvisorio la parte dolente decide di non traslare più il feretro.
    Cosa può fare il Comune per far rispettare l’impegno e quindi per non creare precedenti pericolosi per il rispetto dell’assegnazione dei posti?

    1. X Antonio,

      domande preliminari:

      a) ma l’impegno del marito a traslare il feretro, quando fosse stato ultimato il definitivo sepolcro, è solo una promessa verbale o è stato formalizzato in un atto scritto?
      b) in subordine, è stato, in merito alla sepoltura provvisoria, stipulato un regolare atto di concessione, seppur temporaneo, con versamento del relativo canone concessorio?

      Chiedo queste cose perché la prassi assai diffusa della tumulazione provvisoria, in assenza di loculi disponibili da concedere al momento del funerale, – più diffusa di quanto non si creda – è assolutamente inammissibile e contra legem, anzi crea precedenti rischiosi per il buon governo del cimitero, e pretese pericolose, tanto più che una concessione cimiteriale, per sussistere legittimamente, come ricorda la stessa Agenzia delle Entrate, abbisogna preventivamente di un regolare atto di concessione (formula linguistica aulica ma molto efficace!) su cui fondarsi ex Art. 98 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria – come condizione ad sustantiam, affinché un privato possa vantare diritti su di un manufatto cimiteriale; altrimenti saremmo dinanzi ad un occupazione sine titulo, cioè abusiva del sepolcro, il quale, non va mai dimenticato, è un bene demaniale, con quanto ne consegua, in termini di utilizzo uti singuli e con durata a tempo determinato, da parte del cittadino.

      I rimedi possibili sono i seguenti:

      1) ricordato l’art. 102 DPR n. 285/1990 che imporrebbe ai Comuni un oculato compito di supervisione e vigilanza sull’uso delle sepolture private – quali sono le tumulazioni tutte – all’interno del cimitero, tramite apposita istruttoria di verifica del titoli formali, si tratta infatti, di controllare di volta in volta il titolo di accoglimento, il dirigente ex Art. 107 comma 3 D.Lgs n. 267/2000 con atto ricognitivo appura se la tumulazione sia legittima o meno (c’è traccia dell’atto di concessione in archivio, sono stati introitati i relativi oneri di tumulazione?) altrimenti si dispone d’ufficio (con una determina dirigenziale?) l’estumulazione con conseguente inumazione del feretro in campo comune, addebitando tutte le spese alla controparte, in difetto sorgerebbe per il comune la responsabilità per danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

      2) a questo punto una sola e semplice diffida lascerebbe… il tempo che trova.
      Il comune potrebbe, forse, avvalersi del potere di auto-tutela ex Legge n. 241/1990, annullando (motivatamente) le autorizzazioni indebite impropriamente rilasciate e assegnando un termine perché i familiari del defunto “sine titulo”, procedano, a propria cura, diligenza ed onere (chiedendo le prescritte autorizzazioni ecc. ecc.) a dare diversa destinazione al feretro.

      Il problema é, semmai, quello relativo al da farsi in caso di inadempimento, per cui (da valutare) si potrebbe operare un rinvio agli artt. 2028-2032 Cod.Civile.

  34. X Nello,

    Legittimamente l’estumulazione si esegue alla scadenza (se per causa naturale o disfunzionale qui poco rileva) della concessione, ex Art. 86 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, che, il Comune, ha facoltà (e non obbligo!) di rinnovare (o prorogare?), di solito per un’altra volta soltanto, attraverso il perfezionamento, tra le parti contraenti, di un nuovo atto concessorio capace di novellare anche le precedenti obbligazioni sinallagmatiche prima pattuite con il precedente atto di concessione. Si parla, perciò di semplice rinnovo e non di novazione ex Artt. 1230 e 1231 Cod. Civile.

    Almeno secondo un certo filone della dottrina si instaurerebbe, cioè, un rapporto del tutto nuovo, una volta estintosi quello vecchio, magari con diverse clausole e…”codicilli”, ma avente come oggetto fisico il medesimo loculo, senza quindi il problema di traslare il feretro dalla sua attuale, definitiva collocazione sepolcrale.

    Nelle more di una norma ad hoc del Regolamento Comunale, magari pensata per sanare situazioni atipiche, è giusta e sin anche doverosa la richiesta del Comune di procedere:

    a) al rinnovo della concessione in scadenza.
    b) a liberare il loculo, quando sarà effettivamente scaduto, dal feretro ivi tumulato 30 anni fa in modo che la nicchia sepolcrale, sanificata e riattata, possa esser nuovamente assegnata ad un nuovo, diverso concessionario.

    La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente richiesta dall’?art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria quale condizione costitutiva per la sussistenza di una concessione d’?uso di sepolcri privati, come sono le tumulazioni tutte, qualunque ne siano la tipologia o durata (max 99ennale), incluso quindi anche la specie di manufatto cimiteriale quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo monoposto).

    Va tenuta anche presente la risoluzione dell?’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’?8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali, oggi tutte a tempo determinato, hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

    Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che il computo degli anni di concessione abbia inizio da quando comincia il materiale ?utilizzo del sepolcro (ad esempio: con la sepoltura di feretro avente titolo d’accoglimento) o, per talune fattispecie ancora, anche dal momento del versamento del canone concessorio stabilito dal Comune perché si faccia luogo alla concessione.

    Avete, dunque, una tomba doppia – biposto – con scadenze, però, sdoppiate; di difficile gestione, perchè se la concessione, con relativo contratto, è una, unico, nell’unità di tempo, dovrebbe esser anche il termine del naturale esaurirsi del rapporto concessorio: (= tutti e due i loculi dovrebbero scadere nello stesso giorno).

    Non capisco, in tutt’onestà questa differenziazione temporale, dovuta, con ogni probabilità a fattori endogeni al procedimento comunale, che il concessionario subisce passivamente o cui, in ogni caso rimane estraneo.

    La situazione da Lei rappresentata tradisce senza dubbio un’anomalia che se si fosse seguita la genuina interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non si sarebbe verificata.

    Si considera come, a volte, possano esservi situazioni di mancata o tardiva stipula dell?’atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto ad elementi esterni, talvolta anche riferibili all?’attività degli uffici comunali.

    Nell’evenienza di loculo già scaduto si sarebbe in presenza di un uso indebito, illegittimo (sine titulo?) dello stesso, questo ab-uso (in senso tecnico, s’intende!) comporterebbe l?’esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l’?utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.).

    In difetto, sorgerebbe, per la pubblica amministrazione, quale soggetto concedente e proprietario del bene cimiteriale, la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.).

    La Legge, per una volta è chiara, si richiama l’Art. 2963 Cod. civ per il calcolo preciso del dies ad quem.

  35. Abbiamo la concessione di un colombaro per due posti, in cui sono tumulati i nonni (marito e moglie). Il comune ci ha avvisato che per il nonno sono scaduti i termini di trent’anni e quindi dovremmo decidere di tenerlo ancora altri venti anni, pagando 1.000 euro oppure procedere all’estumulazione per deciderne poi se cremarlo o traslarlo in ossario oppure se non mineralizzato inumarlo per altri 5 anni. Tutte operazioni comunque costose.
    Per la nonna, invece, i trent’anni scadono tra due anni. La nostra richiesta era di aspettare la seconda scadenza e di prolungare il periodo di vent’anni per entrambi mantenendo lo stesso colombaro. Ci hanno risposto che non è possibile.
    Ora mi chiedo: cosa se ne fanno di un posto vuoto in un colombaro biposto già occupato?
    Che senso ha avere fretta di aprire un colombaro per togliere una cassa, quando abbiamo già manifestato l’intenzione di rinnovare la concessione?
    E’ chiaro che pagando adesso, ci ritroveremo poi scoperti con la nonna tra diciotto anni,
    Grazie per le risposte.

  36. X Giovanni,
    Domanda sintetica e stringatissima la Sua…sin troppo e così mi mancano molti elementi per valutare correttamente la situazione da Lei esposta.

    Per Legge (Art. 94 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria emanato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) in sede di approvazione del progetto di costruzione di un tumulo pluriposto deve necessariamente esser indicato con precisione il numero complessivo di feretri (e di conseguenza dei loculi, poiché in ogni loculo può esser murata una ed una sola bara ex Art. 76 comma 1 DPR n.285/1990) che nel sacello mortuario potrà esser deposto. Questa norma va letta in modo incrociato con l’Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990 il quale statuisce il principio della cosiddetta RISERVA, ossia il novero delle persone aventi diritto alla sepoltura in quel particolare edificio funerario ai termini dell’Art. 50 lett. c) DPR n. 285/1990.
    Dalla concessione amministrativa da cui sorge lo Jus Sepulchri origina una comunione indivisa e solidale che pone su un livello di pari ordinazione (precedenza nell’accedere al sepolcro) tutti gli aventi diritto, in quanto titolari dello Jus Sepulchri stesso, solamente quando e se non siano stati stipulati patti contrari da notificare, comunque, puntualmente al Comune o si sia addivenuto ad uno spacchettamento, pro quota, del diritto di sepolcro, per via giudiziale (sempre che il giudice acceda alla tesi del frazionamento preventivo, con ciò discostandosi dagli orientamenti, per fortuna uniformi, espressi dalla dottrina e soprattutto dalla più alta giurisprudenza.

    Ad ogni modo, salvo diverse disposizioni locali (che non conosco!), magari pure legate alla consuetudine, sull’ordine di riempimento dei posti contenute nell’atto di concessione o nel regolamento comunale di polizia mortuaria, l’uso dello spazio sepolcrale è determinato dalla cronologia degli eventi luttuosi con l’ovvio limite della capacità ricettiva della tomba, oltre la quale lo stesso Jus Sepulchri naturalmente spira, così estinguendosi ex se senza più poter esser esercitato: insomma si tumula sin quando ci sia materialmente posto e chi prima muore meglio alloggia, magari scegliendosi il loculo con la posizione migliore.

    Attenzione, però, con le recenti tendenze (= raccolta in cassetta ossario dei resti ossei dopo un congruo tempo, o cremazione degli indecomposti dopo almeno 20 anni di permanenza nel loculo di quest’ultimi) la capienza del sepolcro (in sé non estensibile all’infinito) si dilata, e non di poco, perché secondo il paragrafo 13 della Circolare Ministeriale n. 24/1993 esplicativa del regolamento statale di polizia mortuaria in un singolo loculo, sino alla sua massima saturazione, possono esser tumulate anche diverse cassette ossario o urne cinerarie, sia o meno presente un feretro.

  37. Vi chiedo di espormi quali sono le norme e divieti per la seguente situazione realmente avvenuta.
    Ieri nel andare al cimitero a pregare davanti al loculo di mio padre scopro che mia sorella ha inserito un altro stretto parente in una cassetta ossario nello stesso loculo.(50×70 loculo)
    Nel loculo vi era già 3 resti ossei in 3 distinte cassette zincate, quindi ora sono in 4.
    Alla richiesta di spiegazioni all’ufficio cimiteriale mi informa che già nel 1993 a mia insaputa sono state aperte le 3 cassette zincate, deposte in una unica cassetta zincata per avere più spazio.
    Sono stati mescolati i 3 resti ossei.
    Questa anno è stato inserito nello stesso loculo in cassette distinta il parente.
    Il titolare del loculo è mio padre con 2 eredi, io e mia sorella.
    E’ legale l’apertura delle 3 cassette zincate e il versamento in una unica cassetta avvenuta a mia insaputa?
    Quali errori ha commesso il Comune se ve ne sono?
    Nel regolamento cimiteriale il massimo numero di resti ossei sono 3 per i colombari, poi mi dicono che loculo non è un colombario e quindi si possono mettere un numero superiore.

  38. X Savino,

    La Sua interpretazione della Legge è corretta: nella fattispecie, in effetti, non si tratta di estumulazione ex Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria volta, al trasferimento del feretro verso una nuova destinazione; essa sì comporterebbe un atto di disposizione sulla spoglia mortale de qua, che competerebbe pur sempre ai più stretti congiunti del de cuius secondo il principio di poziorità (potere di scelta coniugato con la priorità nel decidere) formalizzato in norma positiva dal disposto di cui all’Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione, appunto, del regolamento nazionale di polizia mortuaria. In questo caso non c’è nessuna estumulazione (intesa come materiale estrazione del feretro dal loculo in cui fu racchiuso il giorno del funerale), ma una semplice rimozione di eventuale lapide e tamponatura ermetica della cella sepolcrale, al fine di inserire nel tumulo un’urna cineraria, operazione, per altro legittima, in quanto contemplata, a livello statale, anche dal paragrafo 13. 3 sub. 1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

    I passaggi amministrativi sono sostanzialmente 2:

    a) in base al regolamento comunale di polizia mortuaria, all’atto di concessione ed all’Art. 93 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 [norma quadro che opera di default] il concessionario del loculo, cioè Lei, chiede, con oneri, naturalmente, a proprio carico, la temporanea apertura dello stesso per la tumulazione delle ceneri e parallelamente dimostra la pre-sussistenza ex Art. 50 comma 1 lett. c) DPR n. 285/1990, dello jus sepulchri (= titolo di accoglimento per le suddette ceneri in quel determinato sepolcro privato).

    b) L’ufficio comunale della polizia mortuaria, con istruttoria basata, ovviamente sui soli titoli formali prodotti in allegato l’istanza stessa, e quindi nemmeno troppo strutturata, valuta la legittimità del diritto di sepoltura delle ceneri (= Jus Sepulchri) e, di conseguenza, se la risposta è positiva, autorizza la tumulazione delle stesse in quel dato loculo, previa smuratura dei tumulo.

  39. Buongiorno, forse non è il punto più corretto per una domanda di questo tipo, ma vorrei un’informazione visto che si parla di estumulazioni. Dovremmo inserire le ceneri un un nostro parente deceduto recentemente, nel loculo della moglie. (Era la loro volontà). Il Comune ci dice che è possibile ai sensi del regolamento comunale, ma che la richiesta per aprire il loculo va fatta dalla sorella della moglie perchè è la parente più prossima della defunta già tumulata, perchè per le estumulazioni nel regolamente comunale vi è scritto così. Ma, secondo me, questa semplice apertura non è un’estumulazione perchè non viene tolto niente, ma semplicemente aperto il loculo senza aprire la cassa. Noi vorremmo evitare di chiedere il consenso di quella signora, se possibile. Non sarebbe sufficiente il consenso dell’intestatario del loculo e cioè io? Il Regolamento non dice nulla su chi deve firmare per le operazioni di “apertura” parla solo di esumazioni, di estumulazioni e di traslazioni.

  40. X Novella,

    La richiesta un parere alla competente Autorità Diplomatica (con relativo nulla osta, prima di agire d’ufficio) in merito alla rimozione dei sigilli mi pare un’idea sì molto formale (personalmente adoro le complicazioni!) ma anche davvero intelligente ed assolutamente appropriata, non si scadrebbe quindi nell’inutile aggravamento procedurale sanzionato dalla stessa Legge n. 241/1990.

    E poi coraggio, e soprattutto w i sentimenti di pietas; in effetti per sopravvivere decentemente nel labirinto della polizia mortuaria occorrono, per certo, cuore e cervello assieme ad altre parti anatomiche meno nobili, di cui, per pudore, taccio il nome!

  41. Grazie delle preziose risposte…. Spiegherò ai parenti, confidando che capiscano che le leggi sono leggi. Per quanto riguarda la rimozione della cassa di legno, dovrei comunque rompere il sigillo (è infatti esterno), però siccome il sigillo è posto dall’Ambasciata d’Italia all’estero, potrei provare a chiedere all’Ambasciata se, una volta concluso il trasporto, mi autorizzano a rompere i sigilli (posto che la loro funzione è solo a garanzia del contenuto nel trasporto). Se mi autorizza chi li ha messi…. può essere una strada!? Non so, sono troppo sentimentale!!!

  42. X Novella (…la quale, oggi, in tema necroscopico e cimiteriale è persino più assatanata di me!)

    Bando alle ciance ed ai convenevoli, così da entrare subito in medias res, ed a tal proposito mi sovvengono queste riflessioni (si badi bene: parlo appunto di suggestioni e semplici suggerimenti perché neanch’io sono il depositario perfetto della Verità Assoluta e Rivelata!)

    Non è vietato in senso assoluto rompere i sigilli, anzi in alcuni casi è doveroso ed obbligatorio, magari per disposizione di legge o per ordine di un autorità sovraordinata rispetto all’ufficio comunale della polizia mortuaria (forza pubblica in veste di polizia giudiziaria, AUSL, Magistratura…) Rimarco il concetto: l’apertura del feretro una volta trascorso interamente il periodo legale di sepoltura per la necessaria ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere (o meglio del resto mortale) è espressamente ammessa e contemplata dalla Legge (Art. 86 comma 2 e 75 comma 2 DPR n. 285/1990), così come lo sversamento delle ossa, non richieste dagli aventi titolo a disporne, per un’ulteriore sepoltura dedicata, in ossario comune, in forma del tutto anonima, massiva e definitiva (leggasi: trattamento irreversibile equivalente ad una dispersione, seppur in ambiente confinato e dentro il perimetro cimiteriale). Per l’ossame l’unico trasbordo ammesso è quello delineato dalla Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10 in materia di cremazione dello stesso, quando si dispone che le ossa, racchiuse durante il trasporto nell’apposita cassetta di cui all’Art. 36 DPR n. 285/1990 siano poi sversate in un contenitore facilmente combustibile, in modo da facilitarne sia l’inserimento nel forno, sia la cremazione stessa (molti impianti, infatti, come accade nella stessa Regione LOmbardia, per effetto di discutibili e miopi provvedimenti regionali, non sono abilitati ad abbruciare il nastro metallico con cui sono confezionate le cassette ossario). Ma una semplice circolare interpretativa è solo un atto istruttivo e non una fonte del diritto, quale invece è il regolamento statale (per le parti non implicitamente o espressamente novellate) o la legislazione locale, e ciò, per i puristi del diritto, sarebbe foriero di nuovi atroci dubbi giuridici e di ermeneutica legale.

    Alla fine della fiera bisogna intendersi su quest’aspetto di forma e sostanza: nel silenzio della Legge è legittimo autorizzare il cambio di cassetta per ossa che saranno, poi, ri-tumulate? Se ragioniamo per analogia la risposta dovrebbe esser negativa, in quanto detta manomissione sull’assetto del contenitore mortuario è sicuramente proibita per le casse da morto vere e proprie, fatta salva l’eccezione di cui all’Art. 75 comma 2 DPR n. 285/1990.

    Convengo sulla validità dell’ultima soluzione prospettata: per la Legge Italiana, infatti, la cassetta per resti ossei non ha l’obbligo della cassa in legno, come, invece, accade per i feretri, potendo essa esser ricavata solo da un semplice foglio di zinco. Perché allora non eliminare solo l’involucro esterno di legno, al fine di guadagnare qualche prezioso centimetro di spazio in più?

    Oggi sono più formalista (sì…alla formalina!!!) del solito, ma, secondo me almeno, la faccenda va affrontata in questi termini operativi, se poi per evento prodigioso ed umanamente inspiegabile le ossa in questione dovessero magicamente e nottetempo auto-traslarsi in un nuovo contenitore dagli ingombri più contenuti, ma pur sempre in linea con le prescrizioni Art. 36 DPR n. 285/1990 gli spiriti più semplici e digiuni sulle miserie delle cose funebri, griderebbero al miracolo postmoderno, mentre i più smaliziati ringrazierebbero sentitamente i Santo Necroforo di turno, essendo quest’ultimo, secondo la vulgata popolare, oscuro benefattore, protettore e patrono di noi sfortunati beccamorti!

  43. e inoltre, se i parenti volessero conferire i resti nell’ossario comune? bisognerebbe comunque spezzare il sigillo!

  44. Grazie gentilissimo sig. Carlo, anche io avevo pensato che il sigillo fosse a garanzia del contenuto durante il viaggio. Ciò che pensavo fosse fattibile era aprire (una volta che il viaggio si è concluso), e riconfezionare con un contenitore diverso, garantendo magari con apposito verbale e nuovo sigillo che il contenuto non era variato. Non si potrebbe così operare alla luce del sole?? Del resto, se non si potesse mai rompere un sigillo, non sarebbe nemmeno possibile aprire un feretro per raccogliere i resti da mettere in cassettina in occasione delle estumulazioni…. se completamente mineralizzato. I parenti sarebbero altresì propensi a far rimuovere il solo involucro di legno per vedere se la cassetta di zinco interna ha dimensioni più idonee. Ma secondo me la sostanza non cambia… Sono sempre a ringraziarla per i preziosissimi chiarimenti che ci aiutano ad operare nella legalità.

  45. X Novella,

    Si fa, ma non si dice! Queste operazioni poco ortodosse sono all’ordine del giorno nei nostri cimiteri, tuttavia in conformità alla linea legalitaria sempre tenuta da questa redazione (che io stesso condivido pienamente) debbo rilevare come l’eventuale violazione/effrazione dei sigilli apposti sulla cassetta ossario, se non disposta d’imperio dall’Autorità Giudiziaria o da quella Sanitaria, integri la fattispecie di reato di cui all’Art. 349 Cod. Penale. Il Comune non ha titolo ad autorizzare l’apertura della cassetta ossario, la quale deve rimanere sigillata. Mi spiego meglio: soprattutto in caso di trasporto proveniente dall’Estero a garanzia dell’integrità dei pietoso oggetto del trasporto funebre stesso (cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri) Le Autorità Locali Straniere e la Stessa Autorità Consolare Italiana applicano dei sigilli, non tanto per la pericolosità del trasporto, quanto proprio per evitare che nel contenitore funebre, durante il viaggio, siano trasbordate sostanze vietate dalla Legge oppure oggetti indesiderati. (Armi, stupefacenti, preziosi di contrabbando, narcodollari…). Per questa ragione la normativa spesso richiede di imprimere il sigillo, assieme ad un accurata verbalizzazione sul confezionamento della bara, della cassetta ossario o dell’urna cineraria.

    Secondo me, almeno, lo sversamento delle ossa in una cassetta di dimensioni minori è, pertanto, vietato expressis verbis, cioè per espressa previsione del Cod. Penale e poi, non dimentichiamo, come lo jus sepulchri si eserciti legittimamente sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro, ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990, raggiunta la quale (= punto di saturazione della tomba) il titolo di accoglimento non produce i suoi effetti e si estingue naturalmente, pur essendo in sé un diritto personalissimo e come tale imprescrittibile.

    Se, materialmente non c’è posto…chi prima muore meglio alloggia!

  46. Arriva dall’estero una cassettina coi resti mortali di un caduto in guerra (deceduto nel ’44 e finora inumato).
    La cassettina è doppia (metallo interno + legno esterno) e sigillata ma di dimensioni nettamente superiori alla nostre misure abituali delle cassettine resti.
    I parenti, per far “entrare” i resti nel colombaro a loro disposizione, vorrebbero far aprire l’attuale cassettina e “cambiare contenitore”, se possibile, inserendo i resti in una cassettina di dimensioni “standard”. E’ possibile fare questa operazione o si viola qualche disposizine, magari militare (non me ne intendo, non so se ci sia particolare disciplina di “rispetto” per i caduti, magari obbligo di tenere intatti i sigilli o qualcos’altro.).

  47. Ci si può opporre all’esecuzione delle operazioni cimiteriali?

    La risposta è categorica: NO!

    Come acutamente osservato dalla giurisprudenza, Cassazione civile, 29 marzo 1957 “Il regolamento di polizia mortuaria, R.D. 21.12.1942 n. 1880, dispone che quando è trascorso un decennio dalla inumazione dei cadaveri ovvero è scaduto il periodo di concessione per la tumulazione dei feretri (salvo che si tratti di sepolture private a concessione perpetua), il custode del cimitero deve provvedere alla rimozione dei resti mortali destinando le ossa esumate all’ossario comune, ed inumando i feretri estumulati: tale adempimento non è condizionato all’assenso dei congiunti del defunto. Pertanto non costituisce reato (né nella forma di violazione di sepolcro, art. 407 C.P. né in quella di sottrazione di cadavere, art. 411 C.P.) il fatto del custode del cimitero che provvede all’adempimento suddetto senza l’assenso dei congiunti del defunto”.

    Alla scadenza del turno di rotazione per le quadre ad inumazione o della concessione per le sepolture private il gestore del sepolcreto deve procedere d’ufficio alla rimozione delle tombe, per la raccolta dei resti ossei o il trattamento previsto qualora si rinvengano esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.

    Di solito le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione sono regolate da un’ ordinanaza del sindato impostata secondo lo chema della circolare ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998.

    Nell’ordinanza di cui sopra si dettano criteri e modalità operative per lo smaltimento degli inconsunti che possono esser:

    nuovamente inumati (nella stessa fossa o in campo indecomposti) non con la stessa cassa, ma con un contenitore più leggero, magari di cellulosa, pasta di legno, pialla, cartone per favorire la ripresa della scheletrizzazione.(Art.86 comma 2 DPR 285/90 e Circ.Min. n.10 del 31/07/98)
    Tumulati in loculo, nicchia muraria o cappella gentilizia, occorre il rifascio della cassa solo se si rileva la presenza di parti molli, conn copnseguente percolazione di liquidi postmortali.
    Avviati direttamente a cremazione ai sensi del DPR 254/03.
    Di questa disposizione deve esser data pubblicità-notizia attraverso pubbliche affissioni nell’albo pretorio, all’ingresso del cimitero oppure direttamente sui sepolcri interessati da esumazone ed estumulazione almeno per due ragioni.

    L’ordinanza del sindaco si configura come una scelta discrezionale (perchè c’è l’opzione tra cremazione dei resti mortali o loro interro), deve, dunque, esser formalizzata in un’atto di diritto positivo quindi scritto, pubblico e consultabile da parte della cittadinanza.
    Ai sensi della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 anche il disseppellimento del feretri e la nuova destinazione di ossa o resti mortali all’ossario comune ovvero ad altra forma di sepoltura (cremazione compresa) sono divenuti servizio a titolo oneroso, quindi è importante individuare i soggetti che abbiano titolo a disporre dei cadaveri anche dopo il periodo di sepoltura legale e delle loro trasformazioni di stato (ceneri, semplice ossame, resti mortali) per riscuotere le relative tariffe. Solo in caso di disinteresse il costo sarà a carico del comune.

    I famigliari hanno il diritto di opporsi alla cremazione di ossa e resti mortali stabilita d’ufficio dal comune (in acso contrario vale il principio del silenzio assenso), quindi per esercitare questo loro potere che si configura come un diritto della personalità (decidere di sè stessi e dei propri cari anche per il periodo successivo alla morte) debbono esser preventivamente informati con i modi ed i tempi di cui sopra.

    Anche quando sia già avvenuta l’operazione cimiteriale senza che nessuno abbia richiesto di poter disporre di ceneri oppure ossa conviene non procedere subito con lo sversamento delle ossa nell’ossario comune o la dispersione degli esiti da cremazione (le ceneri) nel cinerario comune, poichè il diritto a disporre di cadaveri e lor trasformazioni di stato nopn si esaurisce dopo il periodo legale di sepoltura.

    Ossa e ceneri potranno sostare per un congruo tempo nel deposito mortuario del cimitero, trascorso infruttuosamente questo lasso di tempo ai sensi del combinato disposto tra gli Art.. 85 comma 1 ed 80 comma 6 verranno depositare in forma indistinta e promiscua nei due spazi (ossario e cinerario) adibiti ad accoglierle.

    Le ceneri, laddove non sia intervenuta apposita norma regionale per iomplementare gli istituti della Legge 130/01 (dispersione in natura) possono solo esser:

    Sigillate in urna e tumulate
    Sversate nel cinerario comune.
    Ai sensi del DPR 24 febbraio 2004 potrebbero anche esser custodite presso un domicilio privato, ma per ceneri provenienti da un primo periodo di sepoltura (ceneri precedentemente tumulate in cimitero, ceneri prodotte dalla cremazione di resti mortali oppure ossame esumati o estmulati) occorre una disciplina di dettaglio da individuare nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Le ossa possono solo esser:
    raccolte in cassettina ossario e tumulate (Art.85 DPR 285/90)
    cremate su istanza dei famigliari del de cuius (Circ. Min. n10 del 31 luglio 1998)
    incinerate su disposizione del sindato (limitatamente a quelle ossa che erano già collocate nell’ossario comune).

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