Il grande fratello dei rifiuti

Verso la operatività del SISTRI (il grande fratello dei rifiuti)

E’ importante notare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 (Suppl. Ord. n. 10), il D.M. 17 dicembre 2009 che istituisce il “SISTRI – SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti”, sia pericolosi che non pericolosi. Il Decreto è in vigore dal 14 gennaio 2010.

Il nuovo sistema SISTRI:
– andrà a sostituire gradualmente l’attuale gestione cartacea dei rifiuti (effettuata finora tramite i Formulari di identificazione e i Registri di carico e scarico);
– prevede l’abolizione del MUD a partire dal 2011.

Adempimenti nella fase transitoria
ATTENZIONE: per un mese successivo all’operatività del SISTRI i soggetti obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico rifiuti) e 193 (tenuta del formulario di identificazione rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006.

L’applicazione della norma è particolarmente veloce ed diversa tra soggetti obbligati di primo gruppo, di secondo gruppo e di soggetti facoltizzati.

Scadenze ravvicinatissime

Scadenze primo gruppo:
a) Iscrizione al SISTRI (on line o via fax) entro il 28/2/2010; successivamente verranno consegnati i dispositivi USB e la cosiddetta black box da installare sul veicolo da parte dei trasportatori dei rifiuti;
b) Avvio operatività del SISTRI dal
13/7/2010.
Scadenze secondo gruppo
a) Iscrizione al SISTRI (on line, via fax o telefonicamente) dal 13/2/2010 al 30/3/2010; successivamente verranno consegnati i dispositivi USB e la cosiddetta black box da installare sul veicolo;
b) Avvio operatività del SISTRI dal
12/8/2010.
Invece, l’adesione al SISTRI è volontaria e può avvenire a partire solo dal
12/8/2010per i seguenti soggetti:

Primo gruppo di soggetti obbligati: operatività e termini di iscrizione
Produttori iniziali, con più di 50 dipendenti, di rifiuti pericolosi(ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006);
Imprese ed enti produttori iniziali, con più di 50 dipendenti, di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006;
Commercianti e intermediari: per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti per conto dei consorziati; per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (Trasporto Intermodale).

Per tali soggetti è prevista:
l’iscrizione entro il 1° marzo 2010;
– l’operatività a partire dal 13 luglio 2010.

Secondo gruppo di soggetti obbligati: operatività e termini di iscrizione
Imprese ed Enti, fino a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi(ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006);
Produttori iniziali, da 11 a 50 dipendenti, di rifiuti non pericolosidi cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006.

Per tali soggetti è prevista:
– l’iscrizione dal 13 febbraio 2010 al 20 marzo 2010;
– l’operatività a partire dal 12 agosto 2010.

Invece, l’adesione al SISTRI è volontaria e può avvenire a partire solo dal 12/8/2010per i seguenti soggetti:
a) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti;
b) le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
c) gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
d) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.

L’ iscrizione

(http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=58)avviene in due fasi, e può essere effettuata direttamente, ovvero dai soggetti interessanti o indirettamente tramite la sezione Regionale dell’Albo Nazione dei Gestori Ambientali competente per territorio (per i trasportatori), o tramite le associazioni di imprenditori territoriali o le loro società di servizi..

La prima fase prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione siano tenuti a comunicare, con varie modalità via web, fax , o telefono, i dati necessari all’iscrizione, dati contenuti in un apposito modulo. http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=81

Dopo avere effettuato le necessarie verifiche con il registro delle imprese o l’albo nazionale dei gestori ambientali, i soggetti interessati ricevono il codice-pratica di riferimento, con il quale potranno presentarsi alla camera di commercio, o presso le sezioni territorialmente competenti dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (per i trasportatori) per lo svolgimento delle ulteriori formalità, come il pagamento per l’acquisizione dei dispositivi http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=94

ed il ritiro degli stessi.

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=94

La seconda fase dell’iscrizione si caratterizza per la consegna dei dispositivi necessari per il funzionamento del sistema.

Come funziona

Il nuovo sistema funzionerà sostanzialmente grazie ad un dispositivo elettronico USB (“Chiavetta USB”), per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale.Tutto il sistema sarà collegato in rete e sarà così possibile seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale. Ogni mezzo che trasporta rifiuti sarà dotato di un dispositivo elettronico, detto black box, con la funzione di monitorare il percorso effettuato. La consegna e l’installazione del dispositivo avviene presso le officine autorizzate

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=95

Le Camere di Commercio avranno compiti nella fase di iscrizione e di consegna dei dispositivi elettronici USB e del Black Box alle imprese interessate.

Officine autorizzate
Per essere autorizzate all’installazione del dispositivo “black box”, le imprese esercenti attività di autoriparazione, iscritte per la sezione elettrauto, devono presentare apposita domanda, entro il 13 febbraio 2010, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o al sito del SISTRI.

Le discariche, invece, saranno dotate di apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti stessi.

I Sistri ha previsto anche una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi. I soggetti che hanno in carico i dispositivi, in caso di malfunzionamento, sono tenuti a comunicare ogni disfunzione al call center dedicato, operativo tutta la settimana, tranne la domenica.

La comunicazione del malfunzionamento deve avvenire entro 24 ore se i vizi riguardano i software, ed entro 72 ore se, invece, i problemi coinvolgono l’hardware.

Per ulteriori approfondimenti

Linea Guida sul Sistri redatte dal Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare www.sistri.it

Soggetti con iscrizione obbligatoria
L’articolo 1 del D.M. individua i soggetti obbligati a comunicare al SISTRI le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti nell’esercizio della loro attività.
1)
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
2)
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti: le imprese e gli enti che impiegano più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006, cioè:
– i rifiuti da lavorazioni industriali,
– i rifiuti da lavorazioni artigianali
– i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
3)
Comuni, Enti e Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
4)
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
5)
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiutiper conto dei consorziati.
6)
Trasportatori professionali: le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
7)
Operatori del Trasporto Intermodale, cioè:
– i terminalisti concessionari dell’area portuale di cui all’articolo 18 della L. n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all’art. 16 della medesima Legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
– i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. 8)
Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
9)
Recuperatori e smaltitori: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa
I soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI sono i seguenti.
1)
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a dieci dipendenti: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006, che non impiegano più di dieci dipendenti.
2)
Imprenditori agricolidi cui all’art. 2135 C.C., produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
3)
Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverseda quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006.
4)
Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006.

Chi vi rientra per i servizi funerari

Possono rientrare sia come soggetti con iscrizione obbligatoria, sia come soggetti con iscrizione facoltativa, operatori del settore che ricadono nei casi stabiliti dalla norma.

In particolare vi sono obbligati:

A – In quanto produttori iniziali di rifiuti pericolosi:

  1. i gestori di crematori ;

  2. i gestori di depositi di osservazione, di obitori;

  3. le imprese funebri e/o i gestori di autorimesse funebri;

B – In quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ma con numerosità elevata di personale e in base all’attività svolta:

  1. attività industriali e di commercio del settore funebre e cimiteriale, con più di 10 addetti;

Non vi sono obbligati i gestori di cimiteri che classificano e trattano i rifiuti come rifiuti urbani.

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