Concessioni cimiteriali: applicazione dell’I.V.A. a due velocità? Profili di irragionevolezza manifesta

Cari Lettori,

sapendoVi attentissimi al dibattito giuridico (magari del tutto accademico) sul fenomeno funerario italiano, specie nei magazine on line di settore dedicati più genericamente alle PP.AA. locali, è utile conoscere un saggio, anche se datato, reperibile liberamente sul web (sul magazine on line: “enti-localionline.it”) dal titolo “Le concessioni cimiteriali fra gestione amministrativa e aspetti fiscali”, del 3/9/2019, a firma di Stefano Paoli, in cui si citano queste pronunce di giurisprudenza comunitaria: 

  • la Sentenza 16 settembre 2008, Causa C-288/07;
  • la Sentenza 4 giugno 2009, C-102/08;

per corroborare l’assunto secondo cui:

Alla luce di quanto sopra, i concetti espressi dall’art. 1, comma 14, del Dl. n. 417/1991 e richiamati, tra le altre, dalle Cm. Finanze n. 8/93 e Rm. Finanze n. 376/1992, appaiono oggi superati laddove prevedano la non rilevanza Iva dei servizi di concessione di loculi cimiteriali svolti direttamente dal Comune e degli altri servizi cimiteriali svolti direttamente dal Comune per mancanza del requisito soggettivo.
In effetti, alla luce delle citate Sentenze della Corte di Giustizia, sul concetto di “distorsione della concorrenza” relativo ai servizi resi dagli enti pubblici nella loro veste di pubblica autorità (in particolare, la gestione dei “Parcheggi”, ma il concetto è estendibile anche alle concessioni cimiteriali), è stata precisata in modo inequivocabile la sussistenza della distorsione di concorrenza e a tal fine si è fatto riferimento al mercato nazionale e non ad un mercato locale.
Ciò tende a restringere fortemente le ipotesi di servizi resi dai Comuni o Enti pubblici in quanto pubbliche autorità senza che vi siano distorsioni di concorrenza, o meglio le elimina del tutto proprio nella misura in cui i medesimi servizi possono essere resi anche da privati ed a prescindere dal mercato in cui essi vengono effettuati.
In altre parole, mutuando quanto detto dalla Corte in relazione ai servizi di “Parcheggio”, non interessa tanto sapere se i “Servizi cimiteriali” siano gestiti direttamente dal Comune nell’intero territoriale comunale e quindi affermare in linea teorica che la distorsione non sussiste proprio in mancanza di un concorrente privato in quel determinato mercato, ma ciò che dovrebbe rilevare è la circostanza che detti servizi possono potenzialmente essere resi anche da operatori privati.

E ciò rende necessaria qualche osservazione:
Si sottace la sottile differenza tra concessione d’area o manufatto (porzione dello stesso) cimiteriale e cessione del  solo diritto d’uso.
La prima è appannaggio, in regime di monopolio, del Comune proprietario del camposanto, o meglio titolare ultimo del demanio specifico e necessario per ogni Comune, rappresentato dal cimitero nel suo complesso.
la seconda può sorgere anche in capo al gestore del sistema cimiteriale comunale, ma in posizione subordinata, alla politica cimiteriale decisa dal Comune, in ogni caso.
C’entra per caso il projet financing?
Ci pare che il nuovo reg. reg. Lombardia affronti la questione da una nuova angolazione.
Sovente non si medita sul significato profondo di demanialità di un bene… Molto, a nostro avviso, dovrebbe dipendere dal contratto di servizio stipulato tra il gestore e l’Ente Locale.

Queste brevi riflessioni suscitano in Voi qualche interesse?

Personalmente ritengo che le tesi sostenute nell’articolo citato trascurino alcuni aspetti e non solo quale sia l’”oggetto” della concessione, come rilevato prima. Non ci sentiremmo, quindi, di aderire “in toto” alle conclusioni cui perviene.
Piuttosto sembrerebbe utile approfondire un problema particolare, da cui discenderebbero conseguenze interessanti per chi abbia pratica e conoscenza sulle cose funerarie.
Quando vi sia un project financing o un gestore del cimitero (ma qui molto gioca l’atto di affidamento e il contratto di servizio), le assegnazioni di loculi realizzate da questi soggetti alle persone/enti dovrebbero essere già assoggettate a IVA (al 10%), come in numerose situazioni già avviene.
Questo inquadramento determinerebbe  che anche eventuali concessioni fatte dal Comune venissero sottoposte al medesimo regime fiscale, quanto meno per prevenire distorsioni della concorrenza, con rischio (a parte il fatto che i cittadini non comprenderebbero comportamenti differenziati) di probabili profili di illegittimità.
Ricorriamo ad un esempio banale: il Comune, in una certa fase ricorre allo strumento del project financing, magari per un qualche ampliamento dei cimiteri o, per realizzare nuovi corpi di loculi, in aree cimiteriali ancora non impiegate.
Il Comune dispone, però, anche di un certo numero di loculi liberi, sia perché non ancora assegnati o per naturale scadenza, con estumulazioni già programmate (omettiamo, per semplicità altre cause come rinuncia, decadenza, abbandono amministrativo…), in altro cimitero non oggetto del project financing.
In questa situazione dovrebbe accadere:
i loculi assegnati dal soggetto affidatario del project financing verrebbero ad essere assoggettati ad IVA.
i loculi concessi in altro cimitero dello stesso Comune, ma con concessione diretta comunale, sarebbero fuori campo d’imposta.
In una realtà (distorta?) di questo tipo forse non si può più dire che il Comune agisca solamente come “pubblica autorità”, poiché ha esternalizzato a terzi una parte delle prestazioni cui, prima, provvedeva  autonomamente (= da solo, in economia diretta).

Per evitare le c.d. “distorsioni della concorrenza”, si dovrebbero assoggettare ad IVA anche le concessioni che il Comune ponga comunque in essere, contravvenendo così alla stessa lettera della Legge.
Fuori  dall’intervento di project financing, si porrebbe pure l’ulteriore questione sulla legittimità di questa soluzione, nel senso di domandarci se la scelta tutta politica, in un dato momento operata in favore del project financing, determini, di per sé solo, il cessare della prerogativa per cui il Comune aveva, prima, agito anche come “pubblica autorità”. (???)
Oppure, al contrario, si potrebbe pure non non assoggettarle ad IVA, creando, dal lato dei cittadini, 2 regimi IVA, a seconda che essi ottengano l’assegnazione da un soggetto privato (project financing) o da altro istituzionale (Comune).
Il paradosso è abbastanza prossimo a ciò cui si assiste per gli impianti di cremazione, ma in questo ultimo caso, non vi è la possibilità legale che nel medesimo Comune vi siano, contemporaneamente, impianti “comunali” o di “terzi” (e ci auto-smentiamo, citando Venezia, dove gli impianti di cremazione sono gestiti da Veritas Spa (partecipata anche dal Comune assieme ad altri Comuni limitrofi) e uno, a San Michele, dalla So.Crem. ma qui un differente trattamento IVA non si ha, poiché non vi sono impianti di cremazione “comunali”, cioè condotti in economia diretta).
Al contrario l’ipotesi della compresenza di loculi “comunali” e di loculi di “terzi”, con separate concessioni, è ben più frequente e del tutto probabile. Una soluzione per un pari trattamento potrebbe essere (facciamo dell’accademia e, a nostra volta, provochiamo) così strutturata: il Comune conferisce al project financing i loculi di cui abbia la disponibilità sia perché non assegnati o perché venuti a scadenza, (o al gestore affidatario del servizio) il quale dovrebbe corrispondere il prezzo concordato, soggetto ad IVA (tanto per non distorcere la concorrenza) e così, quest’ultimo potrebbe a propria volta ri-concederli in uso ai richiedenti, con IVA.

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Carlo Ballotta

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