Calabria e Sicilia cambiano alcune parti delle proprie norme regionali funerarie e la Corte Costituzionale estingue i procedimenti nei loro confronti

La Corte Costituzionale, con ordinanze n. 26 del 28 gennaio – 24 febbraio 2021 e n. 94 del 14 aprile – 7 maggio 2021, ha rispettivamente dichiarato estinti i giudizi di legittimità promossi dal Governo contro alcune disposizioni:
a) della L.R. Calabria 29 novembre 2019, n. 48 “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria” e dell’art. 1, co. 1, della L.R. 5 dicembre 2019, n. 53 recante “Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 L.R. 29 novembre 2019, n. 48”;
b) della L.R. Sicilia 3 marzo 2020, n. 4 “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria”.
In sostanza le due regioni hanno cancellato parti delel nrome regionali che potevano creare problemi di costituzionalità e quindi quel che è restato delle norme regionali ora è legittimo.

L’estinzione è stata pronunciata a seguito della rinuncia del Governo al ricorso.
Le diposizioni oggetto di censura, nel frattempo, non hanno ricevuto applicazione.

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