Cade dalla scala in cimitero: danni ed eventuale responsabilità civile per il Comune?

Brano tratto dall’edizione on line de “La Nuova gazzetta di Modena del 28 agosto 2017:” “”- […] MODENA. È finita con un brutto infortunio la mattinata di una donna modenese all’interno del cimitero San Cataldo. Attorno all’ora di pranzo, erano da poco passate le 13, la donne si trovava ancora all’interno del cimitero quando è suonata la consueta sirena che avvisa della chiusura dei cancelli. Lì per lì non ci ha fatto troppo caso ma quando, pochi minuti dopo, si è trovata davanti i cancelli sbarrati, si è preoccupata e ha cercato una via d’uscita dal cimitero ormai chiuso. Va detto, per chiarezza, che San Cataldo è dotato di un sistema touch screen e di un dispositivo di sicurezza che permette l’apertura del cancello dall’interno. Evidentemente la donna non sapeva di questa possibilità, così ha optato per una strada ben più impervia: ha preso una delle scale che servono per il cambio dei fuori e delle luci, l’ha avvicinata al muro di cinta del cimitero e ha iniziato a salire fino a raggiungere, ad oltre tre metri, la cima delle mura. Lì è nato il problema: come scendere in sicurezza? E proprio nel tentativo di scendere è caduta. Sul posto è arrivata l’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale”-

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Ed ora un breve commento tecnico sulla scia di due distinti quesiti presenti, in banca data, qui su www.funerali.org, risolti a cura dell’Ing.Daniele Fogli. Questo passaggio ci consente anche di esaminare, sotto il profilo civilistico ed aquiliano gli effetti di una mancata sorveglianza all’interno del campisanti.

 

imageLe responsabilità gravanti sul Comune nel caso in cui un utente/visitatore procuri un danno a sé o ad altri utilizzando una scala portatile , in buono stato di manutenzione, si distinguono in relazione alle seguenti ipotesi:

a) Nel caso in cui la scala arrecasse un danno ad un soggetto, senza che questi la stesse azionando o manovrando, ci troveremmo nell’ambito di applicazione dell’art.2051 c.c., secondo il quale, il Comune, in quanto custode dell’oggetto, è responsabile del danno cagionato, salvo che provi il caso fortuito.

Per caso fortuito si intende un fatto imprevisto o assolutamente imprevedibile, da solo idoneo a causare un danno. Secondo parte della dottrina e della prevalente giurisprudenza si tratta di una responsabilità fondata su una presunzione relativa di colpa a carico del custode ed il caso fortuito serve appunto per dimostrare l’assenza di colpa. Secondo altro orientamento trattasi di responsabilità oggettiva ed il caso fortuito consiste in un avvenimento che esclude il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.

 

b). Se invece il danno è prodotto a causa di un uso errato o maldestro dello strumento, si rientra nell’ipotesi generale dell’art.2043 Cod..Civile. Pertanto, l’utente che cagiona ad altri un danno, intenzionalmente o a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è obbligato a risarcire il danno. In tale fattispecie il Comune non è responsabile.

Il Comune quale titolare ultimo del cimitero, impianto demaniale ex art. 824 comma 2 Cod. Civile, e della stessa funzione cimiteriale (Artt. 337, 343 e 394 T.U.LL.SS) ha la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2043 cod. civile , cui deve far fronte attraverso un’opera di normale diligenza, controllo e vigilanza, fermo restando che la responsabilità oggettiva emerge in caso di dolo o colpa rispetto al verificarsi del danno ingiusto.

Il comune, pertanto, si deve attivare in modo da assicurare una idonea attività di sorveglianza, anche se, e si condivide la considerazione, tale vigilanza non possa assicurare in assoluto una prevenzione dei fatti dolosi compiuti da terzi, né tanto meno l’individuazione dei responsabili, nei singoli casi.

Il personale comunale addetto ai cimiteri ha il dovere di tutela dei beni comunali, ma anche quella dei beni privati ricadenti nella sfera di sorveglianza del comune, anche se evidentemente non assolve a funzioni di polizia giudiziaria.
Rispetto all’art. 51 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 si esprime l’avviso che la “vigilanza” presa in considerazione non abbia il contenuto materiale che sembra emergere dal quesito, quanto abbia una valenza ben più ampia, estesa anche all’utilizzo dei sepolcri privati all’interno dei cimiteri (cioè alla sussistenza delle condizioni che consentono o meno la sepoltura di una salma in un determinato sepolcro, ecc.), alla loro manutenzione e alla gestione complessiva delle opere presenti nei cimiteri; altrettanto il servizio di custodia non può essere valutato in termini materiali, quanto in termini giuridici.

Poiché i manufatti di privati installati su sepolcri privati o, se eccezionalmente consentiti dal comune, anche su sepolture nei campi ad inumazione comune, sono di proprietà esclusiva dei privati che hanno anche l’obbligo della loro manutenzione (art. 63 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2043 c. c.fa carico a privati, si ricava che l’auto-deresponsabilizzazione che il regolamento comunale afferma ha un suo fondamento giuridico, anche se il comune ha l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire situazioni di vandalismo o danneggiamento.

Alla luce di quanto sopra la responsabilità dell’amministrazione rispetto a beni di proprietà privata presenti all’interno dei cimiteri sussiste solo se l’amministrazione comunale risulti dolosamente o colpevolmente carente rispetto all’obbligo di vigilanza e custodia (entrambi i termini intesi qui in senso molto “materiale” e assolutamente non giuridico, dei cimiteri), in termini di ordinaria diligenza.
Nel caso di eventi fortuiti che producano un danno valgono le comuni regole della responsabilità oggettiva (già citato art. 2043 e seguenti, c. c. ) che fanno carico all’ente proprietario del cimitero, responsabilità cui può essere fatto fronte anche attraverso la stipula di apposita assicurazione, come viene generalmente fatto dai comuni per altri impianti (acquedotto, strade, viabilità, parchi e giardini, ecc.).

Written by:

Carlo Ballotta

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