Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?

Una volta chiarita la situazione di “post maturità”del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovuta alla discrasia temporale tra la L. 8 giugno 1990, DSCF0023n.142, con l’attribuzione ai dirigenti di competenze esclusive in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria (attribuzione che era già operante rispetto al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quanto meno per le norme corrispondenti), appare importante dover avere riguardo alla natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria o, almeno, ad alcune di queste. Tra l’altro, quando si parli di autorizzazioni, deve ormai essere tenuto – sempre – presente l’art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Risultano pertanto di competenza esclusiva degli “apicali” i provvedimenti di cui all’Art. 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000 e gli altri atti loro attribuiti dallo statuto del singolo Comune e dai regolamenti (tra cui quello di polizia mortuaria locale).

L’estumulazione è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione; se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (dopo l’entrata in vigore del DPR 15 luglio 2003 n. 254 si cominciano a considerare ordinarie le estumulazioni dopo 20 anni, intesi anche come somma di più periodi trascorsi in diversi avelli) l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti, nel definire la regola, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso che così recita: “… ., quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, ….”, questa interpolazione altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per questi feretri e in tali condizioni, comportando la non estumulabilità dei cadaveri tumulati in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Da qui, sorge, prima di tutto ed immediatamente, una questione che che riguarda la valutazione se le disposizioni dell’art. 88 possano anche applicarsi a queste situazioni o meno. Essendo tali salme in tali condizioni concessorie sostanzialmente “in-estumulabili”, se diamo alla norma una lettura letteralmente restrittiva, si dovrebbe concludere che un’eventuale domanda volta al trasferimento in altra sede formulata ex art. 88, comporti e il vincolo di opporvi rifiuto e la dichiarazione di decadenza dell’intera concessione in quanto la stessa domanda costituisce una violazione delle condizioni di uso della concessione perpetua, cioè un “ab-uso”, nel senso tecnico-giuridico del termine.

Le autorizzazioni di polizia mortuaria (es.:l’autorizzazione al singolo trasporto funebre) l’autorizzazione alla cremazione (16), ecc.), non hanno neworleanscemtallshorthomestead100 0037 op 450x600attinenza di sorta con l’ambito delle autorizzazioni sanitarie, spettando ai servizi comunali e avendo il carattere di autorizzazioni amministrative per determinate, singole ed individuate, attività od operazioni. Oltretutto, il fatto che (dal 13 giugno 1990!) non siano più neppure funzioni attribuite al sindaco, bensì ai dirigenti, fa venire meno la stessa questione sulla loro (eventuale) natura sanitaria Analoghe considerazioni, forse anche di minore spessore, potrebbero farsi per l’autorizzazione di cui all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anch’essa richiedente una verifica “tecnica”, distinta e propedeutica rispetto alla fase autorizzativa. Tutte queste considerazioni portano all’unica conclusione dell’estraneità della natura sanitaria di tali autorizzazione, per collocarle nell’ambito delle autorizzazioni amministrative. Anche se, probabilmente, la questione è in sé mal posta, dal momento che non si tratta di autorizzazioni nelle attribuzioni del sindaco (ambito in cui, forse, potrebbe accademicamente anche sollevarsi tale problematicità) quanto di autorizzazioni nelle attribuzioni – esclusive e non derogabili – dei dirigenti, fin dall’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, cioè in epoca in cui era ancora vigente il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nella polizia mortuaria l'”autorizzazione” è un provvedimento discrezionale di natura amministrativa che incide su diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l’esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto, l’istruttoria finalizzata al rilascio di quest’ultima non dovrebbe mai eccedere dalla valutazione dei titoli formali, senza, quindi, valutazioni troppo intrusive sulle motivazioni di chi la richieda, c’è però un saggio del 15 dicembre 2005, a cura del Dr.Giuseppe Boffone, reperibile sul portale giuridico Altalex, in cui si smonta questa tesi dell’autorizzazione intesa quasi come un atto dovuto.

Oggetto di questo breve studio è un pronunciamento giurisprudenziale:

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2005, Decisione n. 6727:

“Secondo l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 (nel caso di specie, riprodotto nel locale regolamento di polizia mortuaria) il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del Sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco ben può negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma sulla sola scorta della volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile”.

Innanzi tutto sarebbe più corretto parlare non tanto di estumulazione, quanto di traslazione, ossia di trasferimento della cassa in altra sepoltura senza dover necessariamente manomettere l’assetto del feretro stesso, ad esempio rimuovendone i coperchi, se esso verrà nuovamente avviato a tumulazione. Tutt’al più se il cofano accusa cedimenti o stress meccanico si praticherù il cosidetto “rifascio”, cioè la deposizione della bara in un cassone esterno di zinco.

Solo se il feretro dovesse esser inumato (cambiando, così, modalità di sepoltura) bisognerebbe togliere i coperchè per neutralizzare la lamiera di zinco.

Alla sua morte, il Mons. G.A. dispone attraverso la sua scheda testamentaria affinché la propria salma sia seppellita nel cimitero più vicino: in ottemperanza a tale volontà il feretro viene ospitato nel cimitero sito nel Comune del luogo della sua morte.
Ad avviso dei congiunti del defunto, tuttavia, durante gli ultimi periodi della sua vita, il Monsignore aveva più volte a chiare lettere espresso la propria volontà di essere sepolto vicino alla propria madre, ovvero in un luogo diverso dal cimitero del comune di decesso: la lettera della disposizione di ultima volontà, quindi, andrebbe interpretata alla luce di tali elementi rappresentativi e volitivi non solo notori ma aventi la consistenza di chiave di lettura della volontà testamentaria.
Il Comune resistente oblitera la teoria dei congiunti del de cuius e rigetta l’istanza di trasferimento della salma, dando così adito al contenzioso deciso dal Collegio di Palazzo Spada.

La prima questione di diritto posta all’attenzione del Consiglio di Stato è quella concernente la natura giuridica del provvedimento impugnato: tumulazione1ad avviso dei Giudici aditi, la soluzione è rinvenibile nel tenore letterale dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (di approvazione del regolamento di polizia mortuaria) che demanda al sindaco di autorizzare l’estumulo dei feretri per trasferirli in altra sede così conferendo alla decisione adottata dallo stesso una valenza squisitamente provvedimentale perché assentiva o denegativa della relativa attività.
Quanto al merito della quaestio, il Collegio rileva come la natura del provvedimento di autorizzazione o diniego alla estumulazione sia prettamente discrezionale, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge, con l’ulteriore conseguenze che, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, il sindaco può anche valutare la volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile.
Segnatamente, il Collegio ritiene che il potere discrezionale de quo sia confortato, nel suo contenuto “esteso”, dalla mancanza di indicazioni precise in merito al luogo di sepoltura, reperibili nell’ambito delle disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Per la verità la statuizione resa in tal senso dal Consiglio di Stato, trova una forte obiezione nell’indirizzo giurisprudenziale datato, ad avviso del quale qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l’electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi.
Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, nè disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto. (Corte di Cassazione, sez. 2^ civile, sent. n.9168 dell’11 dicembre 1987)

Secondo tale lettura ermeneutica, il titolare dello jus eligendi sepulchrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante la opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione, (cfr. Trib. Catania, 12/12/1982 in Giur. di Merito, 1984, 858; Cass. civ., sez. I, 27/01/1986, n.519 in Mass. Giur. It., 1986).

“In accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. proposto dall’erede testamentario (non parente), che assuma di agire per eseguire la volontà manifestata in vita dal defunto, nei confronti dei parenti, il pretore può ordinare che in attesa della definizione del giudizio di merito la salma sia tumulata nel cimiterodel luogo ove egli visse e morì. (Pretura di Firenze, ordin.29 novembre 1977)”.

Non solo: al di là della fattispecie concreta, generalmente la situazione giuridica de qua è inquadrata sistematicamente nell’ambito dei diritti soggettivi perfetti e non nel contesto degli interessi legittimi, (cd. ius sepulchri, ossia il diritto a essere tumulato nel sepolcro).

Inoltre, quanto all’addentellato normativo, l’art. 88 esplicitamente recita che “il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.

Bisogna notare la riduzione di ogni discrezionalità nella funzione atribuita all’ASL, ma anche una traslazione della competenza dall’Autorità Amministrativa a quella tecnico-sanitaria la qiale si pone in posizione strumentale rispetto alla potestà autorizzativa del Comune.

Da questa ripartizione di ruoli l’autorizzazione all’estumulazione si riduce a mero atto di gestione a contenuto vincolato e scevro da ogni reale potere di valutazione o giudizio ed in quanto tale mon rigettabile.

Secondo un’interpretazione più “politica” dove a rilevare maggiormente sarebbe la preminenza del potere amministrativo il comune la formulazione dell’Art. 88 si configurerebbe, invece, quale norma a presidio degli interessi della collettività attraverso la mediazione del Sindaco, il quale “può autorizzare”, in senso positivo, e, a contrario, “non autorizzare” ma, sembrerebbe, limitatamente agli stessi motivi addotti dalla disposizione normativa, ovvero circostanze igienico – sanitarie afferenti al feretro.

Per ragioni di completezza, è opportuno precisare come, invece,non sorgano problemi analoghi, invece, nelle ipotesi di pratica funeraria della cremazione ovvero di dispersione delle ceneri, disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, (laddove attuabile attraverso apposita normativa regionale) poiché non ha luogo l’evento materiale della tumulazione, mentre nello spirito del DPR 285 ed ancor più dell’Art. 343 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 le urne debbono esser racchiuse in una nicchia, capace di proteggerle da atti sacrileghi garantendo loro stabile e certa destinazione. L’unica vera novità rinvenibile nel corpus normativo del DPR 285/1990 è rappresentata dall’Art. 80 comma 6 dove si prevede la dispersione in cinerario comune su istanza del de cuius oppure per inerzia e disinteresse degli aventi titolo.

Lo sversamento in natura delle ceneri, proprio perché smaterializza la presenza fisica della spoglia mortale (prima incinerata, poi dispersa in natura, così da non esser più riconducibile ad un “unicum”), confligge pesantemente con il diritto alla memoria da parte dei superstiti ravvivato dal culto della tomba celebrato anche dalla letteratura con il carme foscoliano de “I Sepolcri”.
Se facoltativa è la cremazione a maggior ragione ulteriormente di sola eleggibilità da parte del defunto è ritenuta la dispersione delle ceneri, come prevista dalla novella (Legge130 del 2001), che deve essere autorizzata solo dal de cuius senza possibilità di surroga da parte dei congiunti in dividuati con il criterio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, (con rinvio agli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile i gradi di parentela)

Articoli correlati e reperibili con la funzione “CERCA”:

  1. L’iter delle esumulazioni
  2. La traslazione nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria
  3. La rotazione dei posti feretro
  4. Il criterio cronologico nelle estumulazioni
  5. L’estumulazione nelle sepolture perpetue
  6. Consenso ed assenso in ambito cimiteriale
  7. La verifica feretro nelle traslazioni

Written by:

Carlo Ballotta

784 Posts

View All Posts
Follow Me :

91 thoughts on “Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?

  1. X Alessandro,

    1)L’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del consiglio comunale l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

    L’art. 112, D.L.vo 18 agosto, 2000, n. 267, non contiene una definizione del servizio pubblico locale; la norma indica semplicemente l’oggetto del servizio pubblico locale. Esso deve tendere alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (C. TESSAROLO, I servizi pubblici locali, in Guida normativa per l’amministrazione locale, a cura di F. NARDUCCI 2006, 1952).
    La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345, in Foro amm. CDS, 2005, 12, 3667).
    La dottrina ritiene che il servizio pubblico locale sia una componente reale del benessere delle persone e delle economie esterne alle imprese.

    Manca un’elencazione dei servizi indispensabili (D.M. 28 maggio 1993????) In tale novero devono farsi rientrare quei servizi il cui impianto od esercizio sia previsto come obbligatorio per i Comuni e che sono riconosciuti tali dal Consiglio comunale.

    (piccola provocazione:) ma le operazioni cimiteriali con relativa verbalizzazione/annotazione sugli appositi registri di cui agli Artt. 52 e 53 DPR n. 285/1990 essendo servizi pubblici locali (Ex Legge n.440/1987) non dovrebbero esser curate ed eseguite esclusivamente (trattasi, infatti, di prestazioni erogate in regime di monopolio) dal gestore dello stesso servizio cimiteriale? Dalla situazione rappresentata, invece, nel Suo comune sembra vigere l’anarchia più selvaggia. Tuttavia, se il regolamento comunale ammette espressamente questa possibilità, parte della dottrina ritiene legittimo che le estumulazioni con relative traslazioni in altra sepoltura oppure finalizzate alla riduzione dei resti in cassetta ossario, riguardando, pur sempre sepolcri privati (perchè “privato” è il sistema di sepoltura a tumulazione ex Capo XVIII DPR n. 285/1990) possano anche esser eseguite da soggetti terzi, ancorchè debitamente autorizzati dal comune ai sensi dell’Art. 88 DPR n. 285/1990, rispetto al gestore istituzionale del camposanto. Ribadisco, però, nel prudente silenzio generale del DPR n. 285/1990, su chi sia legittimato o meno ad espletare lavori cimiteriali, ancora una volta la centralità del regolamento comunale, per dirimere, al meglio, questioni di questo tipo.
    Giusta, per altro, la richiesta di essere in regola con gli adempimenti fiscali, sanitari e contributivi, dopo tutto, infatti, proprietario del cimitero ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile, è il comune il quale deve decidere in merito alle operazioni cimiteriali, alle quali, ad ogni modo, al di là delle mera esecuzione materiale delle stesse, deve sempre sovrintendere il responsabile del servizio di custodia, investito, ex lege, e per giurisprudenza costante delle funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale per le annotazioni/verbalizzazioni sui pubblici registri di cui agli Art. 52 e 53 DPR n. 285/1990.

    2) Il trasporto di feretro con veicolo non a norma con l’Art. 20 DPR n. 285/1990 costutuisce violazione al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria è è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria ex Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934. A vigilare sui trasporti funebri è l’ASL o gli organi ispettivi del comune in base all’eventuale normativa regionale. Sull’impiego di personale non in regola…vabbè omissis e non mi esprimo su questo sito abbiamo già scritto troppo battendoci contro il malcostume imperante e dilagante.

    3) La Legge n. 241/1990 è successive modificazioni/integrazioni fissa un termine perentorio entro cui ordinariamente (salvo diversa previsione di legge) debba, in modo necessario, concludersi ogni procedimento amministrativo con l’adozione di idoneo provvedimento (di accoglimento, di rigetto???), altrimenti si applica pur sempre l’istituto del silenzio-assenso

    4) Il cosiddetto “recupero salma” (= trasporto funebre disposto dalla Pubblica Autorità per accidente in luogo pubblico o non idoneo a fungere da deposito d’osservazione ex Paragrafo 5 Circ. Min. n. 24/1993) rientra pienamente nella fattispecie dei servizi necroscopici obbligatori per ogni comune ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e dell’all’Art. 3 comma 1, lettera a) numero 6) D.LGS n. 216 del 26 novembre 2010. Detto servizio afferendo a questioni di ordine pubblico e ad indifferibili aspetti igienico-sanitari può esser assunto e gestito in privativa da parte del comune con oneri a proprio carico se non diversamente specificato dalla Legge Regionale o dal Regolamento Comunale. Così, almeno si sono pronunciati il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Dicastero degli Interni. MI spiego meglio: il trasporto necroscopico, quindi, a differenza degli altri trasporti mortuari non è soggetto al regime della libera concorrenza, anche se una turnazione fissa potrebbe, alle volte apparire quanto meno opportuna. Se il comune, invece, ricorre alla formula dell’appalto la gara dovrà avere evidenza pubblica.

  2. x Carlo….. Ho visto che sei molto ferrato su questo argonento….. Se mi puoi aiutare avrei molte domande da farti…. Inanzi tutto io ho una agenzia funebre e da quando ho aperto sto litigando con il comune perchè ho rotto il monopolio che c’era prima.
    Prima chiunque faceva spostamenti e restringimenti ossa liberamente. Adesso io devo fare alcuni spostamenti e per fare ciò mi hanno detto che se sull’autorizzazione comunale c’è scritto il mio nome lo posso fare soltanto io, senza che altre ditte mi possano aiutare. E che ogni persona che mi aiuta deve essere a norma, cioè deve essere assunto con posizione inps e inail, deve avere le visite mediche. Io adesso ho fatto fare le visite mediche, per quanto riguarda l’assunzione parlando con il commercialista mi ha consigliato di usare i voucher.
    Oggi stavo montando una lapide al cimitero e mi è capitato di vedere un’altra ditta che per fare uno spostamento si è fatta aiutare da due muratori che hanno regolarmente una ditta loro. E tra l’altro hanno portato la cassa nel loro furgone che è un ranault aperto con cassone ribaltabile, quindi in nessun modo secondo me è autorizzato per trasporto funebre.
    2 ho aperto un chiosco per la vendita di fiori sul piazzale, a me il comune per farmi aprire mi ha dato 30 giorni di tempo per fare i lavori, anche il mio aveva 30 giorni di tempo. Ha firmato il contratto circa il 15 gennaio 2012 e ha ricevuto l’autorizzazione a fare i lavori il 7 febbraio 2012. Io il 20 novembre ho fatto protocollare un foglio dove si diceva la ditta in questione aveva 30 giorni di tempo per fare i lavori e che allo scadere di tale termine entrava la ditta che veniva dopo in graduatoria; almeno che questo ritardo è giustificabile. Ad oggi 13 febbraio 2013 il comune non mi ha ancora risposto.
    4 sono stato al comune per chiedere se si poteva fare una turnazione per fare i recuperi in quanto il mio comune è di popolazione inferiore ai 10000 abitanti. Però anche su questo niente. Non riesco ad ottenere nessun risultato.
    Se mi puoi aiutare te ne sarei molto grado. Se mi puoi rispondere grazie ancora Alessandro.

  3. X Alessia,

    tutto dipende da quale regione Lei mi scriva. Molte legislazioni locali, infatti, tendono con apposite norme, anche di carattere amministrativo a “de-medicalizzare” (mi sia consentito quest’orrido neologismo) la polizia morturia sospendendo, oppure proprio disapplicando l’Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Morturia, il quale, per sempre, prevederebbe una verifica di tipo sanitario sulle operazioni cimiteriali di estumulazione e traslazione.

    Entriamo, ora, nel dettaglio: Gli articoli 83 ed 88 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria richiedono l’intervento del coordinatore sanitario (leggasi dei vigili sanitari) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La supervisione di tale figura non è invece necessaria per le esumazioni ordinarie Tuttavia, l?’art.83, nel dettare la disciplina per l’?esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l?’articolo 88 che regola l?’altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito:

    a. constatare la perfetta tenuta del feretro;

    b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

    A giudizio della dottrina (1), l?’articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l?articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l?’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all?’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l?’inammissibilità della delega. (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.

    Una soluzione alternativa potrebbe essere l’adozione di una specifica ordinanza sindacale con cui disciplinare le estumulazioni, concordando con l’Autorità Sanitaria un preciso protocollo operativo cui i necrofori dovranno scrupolosamente attenersi, ciò, secondo alcuni giuristi, permetterebbe di evitare l’obbligo della presenza fisica in cimitero di operatori ASL durante le estumulazioni.

    Quindi: se nella Sua Regione vale ancora solo ed unicamente il DPR 10 settembre 1990 n. 285 è di rigore interpellare e convocare (il servizio, ovviamente è a titolo oneroso secondo la decalaratoria tariffaria decisa dall’ASL) la vigilanza sanitaria, prima di procedere con l’estumulazione.

  4. Salve, avrei un quesito da porvi in relazione ad una estumulazione a cui mi dicono devono presenziare necessariamente i vigili sanitari in qualità di coordinatori sanitari e senza dei quali l’estumulazione non e’ fattibile.. quindi si devono aspettare i comodi di questi vigili sanitari che per appuntamento e quando vogliono loro si presentano o si puo fare senza loro? grazie

  5. X Novella,

    adoro ed apprezzo le visioni romantiche soprattutto in ambito del post mortem, tuttavia, mi sia consentita la battuta irriverente e sfacciata: la formula dell’atto sostitutivo di notorietà generalizzato sembra, in effetti, sponsorizzata da un certo Ponzio Pilato, noto igienista, tra l’altro, perchè dinnanzi a problemi di giustizia e cristologici bellamente si lavava sempre le mani, fu, senza dubbio, l’antesignano della politica del “me ne frego!” poi copiata da un penicioso dittatore italiano nativo di Predappio.

    Fuor di metafora l’”asportazione” o un “ricollocamento” di feretri, cassette ossario, urne cinerarie o resti mortali durante l’arco temporale in cui si sviluppa il rapporto concessorio richiede sempre l’’intervento (richiesta, assenso, ecc.) dei soggetti aventi titolo a disporre delle spoglie mortali dei defunti, cioe’ del coniuge (quando vi sia), oppure dei parenti, nel grado piu’ prossimo e, nel caso di pluralita’ dei parenti nel grado piu’ prossimo, di tutti questi.
    In molti casi o per prassi (es.: particolare modulistica) o per norma del Regolamento comunale di polizia mortuaria, puo’ esservi la stiuazione per cui chi richieda una data operazione cimiteriale dichiari di agire, oltre che per sè, anche in nome e per conto di quanti abbiano diritto, avendone il loro consenso, ipotesi nella quale l’amministrazione comunale rimane estranea rispetto ai rapporti tra le diverse persone.
    Qualora manchino questi presupposti, i comportamenti posti in essere possono risultare indebiti ed è bene rimarcare verso chi firma le eventuali conseguenze penali originate da dichiarazioni mendaci o false.

    Nell’adozione del Vostro regolamento municipale non siete, comunque, obbligati, a seguire questa soluzione se vi sembra troppo rischiosa e foriera di possibili vertenze.

    Il comune, e per esso il dirigente (o, nei comuni che ne siano privi, colui il quale assolve le funzioni spettanti in via esclusiva ai dirigenti), è, comunque, tenuto a verificare, prima di procedere al rilascio di autorizzazioni, sia il titolo/legittimazione di chi presenta istanza di esumazioneo estumulazione straordinaria, sia che il defunto oggetto di nuova tumulazione/traslazione in un dato sepolcro abbia titolo, in quanto appartenente alla famiglia del concessionario, ad esservi accolto.

    Di norma, raramente vi è una verbalizzazione delle singole operazioni cimiteriali (cosa che sarebbe oltremodo opportuna, ma non e’ – formalmente – prescritta da norma, fatto salvo, a volte, quanto rpevisto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, mentre sono obbligatorie le registrazioni di tali operazioni nei registri cimiteriali (art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285).

    Gli uffici comunali non hanno un obbligo d’informazione, nel senso che gli interessati (cioe’ il coniuge, quando vi sia o, mancando, i parenti nel grado piu’ prossimo) sono (o, dovrebbero essere) gia’ a piena conoscenza dell’operazione richiesta e, inoltre, consenzienti.
    Nel caso, puo’ richiedesi, nelle forme/modi del DPR 12/4/2006, n. 184, l’accesso agli atti, presentando l’istanza al dirigente (o chi ne svolga le funzioni), e, ottenutolo (nei termini), valutare il da farsi.

    Nel frangente di falso in atto sostitutivo di notorietà Vi potrebbeero essere (non alternativamente) 2 distinte possibili azioni, l’una, avanto all’A.G.O., nei confronti di chi abbia agito senza titolo, l’altra nei riguardi del comune (dirigente o chi per esso o, anche, custode del cimitero (ma solo se questi abbia agito in difforimità o in assenza di autorizzazione comunale), anche in termini di danno esistenziale.

    1. ho un problema : il loculo dove sono sepolti i nonni e zia cremata, e’ di proprieta’ di una nipote, i figli rimasti possono chiedere l estumulazione ???? anche se il loculo e’ intestato a nipote ????????

      1. X Mara,

        Purtroppo (poi, tra poco, si vedrà il motivo di questo mio rammarico) la giurisprudenza in merito a possibili contenziosi endo-famigliari é talmente copiosa, ed uniforme, anche nel tempo, che diventa perfino difficile ogni puntuale e mirata citazione ad hoc.

        In buona sostanza, la legittimazione a disporre del cadavere (o delle spoglie mortali, considerandosi anche le fasi successive alla prima “sepoltura” (quella effettuata nell’immediato post mortem) ed indipendentemente dallo stato in cui il corpo esanime versi o possa trovarsi, includendovi, cioe’, tutte le trasformazioni di stato intermedie o definitive come le le ossa e/o l’urna cineraria) coinvolge, nell’ordine:
        a) il defunto stesso, nell’ipotesi abbia provveduto in via testamentaria,
        b) il coniuge (quale alla data di morte del defunto di riferimento),
        c) in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di congiunti di pari livello, tutti costoro debbono manifestare il consenso.

        Rispetto ai parenti (gli affini ex art. 78 Cod.Civile ) non hanno alcuna potestà decisionale), non rileva se il rapporto di parentela sussista per linea diretta o collaterale, ne’ se si tratti di parentela ascendente o discendente (in altre parole, va considerato solo il grado di parentela).

        Va ricordato che si é in presenza di una graduatoria “ a scalare” termine che evidenzia come la priorità attribuisca il potere di scelta, escludendo i soggetti indicati in subordine ( esempio: se vi sia il coniuge superstite, sono inibiti i parenti anche di 1° grado).

        In limine litis, mi par di capire che l’oggetto del contendere, o, comunque, la diversa situazione di disaccordo tra più persone “diversamente” titolate, su distinti piani, non risieda nella mera “investitura” pleno jure a porre in essere atti di disposizione sui defunti, quanto nella divaricazione tra le persone riconosciute idonee dalla LEGGE a richiedere l’estumulazione ed i soggetti intestatari di un dato sepolcro: la situazione è anche frequente (ed è foriera, spesso di conflitti), ma questa separazione dei rispettivi diritti su “doppio binario” non sposta fulcro del problema, almeno in diritto: infatti chi abbia titolo/legittimazione a disporre dei feretri secondo coniugio o consanguineità (od altro contenitore mortuario a questi fini assimilabile) prevale sulla persona che sia semplicemente titolare/concessionario del sepolcro, quest’ultimo, allora, non potendo vantare alcun diritto in opposizione, sarà tenuto a consentire ogni operazione che sia, caso per caso, coerente con l’esercizio della legittimazione a disporre del feretro.

        In difetto,chi può, secondum legem, disporre del feretro, potrebbe rivolgersi al giudice, in sede civile e con l’ordinario rito contenzioso, per ottenere un provvedimento giudiziale che ingiunga al concessionario riottoso del sepolcro di consentire il normale ed ordinario esercizio del diritto ad estumulare/traslare le spoglie mortali.

  6. In realtà anche se la norma è stata approvata e autorizzata e omologata, cioè non mi rende più tranquilla con quello che sono poi i rapporti con gli utenti.
    Per una questione di “lealtà” verso i cittadini e di “tranquillità” personale noi saremmo più propensi a richiedere per le operazioni, perlomeno quelle che si eseguono in momenti diversi dalla fine della concessione, il consenso espresso di tutti gli aventi diritto.
    IL motivo per cui non lo chiederemmo invece per le operazioni “ordinarie” è perchè esse si svolgono dopo che è stato apposto un avviso (di cui all’art. 20 comma 4 del regolamento reg. Lombardia 6/2004) perciò i parenti sono stati avvertiti che i propri cari saranno estumulati, quindi se non si fanno avanti, è un problema loro.
    Le operazioni “non coincidenti com la scadenza del contratto” invece si effettuano “dall’oggi al domani” e se il richiedente poi mi dichiara il falso, certo potrà essere perseguito, ma è una magra consolazione per il parente che ha avuto, a sua insaputa, il resti mortali del suo parente cremati oppure deposti nell’ossario comune…. boh, forse mi immedesimo troppo in lui!!!!
    Diciamo che forse nel nostro comune siamo abituati a una visione troppo “sentimentale” del Cimitero!
    Cosa dice, un impianto di questo tipo che prevede consenso implicito per alcune operazioni, ed espresso per altre, può stare in piedi, e può ottenere omologazione?? Al massimo me lo rimanderanno indietro non approvato e lo cambierò!!!! (O non è così semplice?)

  7. X Novella,

    molti regolamenti comunali presentano la regola di cui Lei mi parla (chi richiede un’operazione cimiteriale e firma la relativa istanza s’intende agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto ad esprimersi) ed hanno sempre ottenuto l’omologazione ministeriale ex Art. 345 Regio DEcreto n. 1265/1934, la norma, pertanto è da considerarsi conforme alla Legge e si basa sul principio dell’atto sostitutivo di atto di notorietà nella forma “semplice” dettata dal DPR n. 445/2000.

    Attenzione: la clausola di salvaguardia è già prevista ed ha natura penale: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, infatti, è punito ai sensi del Cod. Penale e delle leggi speciali in materia ex Art. 76 DPR n. 445/2000.

    Nel caso da Lei prospettato ci troveremmo, tra l’altro, di fronte alla fattispecie di reato conosciuta come “violazione di sepolcro”.

  8. In riferimento proprio a questa disposizione, che trovo citata anche qui “Di solito, nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, per snellire i passaggi burocratici si ricorre a questa formula: “Chi richiede un’operazione cimiteriale si ritiene agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto”, lo strumento normativo è rappresentato dall’Atto sostitutivo di atto di notorietà ex DPR n.445/2000; il comune, così, non entra nel merito di eventuali vertenze o disaccordo tra i soggetti legittimati, al massimo mantiene fermo lo status quo, “congelando” il procedimento sino a quando non sia stata raggiunta un’intesa, ancorchè laboriosa, tra gli aventi diritto.”
    E’ legittimo che il regolamento comunale preveda una tale disposizione??? Mi spiego, il fatto di dire che occorre il consenso di tutti,,,, e poi di lasciare che una sola persona esprima il consenso di tutti…. mi pare un po’ troppo “lassista”…… è sicuro che si possa fare? Che fare nel momento in cui salta fuori che esiste un parente, di grado pari a chi ha dichiarato che agiva col consenso di tutti gli altri, che magari si oppone, e l’operazione che è stata effettuata è ad esempio, un’estumulazione da loculo non scaduto con versamento dei resti rinvenuti nell’ossario comune (quindi non più rintracciabili)? (operazione effettuata per far spazio a una nuova sepoltura?)

  9. X Alessandro,

    Gli articoli 82 e 86 del DPR 285/90 hanno spostato in capo al Sindaco la competenza di regolare, con apposita ordinanza le esumazioni e le estumulazioni.
    Traslazioni, esumazioni, estumulazioni, inumazioni e quant’altro debbono esser preventivamente autorizzate dall’Ufficio Comunale della Polizia Mortuaria, il quale autorizza, altressì, tutte le imprese che compiano lavori all’interno del camposanto come ditte edili, marmisti ecc.. ad operare in ambito cimiteriale.
    Il concessionario di sepoltura privata (edicola, cappella gentilizia o anche semplice loculo) se il regolamento comunale ammette questa possibilità, può avvalersi di aziende esterne e private rispetto al gestore del cimitero per opere di muratura loculi e smuratura degli stessi in caso di tumulazione ed estumulazione, il personale di tale azienda, però, come detto prima deve esser autorizzato. Ovviamente l’impresa che esegue questi lavolri deve rilasciare regolare documentazione fiscale.

  10. Volevo chiedere se qualcuno ha la risposta per Gian Luca in quanto anche io ho lo steso problema con vari muratori…….
    Possono questi muratori fare tumulazioni e esumazioni liberamente?
    Non occore avere delle auorizzazioni particolari?
    Grazie comunque…..

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.