Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?

Una volta chiarita la situazione di “post maturità”del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovuta alla discrasia temporale tra la L. 8 giugno 1990, DSCF0023n.142, con l’attribuzione ai dirigenti di competenze esclusive in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria (attribuzione che era già operante rispetto al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quanto meno per le norme corrispondenti), appare importante dover avere riguardo alla natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria o, almeno, ad alcune di queste. Tra l’altro, quando si parli di autorizzazioni, deve ormai essere tenuto – sempre – presente l’art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Risultano pertanto di competenza esclusiva degli “apicali” i provvedimenti di cui all’Art. 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000 e gli altri atti loro attribuiti dallo statuto del singolo Comune e dai regolamenti (tra cui quello di polizia mortuaria locale).

L’estumulazione è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione; se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (dopo l’entrata in vigore del DPR 15 luglio 2003 n. 254 si cominciano a considerare ordinarie le estumulazioni dopo 20 anni, intesi anche come somma di più periodi trascorsi in diversi avelli) l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti, nel definire la regola, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso che così recita: “… ., quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, ….”, questa interpolazione altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per questi feretri e in tali condizioni, comportando la non estumulabilità dei cadaveri tumulati in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Da qui, sorge, prima di tutto ed immediatamente, una questione che che riguarda la valutazione se le disposizioni dell’art. 88 possano anche applicarsi a queste situazioni o meno. Essendo tali salme in tali condizioni concessorie sostanzialmente “in-estumulabili”, se diamo alla norma una lettura letteralmente restrittiva, si dovrebbe concludere che un’eventuale domanda volta al trasferimento in altra sede formulata ex art. 88, comporti e il vincolo di opporvi rifiuto e la dichiarazione di decadenza dell’intera concessione in quanto la stessa domanda costituisce una violazione delle condizioni di uso della concessione perpetua, cioè un “ab-uso”, nel senso tecnico-giuridico del termine.

Le autorizzazioni di polizia mortuaria (es.:l’autorizzazione al singolo trasporto funebre) l’autorizzazione alla cremazione (16), ecc.), non hanno neworleanscemtallshorthomestead100 0037 op 450x600attinenza di sorta con l’ambito delle autorizzazioni sanitarie, spettando ai servizi comunali e avendo il carattere di autorizzazioni amministrative per determinate, singole ed individuate, attività od operazioni. Oltretutto, il fatto che (dal 13 giugno 1990!) non siano più neppure funzioni attribuite al sindaco, bensì ai dirigenti, fa venire meno la stessa questione sulla loro (eventuale) natura sanitaria Analoghe considerazioni, forse anche di minore spessore, potrebbero farsi per l’autorizzazione di cui all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anch’essa richiedente una verifica “tecnica”, distinta e propedeutica rispetto alla fase autorizzativa. Tutte queste considerazioni portano all’unica conclusione dell’estraneità della natura sanitaria di tali autorizzazione, per collocarle nell’ambito delle autorizzazioni amministrative. Anche se, probabilmente, la questione è in sé mal posta, dal momento che non si tratta di autorizzazioni nelle attribuzioni del sindaco (ambito in cui, forse, potrebbe accademicamente anche sollevarsi tale problematicità) quanto di autorizzazioni nelle attribuzioni – esclusive e non derogabili – dei dirigenti, fin dall’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, cioè in epoca in cui era ancora vigente il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nella polizia mortuaria l'”autorizzazione” è un provvedimento discrezionale di natura amministrativa che incide su diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l’esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto, l’istruttoria finalizzata al rilascio di quest’ultima non dovrebbe mai eccedere dalla valutazione dei titoli formali, senza, quindi, valutazioni troppo intrusive sulle motivazioni di chi la richieda, c’è però un saggio del 15 dicembre 2005, a cura del Dr.Giuseppe Boffone, reperibile sul portale giuridico Altalex, in cui si smonta questa tesi dell’autorizzazione intesa quasi come un atto dovuto.

Oggetto di questo breve studio è un pronunciamento giurisprudenziale:

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2005, Decisione n. 6727:

“Secondo l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 (nel caso di specie, riprodotto nel locale regolamento di polizia mortuaria) il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del Sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco ben può negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma sulla sola scorta della volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile”.

Innanzi tutto sarebbe più corretto parlare non tanto di estumulazione, quanto di traslazione, ossia di trasferimento della cassa in altra sepoltura senza dover necessariamente manomettere l’assetto del feretro stesso, ad esempio rimuovendone i coperchi, se esso verrà nuovamente avviato a tumulazione. Tutt’al più se il cofano accusa cedimenti o stress meccanico si praticherù il cosidetto “rifascio”, cioè la deposizione della bara in un cassone esterno di zinco.

Solo se il feretro dovesse esser inumato (cambiando, così, modalità di sepoltura) bisognerebbe togliere i coperchè per neutralizzare la lamiera di zinco.

Alla sua morte, il Mons. G.A. dispone attraverso la sua scheda testamentaria affinché la propria salma sia seppellita nel cimitero più vicino: in ottemperanza a tale volontà il feretro viene ospitato nel cimitero sito nel Comune del luogo della sua morte.
Ad avviso dei congiunti del defunto, tuttavia, durante gli ultimi periodi della sua vita, il Monsignore aveva più volte a chiare lettere espresso la propria volontà di essere sepolto vicino alla propria madre, ovvero in un luogo diverso dal cimitero del comune di decesso: la lettera della disposizione di ultima volontà, quindi, andrebbe interpretata alla luce di tali elementi rappresentativi e volitivi non solo notori ma aventi la consistenza di chiave di lettura della volontà testamentaria.
Il Comune resistente oblitera la teoria dei congiunti del de cuius e rigetta l’istanza di trasferimento della salma, dando così adito al contenzioso deciso dal Collegio di Palazzo Spada.

La prima questione di diritto posta all’attenzione del Consiglio di Stato è quella concernente la natura giuridica del provvedimento impugnato: tumulazione1ad avviso dei Giudici aditi, la soluzione è rinvenibile nel tenore letterale dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (di approvazione del regolamento di polizia mortuaria) che demanda al sindaco di autorizzare l’estumulo dei feretri per trasferirli in altra sede così conferendo alla decisione adottata dallo stesso una valenza squisitamente provvedimentale perché assentiva o denegativa della relativa attività.
Quanto al merito della quaestio, il Collegio rileva come la natura del provvedimento di autorizzazione o diniego alla estumulazione sia prettamente discrezionale, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge, con l’ulteriore conseguenze che, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, il sindaco può anche valutare la volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile.
Segnatamente, il Collegio ritiene che il potere discrezionale de quo sia confortato, nel suo contenuto “esteso”, dalla mancanza di indicazioni precise in merito al luogo di sepoltura, reperibili nell’ambito delle disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Per la verità la statuizione resa in tal senso dal Consiglio di Stato, trova una forte obiezione nell’indirizzo giurisprudenziale datato, ad avviso del quale qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l’electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi.
Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, nè disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto. (Corte di Cassazione, sez. 2^ civile, sent. n.9168 dell’11 dicembre 1987)

Secondo tale lettura ermeneutica, il titolare dello jus eligendi sepulchrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante la opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione, (cfr. Trib. Catania, 12/12/1982 in Giur. di Merito, 1984, 858; Cass. civ., sez. I, 27/01/1986, n.519 in Mass. Giur. It., 1986).

“In accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. proposto dall’erede testamentario (non parente), che assuma di agire per eseguire la volontà manifestata in vita dal defunto, nei confronti dei parenti, il pretore può ordinare che in attesa della definizione del giudizio di merito la salma sia tumulata nel cimiterodel luogo ove egli visse e morì. (Pretura di Firenze, ordin.29 novembre 1977)”.

Non solo: al di là della fattispecie concreta, generalmente la situazione giuridica de qua è inquadrata sistematicamente nell’ambito dei diritti soggettivi perfetti e non nel contesto degli interessi legittimi, (cd. ius sepulchri, ossia il diritto a essere tumulato nel sepolcro).

Inoltre, quanto all’addentellato normativo, l’art. 88 esplicitamente recita che “il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.

Bisogna notare la riduzione di ogni discrezionalità nella funzione atribuita all’ASL, ma anche una traslazione della competenza dall’Autorità Amministrativa a quella tecnico-sanitaria la qiale si pone in posizione strumentale rispetto alla potestà autorizzativa del Comune.

Da questa ripartizione di ruoli l’autorizzazione all’estumulazione si riduce a mero atto di gestione a contenuto vincolato e scevro da ogni reale potere di valutazione o giudizio ed in quanto tale mon rigettabile.

Secondo un’interpretazione più “politica” dove a rilevare maggiormente sarebbe la preminenza del potere amministrativo il comune la formulazione dell’Art. 88 si configurerebbe, invece, quale norma a presidio degli interessi della collettività attraverso la mediazione del Sindaco, il quale “può autorizzare”, in senso positivo, e, a contrario, “non autorizzare” ma, sembrerebbe, limitatamente agli stessi motivi addotti dalla disposizione normativa, ovvero circostanze igienico – sanitarie afferenti al feretro.

Per ragioni di completezza, è opportuno precisare come, invece,non sorgano problemi analoghi, invece, nelle ipotesi di pratica funeraria della cremazione ovvero di dispersione delle ceneri, disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, (laddove attuabile attraverso apposita normativa regionale) poiché non ha luogo l’evento materiale della tumulazione, mentre nello spirito del DPR 285 ed ancor più dell’Art. 343 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 le urne debbono esser racchiuse in una nicchia, capace di proteggerle da atti sacrileghi garantendo loro stabile e certa destinazione. L’unica vera novità rinvenibile nel corpus normativo del DPR 285/1990 è rappresentata dall’Art. 80 comma 6 dove si prevede la dispersione in cinerario comune su istanza del de cuius oppure per inerzia e disinteresse degli aventi titolo.

Lo sversamento in natura delle ceneri, proprio perché smaterializza la presenza fisica della spoglia mortale (prima incinerata, poi dispersa in natura, così da non esser più riconducibile ad un “unicum”), confligge pesantemente con il diritto alla memoria da parte dei superstiti ravvivato dal culto della tomba celebrato anche dalla letteratura con il carme foscoliano de “I Sepolcri”.
Se facoltativa è la cremazione a maggior ragione ulteriormente di sola eleggibilità da parte del defunto è ritenuta la dispersione delle ceneri, come prevista dalla novella (Legge130 del 2001), che deve essere autorizzata solo dal de cuius senza possibilità di surroga da parte dei congiunti in dividuati con il criterio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, (con rinvio agli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile i gradi di parentela)

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Carlo Ballotta

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91 thoughts on “Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?

  1. Buongiorno, vorrei far esumare il fratello di mio nonno caduto nella guerra del 15-18 per poi trasportare i resti dove è tumulato mio nonno. Il ministero della difesa mi sta negando l’autorizzazione in quanto non esiste una espressa previsione di legge. Ma non è che ho già naturalmente quale discendente questo diritto che per essermi negato deve esserci una previsione di legge? Grazie

  2. X Enrica,

    a stretto rigore: se l’esumazione è ordinaria il comune dovrebbe procedere d’ufficio, per liberare la fossa e riutilizzarla, non essendo, quindi, necessaria l’istanza di parte (…da parte degli aventi diritto) da inoltrare all’ufficio comunale della polizia mortuaria come accadrebbe, invece, nell’esumazione straordinaria, cioè nel dissotterramento del feretro prima del completo decorso del periodo legale di sepoltura, pari normalmente a 10 anni. E’ meglio se questa richiesta formale, al fine di evitare liti e controversie, con facili e prevedibili strascichi giudiziari, viene sottoscritta, nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, da tutti gli aventi titolo (i 3 figli, nella fattispecie) a nulla rilevando i rapporti poco idilliaci che possano intercorrere tra quest’ultimi. Attenzione: anche l’esumazione ordinaria, dai primi mesi dell’anno 2001, per effetto dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 è a titolo oneroso, (in realtà la tariffa comprensiva di questa prestazione cimiteriale avrebbe dovuto esser già calcolata ab origine, cioè all’atto dell’inumazione, il giorno del funerale, e, dunque, dovrebbe già esser stata corrisposta, anche se non sempre è così per il ritardo cronico con cui le pubbliche amministrazioni si sono adeguare a tale norma) quindi per il comune è massimamente importante individuare i soggetti obbligati in solido al pagamento delle spese di disseppellimento con conseguente nuova destinazione dei resti ossei, o degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, rinvenuti quando si aprirà la fossa. In mancanza di questa giusta imputazione degli oneri, per il comune, a questo punto inadempiente, nella persona del dirigente di settore, scatterebbe la segnalazione alla Corte dei Conti per responsabilità patrimoniale/danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000. In forza del sullodato Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 vige, questo rivoluzionario principio, almeno per l’esperienza italiana: sulla collocazione delle spoglie mortali paga chi decide, ovvero decide chi paga, sempre, ad ogni modo, mantenendo saldi i criteri dello jus sanguinis/jus coniugii e di poziorità, entrambi delineati dall’Art. 79 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

  3. Volevo avere chiarimenti in merito all’esumazione ordinaria di mio nonno. lui ha tre figli e mio padre si occuperà delle pratiche di esumazione. sul modulo che abbiamo stampato si dichiara che nessuno si oppone all’esumazione, ma essendoci cattivi rapporti con una sorella, possiamo tutelarci facendole firmare un’autorizzazione? abbiamo timore che possa intraprendere una qualsiasi azione legale dato che l’autorizzazione è stata data a voce. basta avere una delega o un’autorizzazione firmata da lei o occorre compilare dei moduli precisi? grazie.

  4. X Carlo……..

    Grazie di tutte le spiegazioni…….

    Ti terrò informato sull’evolversi dei fatti……

    Comunque adesso farò un’esposto dai carabbinieri considerato che come al solito hanno dato l’appalto dei lavori pubblici alla solita ditta edile senza fare un bando di gara ma soltanto le due solite lettere……

  5. X Alessandro,

    la facoltatività della valvola depuratrice il cui impiego sarebbe, così demandato al buon cuore dell’impresario (a meno di non ricorrere alle anacronistiche reggette) è la solita leggenda metropolitana dura a morire anche dalle mie parti (io sono di Modena) L’impiego della valvola, invece, come Ti ho spiegato è obbligatorio, ope legis, ma si sa non c’è peggior sordo di chi non voglia sentire e poi l’impresario italiano old fashion (non tutti, per fortuna, eh) tronfio e ipersicuro di sè sino al masochismo è l’uomo… che non deve chiedere mai, come recitava uno slogan pubblicitario in voga ai miei tempi. Ecco un cattivo esempio di un’importantissima funzione di polizia mortuaria (quella inerente alle attività necroscopiche di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) affidata a personaggi poco preparati sul versante formativo, ma si sa siamo una Paee disgraziato, senza Stato nè legge!

    Non capisco poi il senso di speculare sulla fornitura o meno di una valvola o di un materassino, dopo tutto non costano una cifra spropositata e sono dispositivi indispensabili per prevenire problemi per più dolorosi e soprattutto ONEROSI dal punto di vista economico come ad esempio un’estumulazione straordinaria necessaria per sanificare un loculo interessato da perdite di liquami cadaverici.

    Tra l’altro costituisce pure concorrenza sleale la fornitura, magari a prezzi più bassi, di un prodotto non a norma.

    Ovviamente se il feretro così confezionato in malomodo scoppia, sotto la pressione dei gas putrefattivi, ingenerando i famosi (e disgustosi!) fenomeni percolativi nelle tumulazioni di chi sarà mai la colpa? (del caso, del destino, del morto dispettoso o…di Alfredo come cantava tempo addietro il mitico Vasco Rossi????)

    C’è poi un dettaglio tragicomico: la leggendaria (come l’araba fenice!) riforma sui servizi funerari dovrebbe individuare nel personale della stessa impresa funebre, come, per altro già avviene anche in Regione lazio ai sensi DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 maggio 2008, n. 1642, il soggetto responsabile ed incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale, che deve accertare e verbalizzare il corretto confezionamento della cassa, prima del trasporto.

    Così saranno, di diritto, gli stessi trasgressori ad autoassolversi, cerificando una verifica fasulla sulla regolarità della bara.

    Se già oggi certi necrofori troppo disinvolti (grazie ad impresari compiacenti, ben inteso) eludono in questo modo così smaccato le più elementari regole, quali nefandezze potrebbero succedere, in un futuro sin troppo vicino, quando non ci sarà nemmeno più lo spauracchio di qualche controllo da parte dell’autorità sanitaria sulle operazioni di chiusura delle bare?

    Questa faccenda delle cosiddette autocertificazioni in materia necroscopica oltre ad esser una palese violazione all’Art. 49 DPR n. 445/2000 non mi ha mai convinto tanto sul piano tecnico quanto su quello più squisitamente “politico” perchè così si sovrappongono idebitamente, ed in modo confuso, il controllato ed il controllore a scapito di correttezza professionale e trasparenza.

  6. X Carlo…..

    Grazie ancora per le spiegazioni…..

    Io ti scrivo dalla regione lazio…. E ti confermo che molti sostengono che per la tumulazione paese per paese non serva ne valvola ne materassiono….. Io li ho sempre messi e ti dirò di più aggiungo anche della polvere assorbente se vedo che la salma supera gli 80 kg….
    Oggi parlando con un collega mi ha detto che assolutamente non è obbligatoria la valvola per le tumulazioni interne al comune del decesso ma solo per quelle che escono…..

  7. X Alessandro,

    se manteniamo quale riferimento d’obbligo la legislazione statale (non so, infatti, da quale regione Tu mi scriva e la normativa alla volta cambia anche profondamente proprio in funzione di una specifica riforma su base locale della polizia mortuaria) è tutto chiaramente specificato dal paragrafo 9.2 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24.

    L’Art. 30 DPR n. 285/1990 rappresenta una disposizione fondamentale in tutta l’architettura del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in quanto di applica universalmente per:

    1) trasporto di infetti quale che sia la loro destinazione ultima
    2) trasferimento di cadavere con tragitto superiore ai 100 KM a prescindere dalla forma di sepoltura prescelta.
    3) trasporto internazionale di salma eccetto per i casi di rapporti fra Stati aderenti alla Convenzione di Berlino
    4) cadaveri da avviare a tumulazione stagna ex Art. 77 DPR n. 285/1990 (solo alcune Regioni, ad oggi, ammettono la tumulazione areata che, però, vieta espressamente l’impiego della cassa di zinco)

    Per la verità ci sono diverse opzioni sul confezionamento dei feretri di cui all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285:

    1) Vasca di zinco esterna al cofano ligneo (non occorre la valvola)
    2) Lamiera interna e valvola depuratrice
    2) Cassa di zinco interna e fasciatura della cassa in legno con liste di metallo
    4) Cassa di zinco interna e sistema chimico (polvere assorbente) per trattenere liquami e gas putrefattivi sistemato sotto l’imbottitura.

    Mi pare altamente improbabile che nel Tuo comune le imprese funebri preparino i feretri secondo le tecniche descritte nei punti 1, 3, 4, siccome si tratterebbe di un’esperienza pressochè unica su tutto il territorio nazionale, di grande interesse formativo per tutta la categoria e nessuno, sulla stampa di settore, ha mai affrontato questo argomento

    Confezionare un cofano destinato a tumulazione solo con cassa di legno fuori e vasca zincata all’interno, senza valvola, fasciatura di metallo o altro dispositivo chimico/meccanico, atto al contenimento dei gas è ILLEGALE, sì hai capito bene: é bellamente FUORI LEGGE!

    In qualche zona d’Italia allora, qualcuno, con buona probabilità, viola spudoratamente le norme nazionali di polizia mortuaria perchè in diverse occasioni, come mi confermano alcuni impresari, si usano casse metalliche sprovviste di valvola, senza adottare uno degli altri sistemi alternativi indicati prima.

    Con quella configurazione priva di valvola la bara è molto più fragile e potrebbe fessurarsi, o peggio ancora esplodere, per la sovrappressione dei gas putrefattivi, in quel caso chi pagherebbe le spese per estumulazione straordinaria, risanamento del loculo e avvolgimento del feretro danneggiato? Di sicuro non i colpevoli!

    L’utilizzo del materassino assorbente, alternativo alla segatura o alla torba polverizzata, da applicare nell’intercapedine tra le due casse di legno e metallo è di rigore quando il feretro di cui all’Art. 30 DPR n. 285/1990 sia, appunto, costituito dal duplice cofano, è, invece, facoltativo (ancorchè consigliabile e fortemente auspicabile) in ogni altro frangente, ossia quando si ricorra, per inumazione o cremazione, alla sola cassa di legno.

  8. X Carlo….

    Grazie mille….
    Sei stato molto gentile….

    Soltanto un’ultima cosa….

    Dato che non ne sono certo mi potresti dire in quali occasioni si usa la valvola e il materassino assorbente o se è un obbligo dato che le voci che sento a riquadro sono molto discordanti….

    C’è chi dice che il materassino va usato solo per le tumulazioni e chi sulla valvola afferma che si usa solo quando si attraversano più comuni.

  9. X Alessandro,

    il cosiddetto “funerale sociale”, altrimenti conosciuto con la formula linguistica di funerale per indigenti, è appunto prestazione che attiente ai servizi sociali del comune (e non all’ufficio della polizia mortuaria come spesso erroneamente si crede).

    Il rimando normativo è all’?art. 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 397, convertito, con modificazioni, nella L. 28/2/2001, n. 26.
    Ma tale riferimento va integrato, in particolare per le situazioni di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, anche con le disposizioni dell?’art. 6 della L. 8/11/2000, n. 328. Il funerale sociale, allora, rientra pienamente nel novero dei servizi necroscopici ex D.M. 28 maggio 1993 di cui ogni comune deve necessariamente disporre, anche se in regime di privativa, come accade, appunto per il servizio di recupero salme incidentate.

    Se, nel caso rappresentato, si rilevano distorcimenti nelle dinamiche di concorrenza per i servizi sottoposti a regime di libero mercato è di rigore la segnalazione degli episodi denunciati all’Antitrust (www.agcm.it), mentre qualora si ravvisassero fatti penalmente rilevanti bisognerà adire l’Autorità Giudiziaria sottoponendo questa situazione all’attenzione della Procura della Repubblica.

  10. X Carlo….

    Grazie mille per le informazioni.

    Ci tengo a precisare perché nel post pubblicato il 13 febbraio 2013 alle 11:
    35, non mi sono espresso in maniera chiara, non è che nel mio comune vige
    l’anarchia più selvaggia è che codesta ditta di muratori, avendo il
    90% del lavoro si è sempre fatta aiutare dalla prima persona che
    incontrava e così succedeva per le altre ditte che effettuavano questi lavori.

    Da quanto so a proposito di questa ditta che adesso ha quasi il monopolio, va in giro dicendo che è proprietaria del cimitero o che ne ha l’appalto
    (cosa falsa in quanto il comune dichiara che non c’è nessuna ditta appaltatrice
    all’interno del cimitero. Poi si pone un quesito anche sulla violazione della
    privacy da parte del comune; in quanto sempre questa ditta sa quasi
    immediatamente chi si compra un fornetto o per un funerale o per uno
    spostamento perché come una persona esce dagli uffici comunali loro sono
    presenti o al bar davanti il comune o davanti l’ingresso del cimitero per presentarsi.)

    Adesso senza fare alcun bando di gara da quello che risulta sul sito comunale,
    (voci di corridoio mi hanno detto che sono state mandate delle lettere per fare dei
    preventivi ma non si sa ne a chi, ne con quale criterio) debbano fare alcuni
    lavori di manutenzione e tinteggiatura presso la cappella cimiteriale e sostituzione di alcune grondaie piegatesi con le nevicate del 2012. Questa è una situazione che va avanti da circa 10 anni. Adesso vorrei porvi rimedio se possibile, facendo emettere dal comune bandi pubblici che possano coinvolgere tutte le ditte presenti sul territorio.

    (Ti dico anche che alcuni mesi fa ho fatto un servizio funebre, la salma era stata posta in un loculo provvisorio in attesa della consegna dei fornetti nuovi. A questa famiglia il comune gli ha riferito di recarsi al cimitero e che lì avrebbe trovato la ditta che si occupa dei spostamenti.)

    Poi sulla concorrenza che ho come agenzia di onoranze funebri oltre ad avere
    l’appoggio del comune per quanto riguarda i recuperi, lo ha anche in merito ai
    servizi sociali per i funerali dove le famiglie disagiate non avendo la possibilità economica di pagare il funerale subentra il comune. (affermo ciò sapendo che la suocera del
    titolare di questa agenzia lavora presso il comune e più specificatamente
    nell’ufficio dei servizi sociali; ti prometto che non sono mai stato contattato per effettuare dei preventivi e che il comune nega di pagare codesti funerali e sempre da voci di corridoio si dice che il comune non è che paghi il funerale per intero ma in parte.)

    Ti sarei molto grado se mi indicassi una possibile soluzione; a quale ente
    devo presentarmi per denunciare questi fatti o cosa posso fare.

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