Art. 88 DPR 285/1990 e Art. 20 comma 9 Reg. Reg. Lombardia n. 1/2007

l’Art. 88 DPR 285/1990 che regola la fattispecie dell’estumulazione straordinaria (ossia prima della scadenza stessa del rapporto concessorio) assegna responsabile sanitario un duplice compito:

a) constatare la perfetta tenuta del feretro prescrivendo, se necessario il cosiddetto rifascio ex paragrafo 3 Circ.Min. n.10/1998;ù

b) dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun
pregiudizio per la salute pubblica.

A giudizio della dottrina (1),l’articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l’articolo 88 si applicherebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri, per il quale occorrerebbe, pur sempre, il decreto di trasporto di cui all’Art. 23 DPR 285/1990, così come ripreso dall’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per
l’inammissibilità della delega.

Se si trattasse di verificare la tenuta del feretro (art. 88 DPR 285/1990,
fattispecie che la normativa (legge e regolamento) regionali non considerano
e, quindi, da qualificare come tuttora vigente, anche in Lombardia), sarebbe
necessario un verbale di tale constatazione (potendo tra l’altro la
questione su chi ne abbia la competenza).

Trattandosi di trasporto/traslazione di resti mortali (quali definiti
dall’art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15/7/2003, n. 254), la questione viene del tutto superata ed il trasferimento va effettuato con le metodologie del trasporto di resti mortali e nella specie si fa rinvio all’art. 20, commi 7, 8, 9, 10 e 11 Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004 così come modificato nell’ Art. 20 comma 9 in questione dal Reg. Reg. D1/2007.

Date le speciali prescrizioni (rispetto al DPR 254/2003 ed alla relativa risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004) parrebbe proprio che un verbale di verifica debba considerarsi necessario, anche se l’allegato 4 alla DGR n.7/20278 del 21/1/2005 non si presta allo scopo, in quanto riguarda il trasporto di cadavere

Se l’ordinanza sindacale individua specifiche verifiche da parte degli
operatori cimiteriali è consentito individuare un nuovo diritto di polizia
mortuaria, ovviamente da approvare dal Consiglio Comunale. Per la misura
vale lo stesso criterio della verifica feretro. Limite massimo se esiste una
legge regionale in materia di tariffa. Se la tariffa era autonomamente
stabilita dall’ASL vale il criterio che il Consiglio Comunale stabilisce
tale tariffa autonomamente. Il gestore del cimitero applica la tariffa e la
riscuote.

(1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia
mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.

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Carlo Ballotta

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