II DPR n.285/1990, recante l’approvazione del Regolamento di polizia mortuaria nazionale, non prevede particolari prescrizioni in merito al numero di obitori e depositi di osservazione necessari in un Comune, al di là del numero effettivo dei suoi abitanti.
L’art. 14 del medesimo Regolamento precisa tuttavia che nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, il locale destinato a deposito di osservazione deve essere fisicamente distinto dall’obitorio. E’ comunque auspicabile limitare l’istituzione di tali locali ad un solo obitorio e ad un solo deposito di osservazione intesi come locali distinti anche di uno stesso edificio, i quali possono, in ottemperanza delle disposizioni previste dal succitato art.… ... Leggi il resto