A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli Uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
I certificati rilasciati dagli Uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato.… ... Leggi il resto