Segmentazione del trasporto funebre? Ipotesi a confronto

Diverse filosofie tecniche e legislative hanno informato a sé interi impianti di ordinamento regionale di polizia mortuaria, e sarebbe davvero importante chiarire i rapporti tra la normazione locale, frutto di potestà legislativa concorrente, e quella di principio (residuale, purtroppo) statale.
La Legge Regionale del Veneto, ad esempio, in molte sue parti, pare proprio prescindere dal D.P.R. 285/1990 abrogandone implicitamente interi Capi.
Il panorama è molto fluido ed instabile, perché la recentissima pronuncia della Consulta con decisione di inammissibilità sull’impugnativa, da parte del Governo, di un’altra L.R. funeraria, (quella lombarda) in odore di incostituzionalità, ha aperto nuovi ed importanti scenari, se possibile complicando ancora di più un quadro giuridico già di per sé troppo frammentato e caotico.

Il Ragionamento dell’Alta Corte è il seguente: il D.P.R. n. 285/1990, nella tassonomia tra le fonti del diritto, ha rango di regolamento, quindi di atto amministrativo con carattere normativo, mentre l’art. 117 Cost. affida alle Regioni in tema di sanità una potestà legislativa concorrente di livello, quindi superiore, con potere abrogante ex se sui regolamenti, anche se di emanazione governativa.
Può quindi legittimamente una Regione normare ex novo tutta la materia funeraria, mantenendo come “colonne d’ercole” e postulati di riferimento il T.U. Leggi Sanitarie e la L. 30 marzo 2001 n. 130 inerente alla cremazione, fatte sempre salve le prerogative statali, riservate al Parlamento Nazionale di cui all’art. 117 lett. i) l) m) Cost., quando Egli vorrà finalmente esercitarle.

Se entriamo, ora, in medias res, concentrandoci sul corpus normativo prodotto dal Veneto come disciplina sulle attività funerarie (L.R. n. 18/2010) e successivi atti d’implementazione, si rilevano subito, purtroppo, diverse criticità interpretative.
Il fulcro del problema, oggetto di questo parere pro veritate, è il frazionamento del servizio funebre e trasporto mortuario in  segmenti ognuno dei quali potrebbe avere un diverso titolare e responsabile.

Nell’impianto del D.P.R. 285/1990, ormai superato, almeno in Veneto, il decreto di trasporto è intuitu personale, ossia formato e rilasciato con particolare riguardo a quel soggetto, persona fisica, individuabile come addetto al trasporto, così egli non è fungibile, proprio per il principio d’imputazione personale di eventuali responsabilità, pure penali, siccome egli assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai termini dell’art. 358 Cod. Penale.
In primis, la Regione parrebbe proprio derubricare il trasporto di ossa o ceneri dalla nozione di trasporto funebre vero e proprio: ossia quello di cadavere espletato con mezzi speciali quali sono le moderne autofunebri, poiché sia per le cassette ossario, sia per le urne non detta particolari prescrizione tecniche, se non che, comunque, sia presente un’autorizzazione comunale. (Art. 22 L.R. n. 18/2010), rilasciata preventivamente alla loro movimentazione.
In Veneto, la normativa sui trasporti è molto più destrutturata e flessibile, rispetto alla restante normazione statale.

Muovendo con ordine da queste considerazioni preliminari, si prospettano queste ipotesi.
Ex art. 23 L.R. n. 18/2010, l’autorizzazione alla cremazione, di spettanza dell’Ufficiale di Stato Civile, anche per un condivisibile intento di snellire tutte le procedure burocratiche del post mortem, vale anche come titolo di viaggio, e si tratta di un passaggio già abbastanza controverso oggetto, a più riprese, di divergenti pareri da parte degli uffici legislativi della Regione Veneto.
A questo punto non servirebbe più la singola e distinta autorizzazione al trasporto dal Comune di decesso a quello sede dell’impianto crematorio: si aprirebbero, allora, in modo quasi sinottico, due percorsi paralleli:
1) Il Comune sede dell’impianto di cremazione perfeziona un decreto di trasporto solo verso la destinazione finale delle ceneri (affido famigliare, tumulazione, interro, dispersione), qui si suppone sia ancora necessario un qualche documento autorizzativo, che per forza dovrebbe esser strettamente nominativo ed individuale.
2) ai sensi dell’art. 49 comma 3 della Legge Regionale Veneta l’avente titolo (formula troppo generica! Chi potrebbe essere: solo un famigliare? L’impresa funebre? Un terzo a ciò commissionato?) prende in consegna l’urna e sottoscrive un apposito verbale; ebbene quest’ultimo potrebbe fungere anche da decreto di trasporto, in quest’ultimo caso si presume del tutto ultroneo e superato l’obbligo di un’autorizzazione al trasporto ah hoc.
Sino ad oggi, almeno nell’esperienza degli ultimi 30 anni, da quando entrò in vigore il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, verbale di consegna ed autorizzazione al trasporto sono sempre stati considerati due atti distinti, accordati, per di più, da due differenti attori nel processo autorizzatorio della macchina amministrativa.

Tutto l’oggetto del contendere nasce da questo dubbio di sistema, insito nell’articolato della L.R. n. 18/2010:
Se gli aventi diritto a disporre dell’urna, per avventura, non volessero recarsi personalmente al crematorio? Per esperienza, spesso, queste incombenze sono lasciate all’impresa funebre. In buona sostanza quale nomen juris per contrattualizzare questo rapporto che s’andrebbe ulteriormente a creare tra dolente che commissiona il servizio funebre all’impresa funebre e quest’ultima, quando decidesse di esternalizzare l’ultimo segmento del trasporto (dal crematorio alla destinazione prestabilita per l’urna), sempre che sia economicamente conveniente.

La Legge non è chiara (e qui potrebbe sopperire la mera prassi, diversa, fors’anche da Comune a Comune) perché (e qui si ingenera il bug nell’ordinamento locale di polizia mortuaria) non è specificato se l’avente diritto sia vincolato a ritirare personalmente l’urna, firmando il relativo verbale o ne abbia solo facoltà.
In seconda battuta: ma in Veneto, ormai il trasporto di urne è stato deregolamentato? In altri termini la titolarità naturale di un ipotetico decreto di trasporto urna può transitare in capo ad un soggetto di diritto commerciale, il quale agirebbe come semplice “vettore”, fattispecie già prevista nella legislazione statale, ma nelle pieghe della L.R. n. 18/2010 tutta da verificare nella sua sussistenza giuridica.

Ad ogni modo, forme massive non sono ammesse, se non per ossame, ceneri o resti mortali non richiesti per una specifica destinazione privata e dedicata…insomma se provvede di default il gestore dell’impianto al trasporto secondo autorevole dottrina, almeno, sarebbe bastevole anche un’autorizzazione omnibus.
In caso contrario vale il principio dell’unicità: una persona morta = una sola autorizzazione strettamente ad essa correlata.
Sul fatto che ogni morto debba esser spostato con il suo giusto pezzo di carta di accompagnamento siamo, allora, tutti d’accordo.

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Carlo Ballotta

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