Disturbano un funerale: puniti in base all'articolo 405 del C.P.

Disturbare la funzione religiosa connessa ad un funerale manifestando fuori dalla chiesa è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che chiunque ostacola l’inizio o l’esercizio della funzione va punito a norma dell’art. 405 del codice penale. E la condanna scatta anche se il disturbo è provocato da proteste che avvengono fuori dalla chiesa. La Suprema Corte, con sentenza 28030/2009, ha ritenuto che in relazione al reato di cui all’articolo 405 del codice penale “la ‘turbatio sacrorum’ si verifica sia con “l’impedimento della funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a detrminarne la cessazione”, sia con la “turbativa della funzione che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare”. La vicenda presa in esame coinvolge un gruppo di lavoratori che stava manifestando in una piazza antistante la chiesa in cui si svolgevano i funerali di un lavoratore morto dopo essersi dato alle fiamme. Dalla vicenda scaturivano diverse condanne tra cui quella per turbamento della funzione religiosa a carico di chi stava manifestando fuori dalla chiesa. Ricorrendo in Cassazione i lavoratori hanno rappresentato che le loro proteste erano avvenute solo al termine della funzione religiosa e comunque non all’interno della chiesa ma nella piazza antistante. La Corte ha anche ritenuto di non dare rilievo al fatto che il rito era oramai ultimato perché, si legge nella sentenza, alla “esposizione della salma deve ritenersi che la cerimonia funebre continui ad essere in atto”.

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