Seppellire animali a Roma

In attesa dell’apertura di un cimitero pubblico per animali, il Campidoglio ha dato il via libera alla loro sepoltura in terreni privati.
La delegata del sindaco di Roma per i diritti degli animali, Monica Cirinna’, sottolinea che e’ ancora in itinere l’individuazione di un’area dove realizzare un cimitero comunale per cani e gatti, ma ricorda- circostanza sconosciuta alla stragrande maggioranza dei romani- che il regolamento comunale sulla tutela degli animali in vigore dal novembre 2005 ha gia’ reso possibile una soluzione alternativa: quella della sepoltura di cani e gatti in terreni privati.L’articolo 22 del regolamento, in tema di “Inumazione di animali”, prevede infatti che “oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti e’ consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali ai sensi del Regolamento Cee n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio veterinario della Asl competente per territorio”.
Lo stesso articolo precisa, inoltre, che “il Comune di Roma puo’ concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti e altri animali”.Di cimiteri per animali di affezione si era occupato in passato anche il ministro della Sanita’ Girolamo Sirchia, presentando un disegno di legge che pero’- dopo l’approvazione alla Camera il 17 febbraio 2005- si e’ arenato in Senato, dove e’ decaduto con la fine della scorsa legislatura.
La norme sui cimiteri per animali erano inserite all’articolo 13 della legge di riordino della “Disciplina delle attivita’ nel settore funerario”, che comprendeva anche altre grandi innovazioni nel campo delle cremazioni e delle esequie. In particolare il testo approvato dalla Camera prevedeva che: i cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati; i siti cimiteriali “sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione sulla compatibilita’ dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere” e infine che “il trasporto delle spoglie animali e’ eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previstidal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica”.

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36 thoughts on “Seppellire animali a Roma

  1. io ho da 5 anni una agenzia funebre con impianto crematorio per animali d’affezione, e molte volte mi chiedono di sotterare il proprio animale in area privata. questo dalla legge e’ permesso ma , molte anzi quasi sempre i proprietari non sanno che per sotterrare un animale bisogna prendere delle cautele ,tipo :la profondita’ del fosso,che in qualunche caso andrebbe a inquinare se non si prendono degli appositi sacchi aiutorizzati dai ministeri della salute dell’ambiente e della sanita’. oppure casse di legno o di vimini con materiali barriera per impedire la fuoriuscita dei liquidi .facciamo molto attenzione a dare delle informazioni possono anche’ perche’ la legge dice che piu’ di un animale in area privata non si potrbbe sottereare. grazie e scusatemi .

  2. sto facendo una ricerca sulla presenzadei cimiteri per animali in Europa e mi servirebbe sapere le statistiche potetre darmi una mano .
    grazie..

  3. una buca..quanto basta, e un sacchettino di calce dopodichè terra.. in cima un po’ di zolfo per evitare odori agli animali che circondano il territorio..e sei tranquilla.

  4. IN assenza di specifiche norme regionali vale il regolamento nazionale di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Il Regolamento di polizia veterinaria non affrontava espressamente il tema dei cimiteri per animali d’affezione, quanto prevedeva, tra le misure, operazioni da disporre sulle carcasse degli animali che presentassero patologie veterinarie di un certo tipo e (art. 10, lett. e)) considerava tra i provvedimenti assumibili con ordinanza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, anche il trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche. In altre parole, tale questione era affrontata come “misura” (tanto che si parla di distruzione degli animali) e non come comportamento in situazioni al di fuori delle patologie veterinarie.

    Anche la normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002) affronta la materia dal punto di vista dello smaltimento delle carcasse degli animali (definendo come sottoprodotti di origine animale anche i corpi interi, oltre che le loro parti, di animali quando non destinati al consumo umano, oltretutto prevedendosi che gli animali da compagnia (in ambito comunitario è utilizzato questo termine, mentre in ambito nazionale si ricorre al termine “animali d’affezione”) rientrino nei sottoprodotti di origine animale di categoria 1) che sono oggetto di eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti di bassa capacità (cioè a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti (in G.U.U.E. n. L 332 del 28 dicembre 2000), dall’Italia attuata con D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.
    Per gli animali da compagnia è ammesso (art. 24) che possano essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento, su decisione dell’autorità competente.

    Siccome tale materia, attenendo alla polizia veterinaria, attiene alla materia della “tutela della salute”, cioè a materia oggetto della competenza legislativa regionale concorrente, rispetto a cui la potestà regolamentare è esclusivamente regionale, considerando come le norme di rango primario siano individuabili nel Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, si deduce che le regioni possano esercitare la propria potestà regolamentare, senza che sia strettamente necessaria l’adozione di alcuna norma legislativa. Salvo che le regioni non ritengano di individuare, in termini di norma legislativa, aspetti che non siano già regolati dello specifico diritto comunitario vigente.

  5. sono un ragazzo di brindisi e credo molto in queste iniziativa del cimitero per animali domestici , e vorrei sapere quali sono le procedure se volessi creare io nella mia città un cimitero per animali domestici. vi prego datemi delle informazioni. grazie………….

  6. vorrei l’indirizzo dei terreni privati o di cimiteri per cani su roma ho saputo che c,è ne uno a rocca di papa o a rocca priore vorrei una conferma

  7. Da un brillante articolo di Massimo Fini, pubblicato su una recentissima edizione del “Carlino” apprendiamo una notizia, a mezzo tra il bello ed il terribile, secondo la fortunata formula leopardiana, sulle auspicate riforme intorno al settore funerario.

    Toglietemi il necessario, ma non il superfluo ( o… l’orologio, come dice la pubblicità), recita una celebre formula del decadentismo europeo, ed a questa massima sembra essersi ispirato il ministro della salute per un suo personalissimo e spettacolare progetto di riforma sulla logistica cimiteriale.

    Il prof. Girolamo Sirchia ha, infatti, scoperto una preoccupante lacuna nelle norme che regolano il sentimento di pietà verso i defunti.

    Anche cani, gatti e canarini, nonché i pesci rossi, per la legge sulla par condicio, avranno, allora, un luogo tutto per loro dove riposare nella pace dei giusti (o di…Fido e Chappy) e continuare ad essere coccolati idealmente dall’affetto dei ricchi padroni, espresso con fiori, lapidi ed epitaffi degni del libro Cuore.

    Una legge, ancora in fase di stesura presso gli uffici legislativi del ministero disporrà, infatti, la realizzazione di aree sepolcrali riservate a piccoli animali domestici.

    “I graziosi amici di una vita non meritano l’orrore di essere gettati nella pattumiera – ha chiosato l’eminente membro dell’esecutivo, cui dobbiamo riconoscere, in ogni caso, un animo incredibilmente romantico.

    Oggi non esistono regole in merito, il progetto fa parte di un testo di più ampio respiro, così da inquadrare tutta la materia cimiteriale che include tra l’altro la realizzazione d’ impianti cimiteriali privati, stavolta per l’uomo.

    “A settembre vedremo lungo quale strada avviare la legge che inquadra l’intera materia in una visione più moderna”, hanno commentato i fautori di tale iniziativa legislativa.

    Sarebbe bello, con un certo gusto sadico, inviare all’attenzione del dicastero gli innumerevoli episodi, documentati da tonnellate di materiale fotografico di ossame umano che appare in discariche bellamente abusive circondato non tanto da amorosi sensi, ma da rottami, spazzatura e larve di disgustosi insetti.

    Lo slogan per questa campagna di sensibilizzazione è già pronto: ” trattate i nostri morti almeno… come i vostri cani” …si attendono adesioni.

  8. Provi a leggere con attenzione quanto riportato sul Sole 24 Ore del 10 settembre 2007 – rubrica Affari privati – pag. IV.
    C’è una serie di articoli che possono contenere risposte a quanto chiede.
    lo può trovare anche qui
    Sostanzialmente, senza norma regionale, occorre che il comune dove si fa il cimitero per animali abbia un proprio regolamento in materia di sepolture, approvato dalla locale ASL e inoltre che il cimitero per animali abbia zone di rispetto analoghe a quelle dei cimiteri per umani.

  9. Quindi se non c’è un procedimento amministrativo, non è possibile realizzare il cimitero per animali? A chi mi posso rivolgere per maggiori informazioni?

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