Urna cineraria fuori del cimitero

La norma statale consente ordinariamente la collocazione di urna cineraria fuori del cimitero, in caso di Affido ceneri familiare (cioè la conservazione dell’urna da parte dei familiari in luogo diverso dal cimitero), o addirittura personale oppure per la tumulazione in cappella gentilizia (esterna al cimitero) o in sepoltura privilegiata (di grandi personalità, per effetto dell’art. 105 del DPR 285/90) presso luoghi di culto, edifici pubblici, sedi di associazioni.

16 thoughts on “Urna cineraria fuori del cimitero

  1. Salve, vorrei sapere se una tumulazione dell’urna cineraria sia possibile in un cappella gentilizia situata all’interno del cimitero.
    Il comune ha autorizzato oltre alla cremazione la conservazione delle ceneri nel cimitero comunale xy e non la tumulazione nella cappella gentilizia.
    è regolare questa operazione?
    Grazie

    1. X Paolo,

      è una tautologia: infatti, ex. art. 80 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (ma si veda anche la fonte sovraordinata, cioè l’art. 343 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 recante l’approvazione del Testo Unico Leggi SAnitarie), le urne, in cimitero, debbono esser tumulate in appositi colombari privati dati in concessione (paragrafo 14.3 Circolare MInisteriale 24 giugno 1993 n. 24)

      Si deve, allora, considerare come ogni tumulazione in un sepolcro privato nei cimiteri (sono tali tutte le collocazioni nei cimiteri diverse dall’inumazione nei campi di cui all’art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) dovrebbe essere oggetto di specifica autorizzazione comunale, che va/andrebbe rilasciata una volta accertato che il defunto avesse diritto ad esservi accolto, in quanto appartenente alla famiglia del concessionario, quindi titolare dello jus sepulchri.

      A maggiore ragione, se si tratti di sepolcri “privati” (nel senso anche civilistico del termine), in relazione all’art. 102 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In ogni caso, tale accertamento, che è presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione in un dato sepolcro, ha portata generale, attenendo alla vigilanza propria del comune sui cimiteri e sui sepolcri.

      1. Grazie per la risposta interessante e professionale!
        il caso specifico vede una avvenuta tumulazione delle ceneri di mio padre in cappella gentilizia data in concessione alla convivente di mio padre.
        Da quello che mi ha scritto non vedo come le ceneri di mio padre possano stare in detta cappella. In questa cappella sono tumulati i nonni e genitori della convivente (mio padre era sposato).
        Da tenere presente che la tumulazione è avvenuta in altro comune rispetto a quello dove è stata eseguita la cremazione e la tumulazione è avvenuta in “privato” con un marmista incaricato dalla convivente senza che fosse avvertito il comune ricevente e/o il custode cimiteriale (è un piccolo cimitero).
        Come posso stare le ceneri di mio padre in una cappella privata (tra l’altro inaccessibile perchè chiusa a chiave) data in concessione a una persona che non è un familiare?
        Mi scusi se ho sbagliato qualche ragionamento.
        Grazie ancora di cuore
        Paolo

        1. X Paolo,

          con un grande sforzo di fantasia (molto creativa, per giunta!) provo a pensare, ritenere o illudermi che non via siano stati comportamenti indebiti o, peggio ancora, illegali nella gestione del caso in esame: richiamati gli artt. 102 (vigilanza comunale su ogni immissione di defunto in una sepoltura privata) e 93 comma 1 I Periodo (famigliarità del sepolcro) del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 non vorrei che il Comune avesse abdicato, ancorchè inconsciamente, dalla sua precipua funzione di autorizzazione e controllo sulle operazioni cimiteriali e sul governo del fenomeno funerario in sede locale, sulla quale ha competenza pressochè assoluta.
          A rigor di logica una violazione dell’art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. n. 285/1990 dovrebbe comportare la pronuncia della decadenza sanzionatoria sulla concessione per grave inadempienza del concessionario alle obbligazioni contratte al momento della stipula dell’atto concessorio: in buona sostanza ad esser stata violata è la cosiddetta lex sepulchri, ossia la riserva delle persone titolari del diritto di accoglimento in un sepolcro privato stabilita nell’atto concessorio, solo ed esclusivamente in quel momento solenne, da cui, poi, origina di riflesso lo stesso esercizio del diritto di sepolcro.
          L’unica deroga (dal 27 ottobre 1990) ammessa alla famigliarità del sepolcro consiste nell’istituto delle benemerenze di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. n. 285/1990, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, tuttavia occorrerebbe pur sempre una specifica previsione nel regolamento municipale di polizia mortuaria, il quale dovrebbe fissare criteri piuttosto selettivi ed intrusivi affinchè, per il possibile, siano evitati distorcimenti o abusi.
          Anche l’eventuale accesso all’istituto delle benemerenze deve, per sempre esser autorizzato dal Comune, con particolari filtri di legittimità.
          C’è una postilla, però: gli atti di disposizione per il post mortem (tra cui il dare e ricever sepoltura) che solitamente seguono solo la regola dello jus coniugi (vincolo coniugale) e dello jus sanguinis (rapporto di consanguineità tra parenti) potrebbero esser ricompresi tra le fattispecie considerate dalla Legge n. 76/2016 sulle unioni civili, non sarebbe pertanto così erroneo sostenere una verosimile e plausibile liceità del comportamento posto in essere, siamo in una sorta di terra di mezzo (data la novità assoluta della Legge in questione) e si deve ancora formare una casistica concreta, nonchè una giurisprudenza consolidata ed omogenea in sede civile, sulla materia in esame.

          1. Risposta molto interessante! Infatti ci vuole una fantasia molto fervida per illudersi che sia stato compiuto tutto nel rispetto della legge.

            l’autorizzazione alla cremazione e conservazione delle ceneri è stata concessa in forza di una dichiarazione dattiloscritta a firma del de-cuius presentata dalla convivente…. e quindi secondo me non doveva e non poteva essere rilasciata l’autorizzazione alla cremazione e invece è stato fatto! se poi la firma sulla dichiarazione dattiloscritta è apocrifa ancor peggio!

            Ma la domanda più interessante è: come facciamo ad essere sicuri che dentro il loculo ci siano veramente le ceneri di mio padre? nel caso si possa rientrare in possesso dell’urna cineraria sarà possibile con un esame delle ceneri accertare che siano di mio padre?
            Grazie

            1. X Paolo,

              Sui modi di rilascio dell’autorizzazione alla cremazione (si segue l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 o l’Art. 3 Legge n. 130/2001) dovrei sapere da quale Regione Lei mi scriva, la normativa di riferimento, dis-articolata su base locale, infatti, può variare moltissimo a dispetto della certezza del diritto.

              Nella cremazione soprattutto, quale trattamento irreversibile ed estremo (almeno nella nostra cultura) sovrana è pur sempre la volontà del de cuius che deve esser, tuttavia, manifestata nelle forme di legge (non so se un semplice “pizzino” dattiloscritto e firmato sia uno strumento idoneo). Rinvio, comunque, ai disposti della Legge n. 76/2016 sugli atti di disposizione per il post mortem da parte di persone non unite da vincolo matrimoniale o di parentela.

              La tracciabilità delle ceneri durante tutto il processo di cremazione deve sempre esser garantita attraverso la documentazione e gli altri sistemi di identificazione che accompagnano il feretro prima e le ceneri poi durante il loro percorso, sino alla destinazione finale. (Se poi ci sono fatti penalmente rilevanti sarà la Magistratura ad indagare ed ad esprimersi).

              Sulla metodologia di confezionamento delle urne si veda soprattutto l’art. 2 del D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 Legge n. 130/2001, nonchè il paragrafo 14. 1 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, sostanzialmente, anche ai sensi della Legge n. 130/2001 e dell’art. 343 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 le ceneri provenienti dalla completa combustione di un corpo umano debbono esser raccolte in un’unica urna, la quale poi sarà sigillata e recherà impressi in modo indelebile gli estremi anagrafici del de cuius.

              Aggiungo, poi, che quale atto prodromico alla consegna delle ceneri vi è la redazione di apposito verbale di conferimento ex art. 81 D.P.R. n. 285/1990, il quale, stilato in triplice copia, deve necessariamente rimanere agli atti della pubblica amministrazione. Le tutele legali certo non mancano.

              Ai sensi dell’art. 349 Cod. Penale è vietata e, pertanto, punita la rimozione dei suggelli apposti sull’urna, solo la pubblica autorità potrà, pertanto, ordinarne legittimamente l’effrazione.

              Le ceneri altro non sono se non frammenti di ossa calcinate e, quindi, polverizzate, sono dunque una sostanza inerte, onestamente ignoro se su di esse possa esser disposta la prova del D.N.A.

              1. La mia regione è il Lazio e la cremazione è avvenuta nel 2007. Mi scusi se non gli ho dato questi riferimenti prima.
                Per quanto riguarda i sigilli posti sull’urna cineraria secondo il mio modesto parere sono facilmente rimovibili e riprodotti.
                Nel caso di mi madre mi è stata consegnata l’urna in alluminio è i sigilli sono rappresentati da due rivetti di cui uno è ricoperto da timbro a ceralacca con impresso un “marchio”.
                I rivetti posso esse facilmente rimossi senza alterare l’urna e poi sostituiti con dei nuovi mentre per il timbro in ceralacca può essere facilmente riprodotto con il marchio scelto pertanto questi sistemi non possono rilevare e garantire che nessuno abbia o meno aperto l’urna.
                Grazie

              2. X Paolo,

                …RELAX: senza sconfinare nella paranoia mortuaria, ed io non ho elementi per giudicare, anche perché non sono la Magistratura, i sistemi di garanzia contemplati dalla Legge sono validi ed efficaci: poi… se qualcuno vuol commettere reati la porta dell’inferno è sempre aperta! Bisogna sempre salvaguardare il principio della bona fides, dopo tutto.

                Io, fossi in Lei non sarei così ossessionato dall’idea in qualche modo diabolica di una scambio tra le ceneri, forse i rapporti con la convivente di Suo padre non sono tra i più idilliaci e questo stato di perenne tensione e conflittualità alimenta sospetti reciproci e veleni.

                Nell’anno di grazia 2007 in Lazio per la cremazione si sarebbe dovuto applicare integralmente l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cui rinvio con relative forme per la manifestazione della volontà. Sostanzialmente un pizzino autografo, a guisa di testamento olografo, necessita ex art. 620 Cod. Civile di pubblicazione presso un notaio (Legge n. 89/1913), per acquisire esecutività, altrimenti resta solo un pezzo di carta privo di significato giuridico. Non resta, fatti salvi i termini di prescrizione sempre in agguato, che adire l’Autorità Giudiziaria, segnalando la notitia criminis (laddove si sia davvero consumato un reato e non una semplice irregolarità amministrativa endo-procedimentale per altro ormai poco sanabile a posteriori.)

  2. Salve!
    Avrei bisogno di un’informazione, l’ambasciata italiana non mi ha dato risposta finora.
    Un mio stretto parente è deceduto improvvisamente a Cuba. Mia sorella è lì sul posto e vorrebbe portare l’urna cineraria con sé in Europa.
    La questione è la seguente: il suo volo diretto arriverebbe a Venezia, la cerimonia funebre sarebbe però nel paese di nascita nella vicina Slovenia.
    Può mia sorella portare l’urna cineraria privatamente oltreconfine oppure è prevista in Italia necessariamente l’utilizzo di un’agenzia funebre?

    Distinti saluti
    Michele

    1. X Michele,

      ai sensi del combinato disposto tra l’art. 80 comma 5 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e l’art. 3 comma 1 lett. f) della Legge 30 marzo 2001 n. 130, se non rilevano ragioni ostative di natura igienico-sanitaria (sostanzialmente contaminazione delle ceneri con nuclidi radioattivi ex D.Lgs n. 257/2001) il trasporto delle urne cinerarie, pur soggetto alle normali autorizzazioni amministrative di ingresso ed uscita dal territorio di uno Stato, è da ritenersi libero, ossia non vincolato alle precise norme di salute pubblica dettate dalla Legge per il trasporto dei cadaveri. Per le ceneri, infatti, non v’è il rischio di ammorbanti percolazioni post mortali.
      Non occorre, pertanto, avvalersi necessariamente di un’impresa di onoranze funebri che curi, con propri mezzi o personale, il trasferimento transfrontaliero. Vale a dire: il trasporto può esser eseguito anche direttamente da un congiunto del defunto, la persona incaricata del trasporto diverrà titolare del titolo di viaggio, da esibire in caso di eventuali controlli in itinere, il lasciapassare mortuario dovrà sempre accompagnare l’urna.
      Sarebbe importante (senza, però, appesantire troppo il procedimento burocratico o, peggio ancora violare il principio di sovranità ed indipendenza tra le Legislazioni Funerarie delle diverse Nazioni coinvolte nel trasporto di ceneri) specificare sul titolo di viaggio, redatto in un unico atto omnicomprensivo, tutte le soste intermedie (compresi gli “scali” tecnici) che interesseranno il trasporto stesso. Altrimenti, per ogni volta in cui si varca un confine nazionale (riguardo soprattutto all’Italia) diverrebbe indispensabile il rilascio di un nuovo decreto di trasporto ad hoc.

      1. Grazie per la pronta risposta!
        Sul titolo di viaggio e’ quindi sufficente specificare lo scalo d’arrivo in Italia e il valico di passaggio al confine? O anche le singole tappe, tipo le varie stazioni dei treni nel caso si dovesse spostare verso la Slovenia con la ferrovia?

        Saluti,
        Michele

        1. X Michele,

          giuro che mi sarei aspettato, già da prima, questa domanda: è un classico dei trasporti mortuari transfrontalieri e com’è ovvio non v’è risposta univoca.

          Se agiamo in piena conformità alla normativa italiana (laddove questa realmente viga ed abbia valore) almeno nei trasporti terrestri (quelli su strada) bisognerebbe avvisare ogni singolo Comune intermedio, richiedendo, pure un feed-back (autorizzativo?).

          Naturalmente questa procedura di ultronea e certosina precisione rischia di esser trappo farraginosa e tentacolare, soprattutto quando entrino in giuoco rapporti di diritto internazionale tar Stati Sovrani.

          La disciplina italiana, infatti, avrebbe la pretesa malcelata di dettare le regole, se ragioniamo per analogia, invero un po’ forzata, anche per un trasporto che svilupperà i suoi effetti oltre confine, ma in territorio straniero non si applica certo il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante, appunto, l’approvazione del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, bensì la legislazione specifica di quella particolare nazione coinvolta, magari solo per ragioni tecniche, dal trasporto stesso.

          Ragion per cui ritendo sensata, legittima e ragionevolissima la soluzione più minimale, cioè l’indicazione nel lasciapassare mortuario dei soli estremi (luogo di partenza ed arrivo) del trasporto, naturalmente la documentazione potrà esser integrata sulla base delle richieste delle Autorità Locali dei Paesi interessati.

  3. X Mara

    In buona sostanza il Suo quesito di compone di due distinte domande. Allora: procedendo con ordine logico:

    A) E’ possibile ricordare, sulla lastra del proprio loculo, un parente defunto sepolto in altro Comune? Si tratta, agli effetti concreti, di capire se sia lecito riportare sulla tomba gli estremi identificativi di un defunto non ivi realmente tumulato o inumato (la norma vale per cadaveri e loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali).

    La normativa vigente (Art. 70 comma 2 da applicarsi, in via analogica anche alle tumulazioni, poichè in Italia sono vietate le destinazioni promiscue ed indistinte, eccezion fatta per ossario e cinerario entrambi comuni) prevede l’obbligo di riportare sulla lapide nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone sepolte nella tomba.

    Pertanto oltre le iscrizioni dovute è possibile concedere (da parte del dirigente competente ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000) altre iscrizioni, autorizzate, come anche un ricordo di persone sepolte da altra parte, purchè chiarendo che non vi è la presenza fisica del feretro, della cassetta ossario (Artt. 85 comma 1 e 86 comma 5 DPR 285/90) o ancora dell’urna cineraria (Art. 80 comma 2 DPR 285/90) o del contenitore per resti mortali (ex paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 ed ex la risoluzione MInistero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004).

    Questa ulteriore facoltà deve essere cedevole rispetto ai vincoli normativi.

    C’è, però, una sentenza su cui meditare:

    Cassazione civile, Sez. I, 6 novembre 1956 n. 4157 […] omissis…
    ”Il coniuge superstite ha ragioni prevalenti su quelle degli altri congiunti circa la scelta del sepolcro del coniuge defunto, subordinatamente, però al rispetto della volontà del defunto. Il costume sociale non consente di mantenere su una cappella funeraria situata in un cimitero una iscrizione di dedica ad un defunto, quando la sia salma non sia o non vi debba essere riposta'.

    Nella prassi é stata sviluppata una soluzione, forse furbesca, ma di indubbia efficacia operativa per tutelare al tempo stesso il diritto alla memoria assieme al culto dei morti e l’effettività dello jus sepulcrhi trasformando di fatto la tomba in un cenotafio (1), basta, infatti, apporre dinnanzi alle generalità del defunto non davvero deposto nella tomba che reca anche il suo nome la formula: “IN SPIRITO” spesso usata, in passato, per i caduti dispersi di tutte le guerre ai quali i famigliari volessero, comunque, rendere i dovuti onori attraverso una sepoltura ideale e simbolica a prescindere dalla presenza della spoglia mortale.

    Tutto ciò ovviamente vale nel silenzio del regolamento comunale di polizia mortuaria ed in assenza di disposizioni contrarie.

    (1) Cenotafio: monumento sepolcrale a ricordo di un personaggio illustre sepolto altrove

    B) In merito poi al preteso diritto (o presunto tale!) del marito della defunta zia di vantare lo Jus Sepulchri nella tomba di Suo nonno Dipende tutto dall’atto di concessione e dal regolamento municipale di polizia mortuaria. E’, infatti, il combinato disposto tra queste due fonti del diritto a definire chi abbia titolo ad esser accolto (da morto) in un tumulo, ossia in una sepoltura privata a sistema di tumulazione.

    Se il loculo in oggetto, specie se monoposto, è stato concesso solo per un particolare feretro (come sovente capita) la risposta è tendenzialmente negativa, perché la sepoltura, una volta tumulatovi l’unico avente diritto esaurirebbe la sua funzione precipua e recettiva (= dar, appunto, sepoltura proprio a quella determinata salma, e solo a quella, per tutta la durata della concessione). Al contrario, se la tomba de quo è pluriposto ed i singoli spazi non sono stati preventivamente e nominativamente assegnati in sede di stipula dell’atto di concessione opererebbe l’Art. 93 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale notoriamente configura il sepolcro quale famigliare e, quindi, gentilizio, consentendo l’uso del sacello mortuario sibi familiaeque suae, cioè al concessionario ed ai suoi consanguinei ascendenti e discendenti (ma la definizione, nel dettaglio di famiglia, in senso ristretto o dilatato, mononucleare o allargata, è fornita sempre, in modo congiunto, dall’atto di concessione e dal regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti si seguirebbe, di default, il dettato degli Artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile) in rapporto alla cronologia degli eventi luttuosi (non prevedibili, ma comunque certi!) sino al naturale raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro (= saturazione della tomba) oltre la quale lo Jus Sepulchri spira naturalmente, senza più poter esser esercitato ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n.285/1990.

    Se eccettuiamo la fattispecie piuttosto recente delle “benemerenze” introdotta appunto con l’Art. 93 comma 2 DPR n.285/1990 (persone conviventi more uxorio con il concessionario o legate a lui da particolari vincoli morali ed affettivi come amicizia o quant’altro. (Esempio gli affini che in quanto tali rispetto al concessionario non sono parenti in senso stretto) è da escludersi, in quanto contra legem sepulchri, che nel sepolcro possano esser deposte le spoglie mortali di persone estranee alla rosa dei famigliari del concessionario, detta trasgressione comporterebbe l’automatica pronuncia di decadenza, per inadempimento unilaterale ai patti contrattuali sottoscritti al sorgere della concessione; è poi da rimarcare come l’ingresso di una salma nel sepolcro sia subordinata:

    a) all’autorizzazione del concessionario di volta in volta, non in modo arbitrario, però, ma sulla base dell’atto di concessione e del regolamento comunale di polizia mortuaria.

    b) anche a preventiva verifica sostanziale da parte dell’Autorità Amministrativa (anche se in base ai soli titoli formali prodotti agli atti del Comune ) dello Jus Sepulchri di cui il de cuius deve esser attivamente portatore (Jus sepeliri) per maturare la legittimazione alla tumulazione nel sepolcro privato e gentilizio, ex Art. 102 DPR n. 285/1990.

  4. Buonasera,
    vorrei chiedervi un’informazione. Qualche mese fa è morta mia zia, sorella di mia mamma. La sua volontà è stata quella di essere cremata e di conservare le ceneri in casa. Ora i suoi familiai vorrebbero mettere una sua foto sulla tomba del padre (mio nonno) al cimitero. E’ possibile? Anche se le sue ceneri non sono nella tomba? Può il marito pretendere di entrare in questa tomba nel momento in cui venisse a mancare? Tenete presente che mia nonna (madre di mia zia defunta) è ancora vivente. Grazie.

  5. X Cesarino,

    E perché no? Certo che si può fare!

    Si consideri l’art. 34 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285, cioè del regolamento nazionale di polizia mortuaria, in cui si prevede espressamente l’esecuzione del trasporto funebre (in senso lato: anche delle ceneri) da parte di un vettore, al quale sarà consegnato il decreto di trasporto (= titolo di viaggio), anche se, materialmente titolare dell’autorizzazione al trasporto è altra persona, ovvero chi prende in custodia l’urna, quale risultante dall’apposita verbalizzazione redatta dal responsabile dell’impianto di cremazione ex Art. 81 DPR n.285/1990.

  6. In breve desidererei sapere se dopo esumazione nel comune x e cremazione nel comune y, stabilito l’affidamento a familiare residente nel
    Comune A e’ consentito il trasporto dell’urna per posta o corriere in quest’ultimo Comune A.
    In attesa di risposta nel più’ breve tempo possibile, ringrazio e porgo
    cordiali saluti.

    29 settembre 2014

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