Custodire le ceneri affidate

Secondo il D.P.R. 24 Febbraio 2004 con cui il Presidente della Repubblica conformandosi al parere del Consiglio di Stato n. 2957/3 del 29 ottobre 2003 ha accolto il ricorso straordinario di un cittadino che chiedeva gli venisse riconosciuto il diritto all’affido famigliare delle ceneri negatogli dal proprio comune in mancanza di una regolamentazione organica e di diritto positivo (Legge Regionale, Modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) le regole per la conservazione a domicilio delle ceneri possono esser specificate nello stesso atto di affido e debbono esser determinate dal comune presso cui l’urna troverà stabile sistemazione.

I soggetti titolati per richiedere ed ottenere l’affido presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
b) la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
c) il consenso dell’affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
d) l’obbligazione per l’affidatario di informare l’ Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
e) la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l’autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

C’è poi un punto irrinunciabile: l’urna deve esser racchiusa in uno spazio delimitato e certo, così da esser garantita contro ogni profanazione come lo sversamento accidentale o il prelievo di quantità più o meno consistenti di ceneri.

La dispersione non autorizzata integra una fattispecie delittuosa di natura penale.

È, quindi, severamente vietato collocare le urne a mo’ di soprammobile (come, invece, si vede fare in molti films o telefilms americani) su caminetti, tavolini, mensole …

5 thoughts on “Custodire le ceneri affidate

  1. Buongiorno mi chiamo Denis Salvador dopo 5 anni dalla morte di mio suocero e conseguente cremazione dove le ceneri sono state affidate a mia moglie, il comune ci contesta che non è stata richiesta l’autorizzazione alla custodia, cosa che effettivamente noi non abbiamo fatto all’ epoca ma totalmente in buona fede, ora il Comune minaccia il sequestro delle ceneri se i due eredi ” mia moglie e il fratello” non si metteranno d’accordo cosa impossibile visto che ora (all’epoca era d’accordo) il fratello le vuole tumulare in cimitero e la sorella vuole continuare a tenerle a casa, a che organo ci si può affidare perché non ci vengano sottratte le ceneri di mio suocero? Chi è che può decidere in mancanza di un accordo tra gli eredi? Grazie.

    1. X Denis,

      Sovrana è la volontà del de cujus, da dimostrarsi eventualmente anche in giudizio (sede civile). Il defunto aveva manifestato inequivocabile desiderio di affido delle proprie ceneri? Con quale modalità?
      In effetti la detenzione pura e semplice delle ceneri (situazione di fatto) senza un titolo formale ed autorizzativo è da ritenersi pratica illegittima, e come minimo sarebbe sanzionabile almeno in via amministrativa con il sistema di diritto punitivo adottato o dalla Legge Regionale o dal regolamento comunale di polizia mortuaria ex 7-bis D.Lgs n. 267/2000. IL perfezionamento di un’autorizzazione alla custodia delle ceneri “ora per allora”, cioè con effetti “sananti” per il pregresso, con un po’di fantasia sarebbe il problema minore, se vi fossse accordo tra i due aventi diritto a disporre dell’urna cineraria, per la sua stabile collocazione. In limine litis, si consiglia una composizione extra giudiziale del conflitto endo-famigliare, se non si dovesse addivenire a nessuna risoluzione dell’aspra contesa ed i rapporti poco idilliaci dovessero esacerbarsi sarà il giudice ad e sprimersi, nel frattempo le ceneri saranno depositate “in transito” nel cimitero competente per territorio (quello del Comune ove materialmente l’urna è pur sempre conservata presso un domicilio privato), presso la camera mortuaria. Attenzione alla tempistica! Difatti l’inerzia prolungata ed ingiustificata configurando l’istituto comportamentale del disinteresse, potrebbe significare anche l’ultima destinazione – di default – prevista dalla Legge per le ceneri non richieste: dispersione/sversamento delle stesse in cinerario comune, ove verranno mantenute in perpetuo sì, ma in forma massiva, anonima, promiscua ed indefinita, perdendo, così, irreversibilmente la loro unitarietà irripetibile.
      L’affido ceneri è sistemazione in qualche maniera extra cimiteriale, tollerata dalla Legge, seppur con qualche diffidenza, mentre l’abituale luogo di “dimora” per i morti (in qualunque trasformazione di stato essi si presentino) dovrebbe esser pur sempre il cimitero.

  2. Nella polizia mortuaria, mentre i funerali sono ormai svolti in regime di libera concorrenza da soggetti imprenditoriali i servizi istituzionali, ossa quelli necroscopici e cimiteriali di cui al D.M. 28 maggio 1993,come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504, possono esser assicurati alla cittadinanza, destinataria ex Art. 13 Decreto Legislativo n. 267/2000, di queste prestazioni di igiene e salute pubblica, nelle forme previste dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.

    Nell’impianto nazionale di polizia mortuaria (Regio Decreto 1265/1934 e DPR 285/1990) l’attività funebre (disbrigo pratiche amministrative, fornitura di articoli funerari e trasporto del feretro), non è definita in modo univoco, in quanto per esercitarla occorrono solo due licenze: l’una di commercio non alimentare (categoria merceologica 14???????), l’altra, invece, è prevista dall’Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

    L’unico riferimento allo status giuridico dell’impresa funebre è fornito dal paragrafo 5 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, dal quale si evince che l’addetto al trasporto funebre, titolare dell’autorizzazione ex Art. 23 e seguenti DPR 285/1990 è da ritenersi ex Art. 358 Codice Penale incaricato di pubblico servizio.

    Se manteniamo valida questa premessa il D.U.R.C. dovrebbe esser sicuramente richiesto a quelle imprese chi si candidino a gestire i servzi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzione di cui all’Art. 347 Codice Penale.

    Per i semplici funerali (leggasi trasporti mortuari) una simile rischiesta sembrerebbe quasi eccessiva anche perchè per giurisprudenza ormai consolidata, essi sono espletati in regime di libera concorrenza, senza che il comune possa considerare detti trasporti ( D.M. 31/12/1983) un proprio monopolio, magari da esternalizzare il regime di concessione, anche per effetto della Legge n. 142/1990 e della Legge n. 448/2001.

    Anche per superare l’endemica piaga del lavoro nero nel settore funerario diverse regioni, dopo la Legge Costituzionale n. 3/2001 con cui si modificato il titolo V Cost, hanno autonomamente legiferato in tema di polizia mortuaria, dettando criteri più selettivi e stringenti per “fare” ed “esser” impresa funebre come, per esempio, disponibilità di automezzi, locali, uffici, personale necroforo adeguatamente addestrato. Alcuni commentatori in questa materia un difetto di competenza, perchè la tutela del libero mercato e della concorrenza è ambito di potestà legislativa unicamente statale.

    Senza dilungarci sul complesso tema dei rapporti di lavoro dopo la cosiddetta Legge Biagi il comune quale titolare, in ultima analisi, delle funzioni di polizia mortuaria (almeno di quelle istituzionali) e del cimitero (Art. 824 Codice Civile) con proprio personale, o avvalendosi dell’ASL, può e deve vigilare sulla regolarità dei trasporti funebri, sia quando li autorizza, sia in itinere, sia quando il feretro varca il cancello del cimitero con controlli mirati affinchè siano garantiti decoro del servizio, la trasparenza degli oneri contributivi e fiscali, nonchè la sicurezza degli operatori funebri ai sensi della Legge 81/2008.

    Norme in questo senso, anche nel silenzio della regione possono esser emanate attraverso lo strumento del regolamento comunale di polizia mortuaria (obbligatorio in tutti i comuni dal Regio Decreto 8 giugno 1865 . 2322 ed ancor oggi soggetto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 R n. 1265/1934).

    In alcune regioni dove si è intervenuti per disciplinare il settore funebre, anche al fine di eliminare certe storture, la licenza di commercio non alimentare e quella ex Art. 115 TULPS, sono state soppiantate da una nuova autorizzazione, denominata autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre.

    Nell’istruttoria amministrativa dove si valutano i titoli per l’ammissione all’esercizio dell’attività funebre l’aspirante impresario dovrà anche dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti.

  3. Il D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) è stato istituito con
    l’art. 2 D.-L. 25 settembre 2001, n. 210, convertito, con modificazioni,
    nella L. 22 novembre 2002, n. 266, prevedendone la presentazione alla
    stazione appaltante a) per le imprese affidatarie di un appalto pubblico,
    nonché b) per le imprese che gestiscano servizi ed attività in convenzione,
    oppure in concessione, con enti pubblici (caso nel quale la mancata
    presentazione del D.U.R.C. all’amministrazione/ente convenzionato/concedente
    comporta la decadenza dalla convenzione/concessione).

    Successivamente, l’art. 5 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. ha
    rimesso a norme regolamentari la disciplina esecutiva e attuativa del
    Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
    amministrazioni ed enti statali (o, meglio, pubblici), regolamento al quale,
    tra l’altro, è stata rimessa la definizione delle disposizioni di
    attuazione anche per quanto riguarda i requisiti soggettivi, compresa la
    regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C., certificazioni di qualità,
    nonché qualificazione degli operatori economici. Ne è conseguito che, in
    sede regolamentare, p stata prevista, da più amministrazioni pubbliche, la
    presentazione del D.U.R.C. non solo per contratti pubblici di lavori, ma
    altresì, per servizi e forniture (a volte, anche non osservando,
    cautelarmente, il principio di non eccedenza od obliterando quanto previsto
    dall’art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.).

    Ora, rispetto al quesito proposto, occorre verificare, in sede locale,
    oltreché le previsioni del regolamento cui l’art. 5 D. Lgs. 12 aprile 2006,
    n. 163 e succ. modif. fa rinvio, principalmente l’aspetto se le prestazioni
    di servizio ed eventuali opere considerate nella specifiche fattispecie
    (alcune delle quali, allo stato attuale della normativa, rientrerebbero tra
    le funzioni proprie del comune e/o del soggetto gestore del cimitero,
    aspetto che, a volte ed in sede locale, risulta di qualche criticità, con
    l’esercizio – di fatto – da parte di soggetti privi di legittimazione di
    prestazioni non proprie), siano eseguite sulla base di una concessione,
    oppure di una convenzione, con il comune (o soggetto gestore del cimitero),
    oppure se siano eseguite, sussistendo la natura di servizi e prestazioni
    proprie del libero mercato, su commessa/affidamento dei privati legittimati
    ad avvalersi di soggetti privati per questi lavori o prestazioni di
    servizio.

    Non rileva, ai fini posti dal quesito, l’aspetto delle autorizzazioni
    amministrative – necessarie – per la prestazione di servizio o per l’esecuzione
    dei lavori o per le forniture, quanto il fatto se esse siano svolte in
    convenzione con il comune e/o il gestore del cimitero, oppure sulla base di
    concessione da parte del comune e/o gestore del cimitero.

  4. Il Comune deve o non deve chiedere il D.U.R.C. ai seguenti soggetti in occasione del rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione dei seguenti lavori e servizi:

    1. Agenzie funebri per ingresso salma con successiva tumulazione a carico di terzi
    2. Agenzie funebri per tumulazione salma nelle tombe di famiglia;
    3. Agenzie funebri e ditte artigianali per prelievi e riposizionamenti lastra al fine di sistemare gli arredi e per sistemazione arredi nelle tombe di famiglia.

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