Cremare resti mortali

I cadaveri durante la loro permanenza nella tomba, sia essa una fossa di terra oppure un tumulo, sono soggetti a diverse trasformazioni di stato intermedie prima di degradare a semplice ossame e, quindi, in polvere secondo il celebre monito biblico (et in pulvem reverteris!).

L’attività cimiteriale è ciclica e non ad accumulo, è, dunque, finalizzata alla scheletrizzazione dei corpi e non al loro mantenimento nella condizione di integrità immediatamente successiva al decesso, proprio per assicurare spazio alle nuove sepolture; quindi, dopo il periodo di sepoltura legale, si eseguono le operazioni di esumazione o estumulazione volte a rimuovere le vecchie tombe (con il loro contenuto), così da poterle riutilizzare.

Dal 10 febbraio 1976, da quando entrò in vigore il vecchio regolamento di polizia mortuaria per ogni cadavere, anche tumulato, deve esser fissato un tempo massimo di sepoltura (coincidente, quasi sempre, con l’esaurirsi della concessione) oltre il quale procedere con il disseppellimento proprio per verificare l’avvenuta mineralizzazione dei tessuti organici e provvedere alla raccolta delle ossa. Sono, infatti, vietate le concessioni perpetue.

Particolari condizioni ambientali, chimiche e fisiche possono inibire, rallentare o modificare radicalmente i processi di normale decomposizione della materia organica di cui consiste il corpo umano, quindi non è sempre vero che all’atto dell’apertura della tomba si rinvengano solo ossa, spesso, in effetti, i corpi sono ancora incorrotti (per effetto dei fenomeni postmortali di corificazione, saponificazione o mummificazione) o solo parzialmente intaccati dalla putredine.

Il maggiore dei problemi gestionali per i cimiteri italiani è proprio questo: i morti non si scheletrizzano nei tempi e nei modi previsti!

Da circa 10 anni a questa parte si rileva con sempre maggior frequenza come le salme sepolte in terra, nei loculi o nelle tombe, decorso il periodo usuale di sepoltura (rispettivamente 10 e 30-35 anni) abbiano elevate percentuali di mancata o imperfetta scheletrizzazione.

Questo dato tendenziale, inizialmente avvertito nel corso delle esumazioni decennali (20% di inconsunti, con punte in zone umide del 70-80%) è in effetti la sommità di un iceberg, perché solo in questi, e nei prossimi anni, cominceranno ad entrare in rotazione i loculi o i posti salma in tomba frutto della crescita delle tumulazioni degli anni sessanta. Già in molte città si avvertono percentuali di indecomposti che variano fra il 20-30% e il 50-60% ed anche più in caso di estumulazione.

Ci si è quindi cominciato a chiedere quali fossero le cause di un simile trend negativo, tenuto conto che spesso i terreni di inumazione erano gli stessi (e in certi casi si era addirittura determinato un abbassamento delle falde superficiali per effetto di forti emungimenti dai pozzi) capaci, in passato, di garantire una certa efficienza “mineralizzante”.

E’ stato, inoltre, per certi versi sconvolgente constatare come nella tumulazione più si seguiva alla lettera la norma di legge e più si ottenevano risultati pessimi in termini di efficacia “mineralizzante”.

In pratica l’ impermeabilità ai liquidi e ai gas della bara e della cella muraria, unita magari alla puntura conservativa, determina condizioni di prolungamento nel tempo dei fenomeni di scheletrizzazione.

A partire dagli anni ‘90 si comincia ad avvertire l’esigenza di una norma con cui affrontare questa difficoltà strutturale, ossia lo smaltimento di cadaveri dissepolti ma ancora intatti che, non potendo esser ridotti in cassetta ossario o in ossario comune, continuerebbero ad occupare per ancora molto altro tempo posti feretro, riducendo, così, la capacità ricettiva del camposanto per i nuovi morti.

L’attuale regolamento di polizia mortuaria è varato il 10 settembre del 1990, ma, con una certa miopia, non introduce nuovi strumenti operativi, limitandosi a prescrivere per gli inconsunti estumulati un ulteriore periodo di interro, ed, ovviamente, in sede di calcolo del fabbisogno cimiteriale, ovvero del dimensionamento dei campi a sistema di inumazione, si dovrà appunto considerare questa ulteriore esigenza in termini di fosse.

Prendere coscienza di una problema significa anche dotarsi di un linguaggio tecnico-giuridico con cui, poi codificare le disposizioni normative per risolverlo o, quanto meno arginarlo: il cadavere mummificato, corificato o saponificato rappresenta un’entità medico legale di difficile interpretazione, invece il legislatore per uniformare i protocolli operativi della complessa macchina chiamata “polizia mortuaria”, decide, in diversi passaggi, ma con un obiettivo di fondo chiaro, di adottare una definizione amministrativa ed uniformante, basata su un criterio temporale, prima con la Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10, poi con la Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed infine con il DPR 15 luglio 2003 n. 254: da questo momento i cadaveri indecomposti sono detti “Resti Mortali”, ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo a prescindere dal loro stato di reale conservazione (completo prosciugamento, presenza di parti molli…), se sono trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 anni dalla loro tumulazione.

Quindi i cadaveri inconsunti, se dalla prima sepoltura sono passati gli anni di sepoltura legale (10 per l’inumazione, 20 per la tumulazione), cessano di esser tali e divengono resti mortali, ossia una nuova fattispecie cimiteriale cui l’ordinamento giuridico italiano riserva riconoscimento e protezione affievoliti rispetto al cadavere.

Prima, in mancanza di una norma positiva, anche la giurisprudenza più autorevole della Suprema Corte di Cassazione aveva oscillato non poco sul concetto di cadavere ora estendendolo sino alla completa dissoluzione dello stesso in ossa sciolte, ora limitandolo al solo corpo umano privo sì delle funzioni vitali, ma dotato di tutte le fattezze anatomiche ben riconoscibili e tali da suscitare sentimento di pietà e devozione verso i defunti.

In linea teorica anche all’interno dell’architettura normativa del DPR 285/90 è sempre consentita la cremazione dell’esito del fenomeno cadaverico trasformativo conservativo su richiesta dei familiari aventi titolo (a meno che non vi fosse un divieto espresso in vita dal de cuius). Per coloro che sono morti dopo il 1990 vale inoltre il criterio del silenzio assenso, cioè ai familiari si sostituisce il Responsabile del cimitero quando sia stata data opportuna pubblicità della destinazione finale di tali inconsunti, previa decisione del Sindaco con apposita ordinanza, ma vi sono due fortissime limitazioni altamente paralizzanti:

  • l’impossibilità di cremare cadaveri di persone decedute quando vigeva ancora il vecchio regolamento di polizia mortuaria (in regime di DPR 803/1975 si sarebbe potuto dal luogo alla cremazione solo dietro espresso volere del de cuius senza che tale volontà potesse esser surrogata o integrata dai famigliari dello stesso).

  • L’obbligo di un turno supplementare di inumazione per gli indecomposti estumulati, con l’implicito divieto, quindi, di cremare l’indecomposto subito dopo l’estumulazione

In regime di DPR 285/90 solo laddove si fossero verificate condizioni oggettive di carenza di spazi cimiteriali il Sindaco avrebbe potuto emettere una ordinanza (ma sono casi estremi) con la quale cremare subito anche esiti di fenomeni cadaverici di persone morte prima del 1990, così come ricordato dallo Stesso Ministero della salute in risposta allo stesso quesito posto da due distinti comuni con p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003.

La grande rivoluzione avviene con l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254, esso, essendo una fonte di pari grado rispetto al regolamento di polizia mortuaria può intervenire sul suo testo per cambiarne l’assetto anche con potere “abrogante”, così come conferma lo stesso Ministero della Salute con risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003: “A parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale” .

Da questo pronunciamento della stessa autorità sanitaria statale emerge sempre come centrale l’elemento della volontà, che è una costante di tutta la legislazione in tema cremazione.

Questa volontà può risolversi in:

  • atto di disposizione in termini di diritti personalissimi e di pietas (il dar sepoltura attiene alla sfera più intima delle relazioni giuridiche e parentali);

  • una decisione (cioè un potere discrezionale esercitato da un soggetto a rilevanza politica) che attiene alle funzioni del sindaco e va formalizzata con opportuna pubblicità notizia in un’apposita ordinanza.

Come manifestare allora la volontà per la cremazione dei resti mortali?

il diritto a disporre dei cadaveri non si esaurisce in seguito alla prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura.

Circa l’opzione cremazionista per resti mortali ed ossame (inconsunti), si pensa debbano trovare applicazione le norme contemplate per la cremazione delle cadaveri al momento immediatamente successivo al decesso, specie per quanto riguarda la priorità tra coniuge e parenti nei vari gradi e, nel caso di difetto del coniuge, la possibile pluralità di persone nello stesso grado (indipendentemente dalla linea di parentela o dalla sua ascendenza o discendenza). E’ sempre richiesta un’autorizzazione da cui, però, deve emergere solo la volontà di cremare il resto mortale o le ossa. Non è più necessaria, infatti, la procedura aggravata volta ad escludere la morte sospetta o dovuta a reato.

La cremazione dei resti mortali e delle ossa può esser deliberata d’ufficio da parte del comune quando vi sia disinteresse da parte dei familiari del defunto. La loro opposizione o contrarietà alla cremazione, invece, deve sempre esser rispettata.

Il disinteresse si qualifica come un atteggiamento inequivoco protratto per un tempo sufficientemente lungo e certo o quale mancanza di soggetti titolati a decidere sulla destinazione alternativa di ossa e resti mortali.

Secondo un certo filone del dibattito tra gli studiosi della materia funeraria l’assenso all’incinerazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie o delle semplici ossa non sembrerebbe richiedere requisiti particolari di forma, come accade, invece, per incinerare un cadavere,se non quello della sua dichiarazione resa al competente ufficio (potrebbe esser anche quello del cimitero) da parte di chi è legittimato a richiedere ed ottenere la cremazione dei resti mortali. Altri giuristi si spingono ancora oltre con una lettura più estrema del DPR 254/2003, a loro avviso addirittura gli aventi titolo non esternerebbero neppure una volontà ma un semplice assenso (cioè una non contrarietà) qualora il comune attraverso l’ordinanza che regola le estumulazioni avesse previsto in via generale la cremazione come trattamento dei resti mortali.

Tale assenso non avrebbe natura di istanza rivolta alla pubblica amministrazione, né rientrerebbe tra le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 poiché il procedimento non avrebbe luogo ad impulso dei familiari, come avviene, invece, per la cremazione dei cadaveri.

Questo aspetto sembra un sofisma, ma è molto importante, perché rimarca la profonda differenza tra cadavere e resto mortale: Ad esempio: l’autorità comunale non può deliberare d’ufficio la cremazione di un cadavere (se non vi siano gravissimi pericoli igienico sanitari per la salute pubblica come in caso di epidemie o reali rischi di infezione endemica) perché per cremare un cadavere anche in caso di silenzio del de cuius, occorre pur sempre la volontà non sostituibile da terzi estranei, dei più stretti famigliari, e se si registra l’inerzia di quest’ultimi per la legge italiana la naturale sepoltura di un defunto è solo l’inumazione.

Se seguiamo questa logica di giusta semplificazione basterebbe, dunque un’autodichiarazione degli aventi titolo ai sensi del DPR 445/2000.

Per oppure ossa o resti mortali non richiesti si possono adottare provvedimenti autorizzatori contestuali e cumulativi (una sola autorizzazione per più resti mortali oppure per ossa appartenute a diversi cadaveri).

La dottrina si interroga ancora su questo dilemma: “il divieto di cremazione da parte del de cuius si estende solo al suo cadavere o anche ai resti del suo cadavere?”. Cadavere e resto morali sono due fattispecie distinte e non più sovrapponibili, il divieto di cremazione, pertanto, andrebbe limitato al solo cadavere (inteso come corpo unano ancor integro subito dopo la morte) e non dovrebbe spingersi oltre.

Diversa, invece, sarebbe un’inibizione legata alla durata di una concessione. Esempio: concessione di 90 anni con assoluta proibizione di estumulare un feretro per ridurne o bruciare i resti mortali. In quest’ipotesi il resto mortale sarebbe cremabile solo al naturale estinguersi del rapporto concessorio.

127 thoughts on “Cremare resti mortali

  1. ieri è morta mia madre e per sua volontà,da me rispettata. è stata tumulata nella tomba di mio padre a cui la concessione scade nel 2021, i resti dello stesso sono stati cremati. Vorrei sapere se le ceneri dello stesso possono essere tumulate accanto mia madre senza pagamento di concessione FACCIO PRESENTE CHE HO RIPAGATO LA CONCESSIONE PER ULTERIORI 40 A MIA MADRE.

  2. Sì, la fattispecie in esame, seppur del tutto patologica (la tumulazione, infatti, si configura come “STAGNA”, ossia capace di garantire, nel corso degli anni la perfetta ermeticità a liquami e miasmi cadaverici), è tuttavia verosimile ed, anzi, possibile, anche dopo 12 anni dal confezionamento del feretro (apposizione dei coperchi e saldatura del nastro metallico) e dalla tumulazione in loculo.

    Sono troppe le variabili in gioco che incidono sulla possibile fessurazione dello zinco, con conseguente rilascio all’esterno del sepolcro di umori postmortali:

    ad esempio:

    1) l’esposizione del loculo agli agenti atmosferici e l’alternanza di caldo e freddo;

    2) la temperatura esterna massima,

    3) i medicinali con cui è stato trattato il defunto,

    4) l’eventuale trattamento concervativo ottenuto con la siringazione cavitaria di 500 cc di formalina

    5) la tipologia della morte (ad es. gli annegati hanno una produzione copiosa di liquidi cadaverici),

    6) la non corrispondenza dello spessore minimo (stabilito dala legge) della cassa d zinco, un confezionamento della bara non corretto (ad es. a vite o il chiodo con cui si monta un piedino della bara può essere tropo lungo e “passare” lo spessore del legno,

    7) la tipologia del legno (ad es. i castagno ha una forte componente di tannini che favoriscono la passivazione dello zinco),

    8) il tempo intercorso (lo zinco passiva naturalmente),

    9) la consumazione dello zinco per effetto della “pila” (= corrosione elettrolitica) che si crea tra armatura in ferro del loculo e lo zinco stesso, in presenza di ambienti umidi, ecc.)

    10 la perdita di coesione nelle molecole del materiale d’apporto (stagno) impiegato per le saldature

    Si aggiunge che una rottura dello zonco può essere stata determinata da una saldatura del coperchio non corretta, o ancora per un accatastamento in magazzeno non corretto.
    Di tute queste cose è ben consapevole il legislatore, in quale, all’art. 76 del DPR 285/90 ha previsto che :

    I piani di appoggio dei feretri debbano essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido.

  3. No, mi spiace per i suoi sentimenti di pietas verso la spoglia mortale di Sua madre, per altro comprensibilissimi, ma l’ipotesi è del tutto irrealistica ed impraticabile…anzi è proprio contra legem nel modo più assoluto.

    L’Art. 1 dell’Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1804 (divieto di seppellire i defunti e loro trasformazioni di stato, fuori del recinto cimiteriale) tutt’ora presente nel nostro ordinamento di polizia mortuaria e recepito come norma positiva dall’Art. 340 del Testo UNico delle LEggi Sanitarie approvato con REgio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265 è disposizione di ordine pubblico e quindi inderogabile, l’unica eccezione ammessa è la cosidetta tumulazione (si badi bene: tumulazione e non inumazione) privilegiata di cui all’Art. 341 REgio Decreto n. 1265/1934 implementato, poi, dall’Art. 105 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285 emanato ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 344, 345 e 358 REgio DEcreto n.1265/1934 recante il TEsto Unico delle Leggi SAnitarie.
    Ma la tumulazione privilegiata è istituto rarissimo e sui generis e viene applicato quando ricorrano i motivi del tutto straordinari di speciali onoranze da tributare al de cuius attraverso la sua tumulazione in edifici pubblici (chiese, sedi di associazioni o partiti politici)
    Certo un atto di disposizione ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 sul cadavere della madre per ottenerne la cremazione, dopo un primo periodo di sepoltura è senz’altro lecito e legittimo, dobbiamo, però intenderci sulla destinazione delle ceneri.

    Le ceneri possono senz’altro uscire dal circuito cimiteriale ex Art. 343 comma 2 REgio Decreto n.1265/1934 (si veda, a tal proposito il DPR 24 febbraio 2004 in tema di affidamento delle ceneri presso un domicilio privato), ma solo per esser tumulate in colombari oppure, secondo una lettura più moderna della norma, in parte dovuta anche alla novella apportatata dall Legge n.130/2001 per esser custudite in un tumulo allestito presso un abitazione privata: è, infatti, il caso dell’affidamento familiare o personale delle ceneri introdotto dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed implementato poi, su base locale attraverso Leggi REgionali o i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria.

    Fuori del recinto cimiteriale le ceneri possono solo esser affidate o disperse, mentre la Legge Regionale Campania 9 ottobre 2006, n. 20 ammette sì, l’interro delle urne, ma pur sempre in terreno cimiteriale.

    Consiglio, per altro, la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/?p=847, senza dimenticare quest’altro: https://www.funerali.org/?page_id=2211

  4. Buongiorno,
    mi chiamo Alfredo e scrivo da Salerno.
    Circa 2 mesi fà è venuta a mancare mia madre,l’essere umano più importante della mia vita! L’abbiamo tumulata al cimitero di Salerno in un fosso di durata decennale. Ogni giorno vado a trovarla ma,con il passar del tempo,mi pento di averla seppelita li e prendo in seria considerazione l’idea di cremarla per poter portare con me le sue ceneri e casomai seppellirle nel giardino di casa in modo da continuare a stare vicini.
    Gradirei da Voi una risposta a questo mio desiderio.
    E’ quindi possibile riappropiarsi della salma di un proprio caro per poterla seppellire in una proprietà privata????
    Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità e
    porgo distinti saluti

  5. Dopo appena 7 mesi di tumulazione in loculo il cadavere è ancora tale (= corpo umano irreversibilmente privo delle funzioni vitali) e non è resto mortale ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003, per la cremazione di cadavere dopo un primo tempo di sepoltura si applica, allora, integralmente l’Art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285 che, poi, altro non è se non il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, la Regione SArdegna, infatti, non ha ancor attuato i disposti della Legge 30 marzo 2001 n. 130 in materia di cremazione; tra l’altro per il trasporto delle ceneri da Regione a Regione (= dalla Sardegna alla Lombardia) vale solo ed unicamente la sola norma nazionale attualmente in vigore, cioè il DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    I passaggi burocratici, rectius… amministrativi, ed operativi sono i seguenti:

    1) richiesta da parte degli aventi titolo a disporre del cadavere individuati secondo il criterio pozioristico (= potere decisionale + priorità nel decidere) ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 di estumulazione e conseguente cremazione del feretro. LE domande sono rivolte al comune dove insiste il cimitero di prima sepoltura, il quale potrebbe anche esser diverso dal comune di decesso di solito individuato dalla Legge come legittimato ad istruire tutte le pratiche di autorizzazione..almeno nel caso di cremazione immediatamente successiva al decesso. Per la competenza territoriale si vedano anche gli Artt. 88 DPR n.285/1990 e 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254

    2) L’autorità comunale nella persona del dirigente ex Art. 107 comma 3 Lettera f) D.LGS n.267/2000, verificati i titoli formali autorizza le relative operazioni cimiteriali, compreso il trasporto del feretro ex Art. 88 DPR n.285/1990 alla volta dell’impianto di cremazione.

    3) Ai sensi dell’Art. 26 DPR n. 285/1990 il comune di prima sepoltura con un unico decreto di trasporto autorizza il trasferimento del feretro alla volta del crematorio e successivamente dell’urna cineraria verso il luogo di sua conservazione/sepoltura ex Art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934.

    4) per conferire pienamente attuazione al punto 3) deve esser preventivamente dimostrato lo Jus Sepulchri delle ceneri, vale a dire il loro titolo di accoglimento (= atto di concessione) nel nuovo cimitero collocato a Bergamo, in quanto la tumulazione delle ceneri (l’Inumazione delle stesse in Lombardia è vietata) si configura sempre come una sepoltura privata e dedicata come si deduce dal combinato disposto tra il Capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285 e l’Art. 343 comma 2 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

    5) L’urna cineraria, quale logica conseguenza di quanto detto prima, viene accolta nel cimitero di nuova sepoltura, ed ivi tumulata ai sensi dell’Art. 343 comma 2 Regio DEcreto n. 1265/1934 richiamato, per altro, dal regolamento regionale lombardo n.6/2004 così come modificato dal REg. REg. n.1/2007.

  6. buonasera… 7 mesi fà è mancata mia madre… io vivo in sardegna attualmente in provincia di olbia tempio… senza pensarci ho deciso di farla mettere in loculo nel cimitero vicino x poterla visitare ogni qual volte ne sentissi la necessità… solo che ora me ne pento e vorrei rimediare visto che lei era molto legata alla sua terra … a bergamo … e vorrei chiedere se fosse possibile farla cremare e portare cosi le ceneri nel cimitero di bg x poterla ricongiungere appunto alla sua amata terra. grazie x la risposta che mi darà!!

  7. Occorrono:

    1) un atto di disposizione in tal senso da parte dei congiunti del de cuius individuati secondo il principio di poziorità (= potere + priorità nel decidere) delineato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990.

    2) Autorizzazione all’esumazione/estumulazione ex Art.88 DPR n.285/1990 rilascaiata dal comune di prima sepoltura in base all’atto di disposizione di cui sopra

    4) Autorizzazione comunale e non più prefettizia, almeno dopo il DPCM 26 maggio 2000, al trasporto internazionale di feretri tra Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, ex Art. 29 DPR n.285/1990 corredata dal nulla osta consolare all’estradizione del cadavere racchiuso in duplice cassa lignea e metallica ex Art. 30 DPR n.285/1990.

    5) Per trasportare fuori dei confini nazionali un defunto non è necessario dimostrare il suo jus sepulchri presso le Autorità Amministrative del Paese di destinazione.

  8. Salve.

    Sono un extracomunitario da Albania e vivo qui da circa 20 anni .
    Vorrei portare mio padre in albania che e morto nel anno 2003 a Pordenone.
    e possibile farlo e quali sono le procedure da seguire.

    Con rispeto e un cordiale saluto Adriatik.

  9. Sì, si può fare, anzi, come direbbe Dante “Vuolsi colà dove si puote ciò che si vuole…e più non dimandare”…ma si sa il Sommo Poeta con i dannati dell’Inferno era abbastanza drastico ed ermetico, noi, invece, da sfortunati mortali cerchiamo di entrare in medias res.

    Da regione a regione, quando, quindi, sussistano rapporti di extraterritorialità, vige solo la normativa statale, cioè il combinato disposto tra l’Art. 88 del DPR n.285/1990 e l’Art. 3 comma 5 del DPR n.254/2003.

    Per la traslazione di feretro (https://www.funerali.org/?p=648) da un cimitero alla volta di un altro, dopo un primo tempo di sepoltura si seguono questi passaggi amministrativi che, adesso, andremo ad enucleare:

    1) istanza in marca da bollo di esumazione/estumulazione ex Art. 88 DPR n.285/1990 rivolta al comune di prima sepoltura dagli aventi diritto a disporre della spoglia mortale secondo il criterio pozioristico enunciato dall’Art. 79 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed implementato dal paragrafo 14 della Circ. Min. n.24/1993 approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Prevale la volontà coniuge superstite, anche se in stato di separazione, in difetto di questi a cascata tutti gli ascendenti e discendenti jure sanguinis di pari grado, sino al sesto grado di parentela (Artt. 74 e segg. Codice Civile). SE concorrono più soggetti dello stesso livello di consanguineità è necessaria l’espressione unanime di tutti costoro, altrimenti l’operazione non può avere luogo.

    2) L’autorità amministrativa geograficamente competente ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003, ossia il cimitero di prima sepoltura, ricevuta l’istanza e valutati i titoli formali (senza dunque laboriose indagini sulle motivazioni che sottendono la richiesta) autorizza: a) l’esumazione/estumulazione; b) il trasporto funebre verso il camposanto di nuova destinazione avendo cura di verificare preliminarmente lo JUS SEPULCHRI del DE Cuius, ossia il titolo di accoglimento (= diritto di sepolcro ex Art. 50 DPR n.285/1990) presso il nuovo cimitero. Immagino, infatti, si tratti di un sepolcro privato (loculo, cella, cappella gentilizia, colombario…) avuto, all’uopo, in concessione da un comune della provincia mantovana. Questo atto è prodromico rispetto alla stessa autorizzazione al trasferimento, siccome ogni trasporto funebre soggiace sempre alla regola della tipicità, ossia deve muovere ed arrivare da un luogo ben definito e certo (il cimitero di prima sepoltura) ad un altro altrettanto ben individuabile (quello di nuova sepoltura)

    3) La traslazione fuori del cimitero di prima sepoltura, al di là degli oneri amministrativi (imposta di bollo, diritti di segreteria sulla documentazione da produrre, diritti fissi stabiliti sulle operazioni cimiteriali, le quali, per altro sono sempre a titolo oneroso per l’utenza ex Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26) comporta questi passaggi tecnico-strumentali, ognuno dei quali, per altro, implica una voce di spesa:

    a) disseppellimento del feretro (scavo della buca o smuratura del loculo)
    b) sistemazione dello stesso, se necessaria, con il c.d. Rifascio esterno con cassone metallico, per assicurare durante il tragitto la perfetta impermeabilità della bara a miasmi e percolazioni cadaveriche
    c) trasporto del feretro alla volta della sua nuova destinazione
    d) accettazione e tumulazione/inumazione nel cimitero di arrivo

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