Tribunale, L’Aquila, Sez. Civile, 27 settembre 2010

Norme correlate:
Art 822 Regio Decreto n. 262/1942
Art 823 Regio Decreto n. 262/1942
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Tribunale, L’Aquila, Sez. Civile, 27 settembre 2010
Deve essere dichiarata la nullità dell’atto di cessione dei loculi, per impossibilità originaria dell’oggetto (bene extra commercio). La vendita dei loculi cimiteriali è vietata, in quanto i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali e, quindi, sono inalienabili:
«Per quanto attiene al merito della controversia, rileva il giudicante che deve essere dichiarata la nullità dell’atto di cessione dei loculi, per impossibilità originaria dell’oggetto (bene extra commercio). Si osserva, che anche la causa del contratto de quo, ai sensi dell’art. 831 c.c. non è meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. In particolare, ai sensi degli artt. 822, 823 ed 824 c.c., la vendita dei loculi cimiteriali è vietata, in quanto i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali e, quindi, sono inalienabili. La normativa, a partire dal 1865 fino all’attuale D.P.R. 10.09.1990 n. 285, considera soltanto la ipotesi di concessione del diritto di uso dell’area demaniale ai fini della costruzione del sepolcro; la riserva alla sepolture, è un diritto riconosciuto soltanto al concessionario ed alle persone appartenenti alla sua famiglia e non può essere alienato.»

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