TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 novembre 2010, n. 14146

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti:
T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 02/04/2010, n. 962; Cons. Stato, sez. IV, 08/10/2007, n. 5210

Massima:
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 novembre 2010, n. 14146
La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 del R.D. 1265/1934 consiste in un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente la collocazione di edifici o comunque di opere ad esso incompatibili, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che s intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Testo completo:
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 novembre 2010, n. 14146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3835 del 1996, proposto da Mignosi Maria Pia, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
-la Capitaneria di Porto di Palermo e l Assessorato Reg.le del Territorio e dell’Ambiente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
sul ricorso numero di registro generale 3027 del 1997, proposto da Mignosi Maria Pia, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
-il Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’avv. Laura La Monaca, con domicilio eletto presso l Ufficio Legale del Comune – in Palermo, piazza Marina N.39;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 3835 del 1996:
-dell ingiunzione di sgombero n. 70/95 emessa dalla Capitaneria di Porto di Palermo in ordine all occupazione di suolo demaniale marittimo con manufatto di mq. 96,36 adibito alla lavorazione del marmo;
-del provvedimento n. 14968 del 1° agosto 1996, con il quale l Assessorato reg.le Territorio e Ambiente ha respinto il ricorso proposto avverso la predetta ingiunzione;
quanto al ricorso n. 3027 del 1997:
-dell ordinanza n. 2000 del 19 agosto 1996, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione del predetto immobile abusivo;
-del provvedimento dello stesso Comune n. 2384 del 14 aprile 1997 di diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell art. 13 L. n. 47/1985 per tale manufatto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il Presidente dott. Nicolò Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con ricorso (n. 3835/1996), ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Mignosi Maria Pia ha impugnato l ingiunzione di sgombero n. 70/95 emessa dalla Capitaneria di Porto di Palermo in ordine all occupazione di suolo demaniale marittimo con manufatto di mq. 96,36 adibito alla lavorazione del marmo; ha impugnato, altresì, il provvedimento n. 14968 del 1° agosto 1996, con il quale l Assessorato reg.le Territorio e Ambiente ha respinto il ricorso proposto avverso la predetta ingiunzione.
La ricorrente ha chiesto l annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi:
-Violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
per erronea valutazione dei fatti;
L Avvocatura dello Stato, costituitasi per le Amministrazioni intimate, non ha prodotto scritti difensivi.
Con memoria depositata il 15 marzo 2010, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell udienza, già fissata per 26 marzo 2010, avendo reiterato in data 2 marzo 2010 la domanda di concessione demaniale; rinvio che è stato concesso con ulteriore fissazione dell udienza pubblica del 10 novembre 2010.
2.-Con un secondo ricorso (n. 3027/1997), la medesima ricorrente ha impugnato l ordinanza n. 2000 del 19 agosto 1996, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione del predetto immobile abusivo, nonché il provvedimento dello stesso Comune n. 2384 del 14 aprile 1997 di diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell art. 13 L. n. 47/1985 per tale manufatto.
La ricorrente ha chiesto l annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi:
1)Incompetenza – Violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
2)Violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 29 ottobre 2010, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.
3.-Alla pubblica udienza del 10 novembre 2010, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i due ricorsi sono stati posti in decisione.
DIRITTO
1.-I due ricorsi in esame possono essere riuniti, per evidenti ragioni di connessione e decisi con unica pronuncia.
2.-Il primo ricorso (n. 3835/1996), rivolto avverso l ingiunzione di sgombero n. 70/95 del 31 ottobre 1995, emessa dalla Capitaneria di Porto di Palermo in ordine all occupazione di suolo demaniale marittimo con manufatto di mq. 96,36 adibito alla lavorazione del marmo, e il provvedimento n. 14968 del 1° agosto 1996, con il quale l Assessorato reg.le Territorio e Ambiente ha respinto il ricorso proposto avverso la predetta ingiunzione, è infondato.
Con i due motivi d impugnazione, la ricorrente, in buona sostanza, deduce che non poteva essere disposto lo sgombero dell area demaniale prima che venisse esaminata la domanda dalla stessa presentata in data 22 luglio 1994 per la concessione dell area medesima.
La censura non coglie nel segno per la semplice ragione evidenziata nel suddetto provvedimento assessoriale, che la semplice presentazione dell istanza di concessione non legittima l occupazione dell aera demaniale marittima senza il possesso del prescritto titolo .
Ed invero, l’art. 54 cod. nav., rubricato “Occupazioni e innovazioni abusive”, dispone che “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede di ufficio a spese dell’interessato.”
Al riguardo si premette quanto segue.
Al riguardo, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 c.n. (che introduce l’obbligo della Capitaneria di Porto di ordinare lo sgombero delle aree demaniali abusivamente detenute e la demolizione delle opere eventualmente realizzate) non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima.” (cfr., fra le tante, T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 8-luglio 2005, n. 1150; T.A.R. Lazio, sez. II, 30 agosto 2010, n. 31953, nella quale, in fattispecie analoga alla presente, si afferma che L Autorità marittima non ha un obbligo tassativo e inderogabile – ogni qualvolta il privato, responsabile dell’abusiva occupazione del demanio, abbia inoltrato una domanda diretta ad acquisire in sanatoria il prescritto titolo di legittimazione – di pronunciarsi sull’istanza medesima, in quanto quello che può esigersi dall’Amministrazione è, al più che essa tenga conto dell’eventuale sanabilità dell’occupazione prima di ingiungere lo sgombero del demanio, non essendo sufficiente una qualunque istanza per paralizzare il potere dovere di tutela del demanio marittimo, previsto dagli artt. 54, 55 cod. nav. (cfr., altresì, T.A.R. Campania, Salerno, 29 maggio 1998, n. 321; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 marzo 1994, n. 224; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 3 marzo 2005, n. 275).
3.-Parimenti infondato è il secondo ricorso (n. 3027/1997) che, peraltro, è tardivo relativamente all impugnativa dell ordinanza n. 2000 del 19 agosto 1996, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione del predetto immobile abusivo.
Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che l impugnato provvedimento n. 2384 del 14 aprile 1997 (di diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell art. 13 L. n. 47/1985 per il suddetto manufatto) reca in calce la dicitura Il Sindaco . Ma, anche a volere ritenere che l atto sia stato firmato dall Assessore comunale al Territorio, va rilevato che l allora vigente ordinamento degli enti locali della regione siciliana, nel prevedere la delega del Sindaco ai singoli assessori per determinate sue attribuzioni, non operava alcuna distinzione tra le diverse funzioni oggetto della delega stessa, per cui la delega doveva ritenersi estesa a tutti gli atti rientranti nella sfera delle attribuzioni del Sindaco medesimo, tanto quale organo comunale, quanto quale ufficiale del governo (in tal senso, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 04 febbraio 1991, n. 25). Va, inoltre, osservato che l’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 stabiliva sì la generale competenza del Sindaco in ordine ai provvedimenti di accoglimento o di diniego delle concessioni edilizie, ma non impediva che il relativo potere fosse delegato ad uno dei componenti della giunta comunale, onde non è viziato d’incompetenza un provvedimento siffatto, emanato dall’Assessore all’urbanistica specificamente delegato dal Sindaco (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 376).
Non meno infondati sono gli altri due motivi d impugnazione.
Ed invero, il contestato diniego è motivato con espresso riferimento all art. 57 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 ( regolamento di polizia mortuaria), in base al quale I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni (comma 1), per cui É vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti (comma 3).
Al riguardo, questa Sezione, in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 18 del 9 gennaio 2008) ha avuto occasione di precisare che l art. 338 del RD 27/07/1934 n. 1265 prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
Di conseguenza, è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Pertanto, la salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dal richiamato art. 338 del R.D. 1265/1934 consiste in un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente la collocazione di edifici o comunque di opere ad esso incompatibili, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che s intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr., altresì, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 02 aprile 2010, n. 962; Cons. Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5210, secondo cui il suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo è da qualificare non edificabile ai sensi dell’art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni nella l. n. 359 del 1992), e determina una tipica situazione di inedificabilità legale, assoluta, che non richiede valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’uso con i valori tutelati dal vincolo e non può dare ingresso ad ipotesi alcuna di disparità di trattamento).
Peraltro, nel ricorso non si pone in discussione la circostanza che il manufatto in questione sia stata realizzato dentro la suddetta fascia di rispetto.
4.- In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
In relazione alla particolare natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
-riuniti i due ricorsi in epigrafe indicati (nn. 3835/1996 e 3027/1997), li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2010, con l’intervento dei Signori Magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2010

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