Tar Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2016, n. 2271

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2016, n. 2271

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2016, proposto da:
Elisabetta Morello, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bertuglia C.F. BRTGNN58E07L331I, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via G. di Giovanni 14;
contro
Comune di Palermo;
per l’annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente n. 361/OS del 23 dicembre 2016, avente ad Oggetto “grave carenza posti salma’;
– della comunicazione, n. 1211077-Dir. (n. cron. 2016/653) del 21 luglio 2016, ricevuta il successivo 26 luglio, con la quale è stata disposta, in esecuzione alla suddetta O.S. n. 361/2015, l’utilizzazione temporanea di n. 3 loculi della sepoltura (sez. 334 – lotto 2) presso il cimitero cittadino S.M. Rotoli, di cui la ricorrente è concessionaria;
– di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso c/o consequenziale non conosciuto e non notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 3 agosto 2016, e depositato il successivo 5 agosto, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere e sostenendo in sostanza che l’amministrazione comunale intimata avrebbe adottato i provvedimenti impugnati, aventi la natura di ordinanze contingibili ed urgenti, in assenza dei necessari presupposti per l’adozione di tal genere di provvedimenti.
Alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta in seno al ricorso, parte ricorrente ha depositato il provvedimento n. 1327258 de 6 settembre 2016 del comune di Palermo, da cui risulta che il provvedimento di utilizzo temporaneo del loculi della ricorrente è stato revocato, ed ha chiesto la dichiarazione della c.m.c., con condanna del comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; la controversia è stata quindi posta in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Il Collegio prende atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della ricorrente, in €. 500,00 (cinquecento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, come da questi ritualmente richiesto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
L’ESTENSORE
Nicola Maisano
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
IL SEGRETARIO

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