Tar Sicilia, Sez. III, 23 luglio 2014, n. 2074

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Tar Sicilia, Sez. III, 23 luglio 2014, n. 2074
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2013, proposto dai: Sig.ri Edoardo Macri’ e Fiorella Vilardi, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Saitta, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42a;
contro
Comune di Milazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.p., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, viale XX Settembre, 28;
per l’annullamento
della nota del dirigente del servizio patrimonio del comune di Milazzo prot. 8878/dip. del 29/11/2012 con cui viene negata al dr. Macrì l’autorizzazione alla sepoltura dei resti mortali degli affini Giacomo Vilardi, Silvana Vilardi e Maria Calizzi nella celletta a colombario del cimitero di Milazzo, di cui egli è concessionario;
nonchè della nota del 1° dip. servizi demografici e sociali – ufficio di stato civile del comune del 17/10/2012 prot. 44673, con la quale viene parimenti negata la predetta autorizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Noti i fatti di causa per rinvio all’atto introduttivo del giudizi ed alle correlative difese della P.A., il Collegio, nella camera di consiglio fissata il giorno 11/06/2014 per l’esame di una (ri)proposta domanda cautelare, ritenendo ricorrere le circostanze di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e dopo avere sentito in proposito i difensori delle parti, così passa a definire il giudizio .
Sussiste il diritto dei ricorrenti ad ospitare, presso il loculo (in forma di celletta a colombaio) di cui essi sono concessionari all’interno del cimitero del Comune di Milazzo, i resti mortali – allo stato custoditi all’interno di cassette ossee – del propri congiunti Sig.ri Vilardi Giacomo, Calizzi Maria e Vilardi Silvana.
Infatti la contestazione, da parte del Comune di Milazzo, di tale diritto, non trova riscontro in quanto previsto dall’art. 50 del D.P.R. n. 285/1990 (secondo cui “nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione…c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso…e) i resti mortali delle persone sopra elencate”), e dall’art. 12 del regolamento del Comune di Milazzo (secondo cui “nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi”).
La normativa di cui sopra non distingue, ai fini per cui è causa, tra ceneri e resti ossei e pertanto non è dato riscontrare alcun effettivo divieto alla tumulazione dei resti ossei, contenuti in cassette di zinco, richiesta dal ricorrente.
Del resto, la necessità logico-giuridica di omologare la disciplina della custodia delle cassette ossee a quella degli altri “resti mortali” di cui alla lettera e) dell’art. 50 del D.P.R. n. 285/1990 risulta a fortiori dai puntuali riferimenti legislativi riguardanti altri e più radicali tecniche di trasformazione delle spoglie mortali, quali la loro conservazione in urne cinerarie posteriormente all’avvenuta cremazione del cadavere; ipotesi per la quale, la lettera e) dell’art. 3 della L. n. 130/2001 espressamente prevede solamente che “fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari”. Non si vede pertanto – contrariamente a quanto sostenuto dal Comune – la ragione per la quale la richiesta del ricorrente avrebbe potuto essere accolta solo in presenza di resti inceneriti ed allocati in apposita urna (rif. ad autorizzazione 27.12.2011) e non anche in presenza di resti ossei collocati in apposita ed adeguata cassetta di zinco.
Il Collegio, pertanto, ritenendo fondate le censure proposte con il secondo ed il settimo motivo di ricorso (di violazione e/o falsa applicazione delle norme ivi indicate) e dichiarati assorbiti tutti i rimanenti altri, accoglie il ricorso in epigrafe, annullando di conseguenza i provvedimenti con esso impugnati; tenuto conto, altresì comunque, che in sede di autonoma regolamentazione locale, il Comune di Milazzo non risulta avere posto in essere alcuna specifica norma ostativa alla pretesa dell’odierno ricorrente. Resta comunque fermo il potere-dovere del Comune medesimo di verificare l’effettiva capienza o meno del loculo di cui il ricorrente è concessionario in ordine alla tumulazione dei resti ossei contenuti nelle cassette di zinco oggetto del giudizio.
Stante le esistenti incertezze circa la normativa applicabile e tenuto conto della novità della questione, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)