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Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 22 marzo 2016, n. 738
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2015, proposto da:
Antonina Gambino, rappresentata e difesa dagli avv. Giusy Roberta Curreri, Giuliana Sapienza, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima sito in Palermo, Via P.Pe Granatelli N.37;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
nei confronti di
Pietro Tomasello, Luciano Ferrante, Francesco Giuliano, Emanuela Piraino, non costituiti in giudizio;
Per l’annullamento
a) della determinazione Dirigenziale n. 363, emessa dal Comune di Palermo – Settore Servizi alla Collettività – Impianti Cimiteriali – Unità Organizzativa Concessioni, il 25 mano 2015, avente ad oggetto la revoca della concessione cimiteriale intestata a Gambino Antonina, sezione 13 numero 8, fascicolo 1363, Cimitero dei Cappuccini;
b) della determinazione Sindacale n. 123/DS, emessa dal Comune di Palermo – Area Servizi alla Persona ed alla Famiglia – Ufficio Gestione Impianti Cimiteriali, il 28 giugno 2006 avente ad oggetto la revoca delle concessioni di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate nei cimiteri comunali, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 recepito dall’art. 62, comma 4 del regolamento dei servizi cimiteriali, qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, e nel caso in cui si sia verificata una grave situazione di insufficienza delle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune;
c) della determina Dirigenziale n. 453 del 4.5.2015 firma del Dirigente Dott. Sergio Maneri, emessa dal Comune di Palermo – Settore Servizi alla Collettività – Impianti Cimiteriali – Unità Organizzativa Concessioni, avente ad oggetto la concessione del loculo – pozzo n. 2 a Tomasello Pietro;
d) della determina Dirigenziale xi. 436 del 29.4.2015 firma del Dirigente Dott. Sergio Maneri, emessa dal Comune di Palermo – Settore Servizi alla Collettività – Impianti Cimiteriali – Unità Organizzativa Concessioni, avente ad oggetto la concessione del loculo – pozzo n. I a Piraino Emanuela;
e) della determina Dirigenziale n. 454 de 4.5.2015 firma del Dirigente Dott. Sergio Maneri, emessa dal Comune di Palermo – Settore Servizi alla Collettività – Impianti Cimiteriali – Unità Organizzativa Concessioni, avente ad oggetto la concessione del loculo – pozzo n. 3 a Ferrante Luciano;
f) della determina Dirigenziale n. 463 del 5.5.2015, a firma del Dirigente Dott. Sergio Maneri, emessa dal Comune di Palermo – Settore Servizi alla Collettività – Impianti Cimiteriali – Unità Organizzativa Concessioni, avente ad oggetto la concessione del loculo -pozzo n. 4 a Giuliano Francesco;
g) di ogni ed ulteriore atto e/o “comportamento” precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso, nonché quelli adottati in esecuzione dei provvedimenti sub lett. a) e b), anche se allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco pro tempore;
Vista l’ord. cautelare n. 789/2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29 maggio 2015 e depositato il successivo 16 giugno, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Palermo meglio specificata in epigrafe, con la quale è stata disposta la revoca della concessione cimiteriale a lei intestata presso il Cimitero dei Cappuccini.
La ricorrente, oltre a dedurre l’illegittimità della revoca per violazione di legge nonché per eccesso di potere sotto numerosi profili, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento impugnato e correlati alla necessità di traslare la salma del proprio coniuge, frattanto deceduto, nel cimitero di un altro Comune.
La domanda cautelare di sospensione degli effetti della revoca è stata accolta con l’ordinanza di questa Sezione n. 789/2015.
In vista dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Comune di Palermo ha depositato la nota n. prot. 734637 del 25 settembre 2015, con la quale ha comunicato alla ricorrente di avere annullato in autotutela l’impugnata revoca, che era stata adottata “per una anomalia del sistema informatico”, che aveva causato l’inserimento della sua concessione tra quelle aventi il requisito di cui alla d.s. n. 123/2006 (id est, la mancata tumulazione di salme nel sepolcro oggetto di concessione per un tempo superiore a 50 anni).
Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva nella quale sostiene che l’intervenuto ritiro della revoca non può determinare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, perché non sono state ancora estumulate a cura del Comune le salme erroneamente inserite, in ragione della revoca, nella sepoltura gentilizia concessa alla ricorrente.
Insiste, inoltre, nell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata nel gravame, depositando a tal fine una nota che documenta le spese sostenute per la tumulazione del proprio congiunto presso il cimitero del Comune di Ribera, a causa dell’indisponibilità del sepolcro familiare sito a Palermo.
Osserva il collegio che, quanto alla domanda principale volta all’annullamento della revoca e dei conseguenti atti disposti dal Comune intimato, debba dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
L’ente comunale ha, infatti, provveduto ad annullare in autotutela la revoca della concessione, così soddisfacendo, attraverso la rimozione del provvedimento impugnato, la pretesa avanzata dalla ricorrente nel gravame; la rimozione delle salme inserite nel sepolcro in concessione della ricorrente costituisce un’ attività materiale cui il Comune sarà tenuto in ragione del dell’adozione dell’atto di ritiro.
Quanto all’ulteriore domanda risarcitoria formulata nel gravame, essa merita accoglimento, sussistendo tutti i presupposti dell’illecito aquiliano.
Difatti, la colpa dell’amministrazione è dimostrata dal mancato controllo circa la reale sussistenza del requisito per procedere alla revoca della concessione cimiteriale, che non è stato attivato neppure dopo l’istanza di riesame in autotutela dell’atto emanato pure presentata dalla ricorrente.
Né appare comunque scusabile l’errore dell’Amministrazione, che ha negligentemente omesso di adottare opportuni meccanismi di verifica delle risultanze informatiche, rivelatesi fallaci, che hanno indotto a revocare la concessione della ricorrente.
Quanto al danno ingiusto e al nesso causale rispetto al provvedimento adottato, parte ricorrente ha dimostrato che a causa della revoca illegittimamente adottata non ha potuto procedere alla tumulazione del proprio congiunto presso il sepolcro familiare ed ha affrontato delle spese per il trasferimento della salma presso un cimitero sito in un altro Comune.
Ritiene il Collegio che il danno patito non possa essere integralmente commisurato alle spese riportate nella nota versata in atti (nella quale sono contenute anche le ordinarie spese correlate alla tumulazione della salma, che la ricorrente avrebbe comunque dovuto sostenere qualora avesse potuto procedere alla sepoltura nella propria cappella gentilizia) e possa essere in via equitativa ricondotto all’importo di € 300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati; la domanda risarcitoria è accolta, per le ragioni e nella misura suesposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Comune di Palermo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento; accoglie il ricorso, quanto alla domanda risarcitoria, ai sensi e nella misura di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura pari a € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)