TAR Sicilia, Sez. III, 12 dicembre 2016, n. 2936

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 12 dicembre 2016, n. 2936

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2016, proposto da:
Elisabetta Rinaldi, Franco Rinaldi, Pietro Rinaldi, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Beatrice Miceli C.F. MCLMBT63P58H743F, Liliana Sagona C.F. SGNLLN86C54I533L, con domicilio eletto presso lo studio della prima sito in Palermo, via Nunzio Morello 40;
contro
Comune di Palermo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello C.F. TMSZEI58L31G273D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
Comune di Palermo – Servizio Cimiteri;
per l’annullamento
a) della nota prot. N. 1328907 – Dir – n. cron. 2016/764, datata 7 settembre 2016 e comunicata in data 10 settembre 2016, con la quale il Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità – Settore Servizi alla Collettività – Servizio Cimiteri ha reso noto l’utilizzo, per deposito temporaneo di salme, di n. 4 loculi nella sepoltura del concessionario Sig. Rinaldi Giuseppe (sez. 370, lotto 30) presso il cimitero cittadino di Santa Maria dei Rotoli;
b) ove occorra e per quanto di ragione, dell’Ordinanza Sindacale n. 361 del 23 dicembre 2015, recante ad oggetto: “Grave carenza posti salma. Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art. 50, D.lgs. n. 267/2000” in esecuzione della quale è, dichiaratamente, stata emessa la nota impugnata sub a);
c) ove occorra e per quanto di ragione, dell’Ordinanza Sindacale n. 264 del 29 settembre 2016, recante ad oggetto: “Grave carenza posti salma. Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art. 50, D.lgs. n. 267/2000” con la quale è stato reiterato l’ordine di cui al provvedimento impugnato sub b);
d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio agli odierni ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 9 novembre 2016, e depositato il successivo 15 novembre, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere e sostenendo in sostanza che l’amministrazione comunale intimata avrebbe adottato i provvedimenti impugnati, aventi la natura di ordinanze contingibili ed urgenti, in assenza dei necessari presupposti per l’adozione di tal genere di provvedimenti.
Alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta in seno al ricorso, la controversia è stata posta in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Dalla documentazione depositata dalla difesa del comune di Palermo emerge che con nota n. 1844127 del 15 novembre 2016 l’amministrazione comunale ha revocato i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe, in relazione al quale è pertanto cessata la materia del contendere.
Con memoria del 29 novembre 2016, parte ricorrente ha preso atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistito per la condanna del comune di Palermo al pagamento delle spese di lite.
Il Collegio prende atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata da entrambe le parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della ricorrente, in €. 500,00 (cinquecento), oltre rifusione del contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
L’ESTENSORE
Nicola Maisano
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
IL SEGRETARIO

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